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Spesso mi capita,nel mio lavoro,di imbattermi in tale problematica che credo la normativa non abbia chiarito bene fino in fondo. Allora è possibile utilizzare acqua pubblica ai fini irrigui, quindi da aziende agricole, senza concessione o licenza di attingimento a patto che questa sia acqua piovana raccolta in invasi o cisterne al servizio appunto di fondi agricoli o di singoli edifici (uso domestico??? mahh) questo è quanto stabilito dall'art. 96 comma 4 punto 2 del Dlgs 152/2006. Inoltre non appartengono al demanio pubblico, per cui non è necessario per l'utilizzo concessione o licenza di attingimento, sempre le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.P.R. n. 238/1999 per intenderci il regolamento che rende esecutiva la legge Galli del 1994 la quale dichiarava pubbliche tutte le acque (non solo quelle comprese negli Elenchi del Ministero dei LL.PP.) compreso quelle sotterranee.
A questo punto, secondo voi, cosa si intende per corso d'acqua? C'è una precisa definizione magari supportata da base normativa nazionale? La normativa che ho citato è volta a preservare la risorsa idrica da prelievi che ne possano comportare un disequilibrio...infatti nel cercare di incentivare la raccolta di acque piovane per usi irrigui, svincolando il prelievo dall'obbligo di concessione, si evita il proliferare di pozzi che interessano falde acquifere (risorsa da preservare in quanto meno vulnerabile di quella superficiale) o i fiumi, i fossi e i torrenti in quanto utili allo sviluppo delle biocenosi acquatiche (infatti su questi interviene l'Autorità di Bacino che da parere sul MDV).
Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti
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considerando sempre il D.Lgs. 152/2006 si potrebbe assimilare il corso d'acqua alla definizione di fiume, dal punto di vista normativo, riportata art.54, lett.f, che testualmente riporto: "un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo", per cui all'interno ricadono anche differenti tipologie di corsi d'acqua tra cui anche i carsici, ma anche quelli che scorrono per alcuni tratti e in certi periodi dell'anno in subalveo in altre litologie.
Arual
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Grazie ma si presta ad interpretazioni e la cosa non deve essere soggettiva...nelle Regioni dove logicamente non è stato normato diversamente. Il peso di tale interpretazione è notevole in quanto è discriminante tra chi è soggetto a concessione, con il relativo iter..sanzioni...tasse...ecc. e chi non. A volte ho trovato assimilato il concetto di corso d'acqua significativo...(il quale deve portare acqua per almeno 120 gg l'anno)...ma anche questo è contestabile in quanto contiene all'interno della definizione già il termine corso d'acqua.
Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti
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Si anche io ho trovato questa definizione più volte. Per prima cosa io faccio riferimento al catalogo del SIRA (almeno in toscana).
Impara l'arte e mettila da parte!
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La definizione di “fiume” citata da arual, riportata nel D.Lgs. 152/2006, è ripresa dall’articolo 2 della Direttiva Acque (DIRETTIVA 2000/60/CE). L’articolo 2 contiene altre definizioni che composte tra di loro possono essere utili per ricavare una definizione di corso d’acqua ad “uso amministrativo”. In alternativa proporrei: CORSO D’ACQUA – volume di acqua in movimento lungo la linea che congiunge i punti più depressi di un bacino idrografico (o di una superficie scolante).
How many years can a mountain exist/ before it is washed to the sea?
