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Venerdi scorso, 29 agosto 2008, ho mandato al Consiglio dell'OR Campania e per conoscenza al CNG e a tutti gli OO RR una lettera con alcune motivazioni sull'illegittimità del Regolamento APC relativamente alla sua obbligatorietà e relative sanzioni in caso di inadempienze. Dato che gli stessi OORR ed il CNG richiedono alla base osservazioni in merito alla questione APC credo che la cosa vada fatta propria (se ritenuta valida, ovviamente) non solo mandando a propria volta (se lo si preferisce) la stessa lettera a vostro nome ma facendo girare la stessa tra quanti più colleghi possibile in modo da fare informazione. La lettera (3 paginette) è disponibile in formato doc per cui chi vuole puo' richiedermela in modo da dover cambiare solo i miei dati con i propri. Al Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Campania dr. Geol. Francesco Russo Via Stendhal, 23 80133 NAPOLI
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi dr. Geol. Pietro Antonio De Paola Via VittoriaColonna, 40 00193 ROMA
OO RR Loro Sedi
TRASMESSE VIA FAX
Angri lì, 29/08/08
Il sottoscritto dr. Geol. Alessandro Cascone, iscritto all’Albo dell’Ordine dei Geologi della Regione Campania con n. 2245, fa presente a codesto Consiglio di ritenere illegittimo ed illecito l’Aggiornamento Professionale Continuo (APC) relativamente alla sua obbligatorietà e relative sanzioni comminabili in caso di inadempienza così come disposto dagli artt. 5, 6 e 8 dello stesso Regolamento approvato con Delibera n. 128/2007 in data 12/12/2007 per i motivi che appresso verranno spiegati.
Una premessa riflessiva è doverosa. L'Aggiornamento (o Formazione) Professionale Continuo (APC), deliberato dai vari Consigli Nazionali dei vari ordini professionali italiani, nato da una Direttiva della Comunità Europea ESCLUSIVAMENTE come "un mezzo indispensabile per promuovere la coesione sociale, la cittadinanza attiva, la realizzazione personale e professionale, l'adattabilità e l'occupabilità", GENERICA E SENZA VESSAZIONI, è stata resa libera da alcuni obbligatoria da altri, e nell'ambito dei secondi, solo dal Consiglio Nazionale dei Geologi sanzionata esplicitamente con la sospensione dall'Albo dell'inadempiente. Ingegneri e architetti non l'hanno resa obbligatoria lasciando pertanto la liberta' ai propri iscritti di gestire la cosa secondo coscienza. I geometri e gli avvocati pur avendola resa obbligatoria hanno preferito essere evasivi sui casi di mancato adempimento dell'obbligo:
- Regolamento APC Geometri
art. 11 [...] 3. L’inosservanza dell’obbligo formativo è valutata dal Consiglio del Collegio, al termine dei periodi di cui al comma 1^ ai sensi degli articoli 11 e 12 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274. - Regolamento APC Avvocati
art. 6 [...] 3. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.
Gli stessi Medici, gli unici professionisti ad essere obbligati per Legge (e non per Regolamento di Ordine) all'aggiornamento professionale non specificano il tipo di sanzione che spetta agli inadempienti.
Praticamente proprio il Consiglio (dei Geologi) con il minor potere giuridico si è pericolosamente sporto sullo strapiombo della illegittimità giuridica. I motivi di questa affermazione verranno esposti più avanti.
La questione sull’illegittimità delle sanzioni previste dal regolamento APC che sollevo è in primis di sostanza: mortificazione dei professionisti seri, quelli che, gia' prima del Regolamento APC, investivano economicamente in aggiornamento continuo (libri, corsi, convegni, master), secondariamente di diritto: l'eventuale sospensione comminata agli inadempienti è una palese violazione dei diritti degli stessi (