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L'art. 2 della direttiva acque non aiutata certamente ad avere una definizione utile alla risoluzione del problema...anche componendo le diverse definizioni. Per quanto riguarda la tua proposta penso sinceramente che non potrebbe essere riferito ad un volume di acqua in movimento....quindi ad una portata...il che implica riferimenti temporali con tempi di ritorno difficili da stabilire. Il problema quindi è proprio legato alla presenza di acqua o meno e per quanto tempo... A questo punto la definizione potrebbe agganciarsi ad aspetti geomorfologici che tengano presente o che riescano ad interpretare il senso originale della normativa che da un lato cerca di agevolare la raccolta di acqua piovana e dall'altro l'uso irriguo nel rispetto della tutela delle acque superficiali e della connessa biocenosi acquatica. Il corso d'acqua potrebbe quindi riferirsi alla concentrazione di deflusso superficiale tale da dare origine ad una forma di incisione attiva nella quale siano trasportati deflussi solidi e liquidi tra due sponde riconoscibili. Cioè sia visibile sul terreno il passaggio di acqua attraverso forme recenti di incisione o di accumulo di detrito che possano portare all'individuazione delle sponde......pertanto potrebbero essere esclusi alcuni fossi, o impluvi della cosiddetta rete idrica secondaria od effimera dove (a parte la rilevata mancanza d'acqua attraverso un sopralluogo)non siano presenti tali elementi....
Ultima modifica di Alex-64; 22/08/2012 08:49.
Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti
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in regione lombardia si è fatta una distinzione tra rii principali (fiumi demanio regionale) e rii minori demanio comunale (oltre ai consorzi irrigui etc) con distanze di rispetto per la manutenzione e i canoni (questo è quello che interesa) da pagare per l'occupazione ogni cmune è tenuto alla compilazione e cartografia dei propri rii (a controllo degli uff regionali) e dei regolamenti di polizia idraaulica
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
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Capisco. Tuttavia, la dizione “corso d’acqua” contiene il sostantivo “corso” che tra le varie accezioni ha quella di “Movimento regolare e continuo, andamento” [dal Devoto-Oli]. Quando poi il termine è associato ad un sostantivo denotante un fluido, la dizione completa dà inevitabilmente l’immagine di un fluido che si muove, nello specifico di una massa d’acqua o corpo idrico fluente. Da quello che ho capito, stai cercando una definizione che ti consenta di identificare in modo chiaro e oggettivo i corpi idrici da sottoporre a un qualche regime autorizzativo. Quella ricordata da michelec è certamente la via più pratica, vale a dire identificare e mappare preliminarmente i corpi idrici d’interesse, compito peraltro già richiesto dal Dlgs 152/2006 e i cui aspetti tecnici sono definiti nel DM Ambiente 16 giugno 2008, n. 131 - Criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici - Attuazione articolo 75, Dlgs 152/2006. Regolamento recante i criteri tecnici pe... stesso decreto .
How many years can a mountain exist/ before it is washed to the sea?
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Grazie...ho visto anche i regolamenti comunali lombardi di Polizia Idraulica (di cui al R.D. 523/1904) che.....attenzione non è la Polizia delle Acque (di cui al R.D. 1775/1937), infatti fate confusione tra demanio fluviale e acqua pubblica...nel primo caso infatti basta vedere, a prescindere dalla ripartizione delle competenze (Regione, Province o Comuni), se nel foglio catastale il corso d'acqua (che sia un fosso o un canale) è compreso tra linee continue (area demaniale) o tratteggiate (area privata), nel secondo caso invece bisogna capire dalla Legge Galli quali acque vengono escluse dal demanio pubblico. In sostanza il demanio fluviale riguarda una porzione di territorio che può essere o non essere interessato dal passaggio di acqua, l'acqua pubblica invece è quella sotterranea e superficiale ad esclusione di quella piovana non ancora convogliata in corsi d'acqua....chiarita la cosa? Prima della legge n. 36/1994 detta Legge Galli e del regolamento applicativo DPR 238/1999 il problema non si poneva in quanto erano pubbliche solo quelle acque iscritte nei vari elenchi pubblicati dal Ministero dei LL.PP. ed erano le sole acque superficiali di alcuni tratti di fiumi e torrenti e dei loro sbalvei....su tali elenchi poi si è anche appoggiata una normativa ambientale e cioè il famoso Decreto Galasso...dove i piani paesistici non avessero stabilito diversamente. Il problema quindi è di capire cosa si intende per corso d'acqua, dove le normative locali ancora non l'abbiano fatto per poi applicare la complessa normativa inerente le derivazioni d'acqua pubblica (inclusa la Polizia delle Acque) con relativo onere (sanzioni...canoni) a carico del richiedente o dell'abusivo. Ciao Alessandro
Ultima modifica di Alex-64; 22/08/2012 13:10.
Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti
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Se ho capito il punto, prima del 1994 l’acqua defluente in un corso d’acqua, piccolo a grande che fosse, si qualificava come pubblica se quel corso d’acqua era riportato negli elenchi redatti dal Genio Civile. Quindi si definiva la natura giuridica della risorsa tramite l’identificazione formale (inserimento negli elenchi) del “contenitore”.
Visto che dal 1994 tutta l’acqua è considerata pubblica, e non valgono più i riferimenti ad elenchi ufficiali di fiumi, torrenti, fossi, canali, ecc., mi sembra che, in assenza di altre specificazioni, qualsiasi rivolo debba essere considerato acqua pubblica, eccetto le acque piovane raccolte in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.
Se è così, che senso ha cercare una definizione di "corso d’acqua" visto che la natura giuridica della risorsa non dipende più dalla qualificazione della porzione di territorio in cui si raccoglie?
Ultima modifica di m-d-l; 22/08/2012 14:56. Motivo: Aggiunta
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Allora la legge Galli è del 1994 ma il regolamento applicativo è del 1999 (DPR 238) ed è questo che fa si che possa essere applicata la legge Galli, infatti negli abusi i canoni per l'utilizzo delle acque per i prelievi antecedenti al 1999 vengono comunque considerati a partire da tale data e le procedure di concessione diventano preferenziali (praticamente già si acquisisce un piccolo diritto che esclude le domande concorrenziali alla risorsa). Nella definizione di acqua pubblica il DPR 238 stabilisce che non appartengono al demanio pubblico le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.P.R. n. 238/1999. E a questo punto che entra in gioco il contenitore e la sua corretta definizione. Per intenderci le acque dilavanti di un versante che alimentano un invaso non sono acqua pubblica...il versante non può essere considerato un corso d'acqua....ma se l'invaso è posto in un fosso naturale (magari privato...linee tratteggiate nel catastale) o in un impluvio...come si stabilisce se si tratta di corso d'acqua?
Ultima modifica di Alex-64; 23/08/2012 07:01.
Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti
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Ho capito. In pratica lo schema da seguire è simile a quello pre-1999.
Mi sembra che per le finalità che prospetti non si possa formulare una definizione di “corso d’acqua” sufficientemente oggettiva e soprattutto di uso pratico.
Credo che la sola via percorribile sia il metodo già usato dell’elencazione.
Gli elenchi ufficiali già utilizzati fino al 1999 si potrebbero integrare facendo riferimento alla rete idrografica riportata nella CTR regionale in scala 1:5000.
In questo modo si avrebbe una identificazione convenzionale ma formale e univoca dei corsi d’acqua.
In particolare, usando metodologie GIS, da ogni tratto della rete idrografica rappresentata si potrebbe ricavare un’area buffer [con criteri diversi a seconda dalle modalità di rappresentazione nella CTR] che identifichi la zona [alveo+sponde] entro la quale le derivazioni [localizzabili tramite le relative opere di presa] debbono essere autorizzate.
Nelle zone all’esterno delle aree buffer l’uso dell’acqua rimarrebbe libero, poiché si tratterebbe dei tratti di versante dove l’acqua piovana defluisce prima di arrivare nella zona che convenzionalmente rappresenta il corso d’acqua.
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Hai ragione ma questo è un lavoro (individuazione ed elencazione cartografica dei corsi d'acqua ai fini dell'individuazione delle acque pubbliche superficiali...con relativo provvedimento...Delibera di Giunta...Decreto Presidente Giunta Regionale..ecc) che potrebbe fare l'Ente che regolamenta tale materia, in molti casi la Regione, in mancanza di tale regolamentazione, che poi costituirebbe legge indiscutibile, il problema è proprio quello in cui un altro Ente istruttore della procedura debba stabilire, caso per caso, se l'alimentazione provenga da un corso d'acqua e quindi individuare un alveo con relative sponde (direi solo tratto d'alveo la larghezza non serve) senza che questo possa dare adito a contestazioni (con relativi ricorsi) in merito al fatto che non costituisca un corso d'acqua....insomma un criterio che non sia troppo opinabile.
Ultima modifica di Alex-64; 24/08/2012 06:48.
Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti
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come prima detto in Lombardia si è andati oltre gli "elenchi" e con le procedure della legge sui Rii Minori si sono classificati tutti i corsi e i loro bacini (oltre alle aree di rispetto indicate sulla cartografie dei PGT)
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
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Michele ma hai letto gli altri post? Credo che tu faccia ancora confusione tra demanio fluviale e acqua demaniale...in Lombardia comunque hanno risolto per tutti e due i casi con il cosiddetto regolamento di Polizia Idraulica (ma che include anche la definizione di acqua pubblica per cui applicare la Polizia delle Acque).... in altre Regioni no, quindi quello che chiedevo è se possa esistere una definizione di corso d'acqua senza dare adito a troppe interpretazioni e quindi ricorsi. L'art. 96 comma 11 del Dlgs 152/2006 stabilisce che Le Regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suolib o in fossi di canali di proprietà privata. Nelle Regioni in cui ciò non è avvenuto come ci si dovrebbe comportare? Ti faccio un esempio pratico: devi realizzare un invaso in Abruzzo (e non Lombardia) ad uso agricolo in un'area priva di falda idrica (derivazione profonda). Questo potrebbe essere collocato lungo un fosso privato, cosa fai avvii una procedura per derivazione di acqua pubblica o no?
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hai ragione e in questo caso non derivando acque pubbliche richiederi un permsso per opera idraulica tipo laghetto collinare. quelo che hanno fatto in Lombardia è un esempio di riordino (con tutti i difetti e limitazioni possibili) IN MODO DA BEN CHIARIRE (OLTRE AGLII ASPETTI DI POLIZIA IDDRAULICA) la definizione topogafica del corpo idrico e la sua esistenza con la possibilità di rivedere nel tempo alcuni aspetti di incertezza dovuti a errate o non precise cartografie
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
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hai ragione e in questo caso non derivando acque pubbliche richiederi un permsso per opera idraulica tipo laghetto collinare. Teoricamente autorizzazione e collaudo.....hainoi nota dolentissima.....in Abruzzo.....
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Discussione molto interessante. Mi sorprende poco che bisogna arrivare alla definizione di corso d'acqua per evitare che il furbo ti turno abbia la meglio.
Dunque, io ero convinto che erano le direttive comunitarie che regolamentavano le acque in tutti i paesi europei, inclusa l'Italia e quindi l'Abruzzo. Ora, la Water Framework Directive (2000/60/EC) e la Groundwater Directive (2006/118/EC) dovrebbero costituire le basi della tutela dell'acqua in Europa. A patto che ogni paese rispetti gli obiettivi e i traguardi della direttiva, questi paesi possono leggiferare in modo da migliorare tali obiettivi e traguardi. In questo caso, pare che si sia fatto prioprio l'opposto.
Qualsiasi volume di deflusso idrico in un bacino che viene intercettato altera il ciclo dell'acqua in quel bacino, e nello specifico reduce il deflusso negl'alvei a valle. Variazioni del deflusso del corso idrico stravolgono gli habitat che dipendono da quel deflusso. No?
Infatti, nel Regno Unito, qualsiasi forma di sbarramento deve essere autorizzato.
Ultima modifica di geotux; 29/09/2012 21:16.
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Anche in italia (tra poco Anche il respiro).gli unici dubbi sono per I deflussi effimeri comunque non interessanti economicamente e non significativi
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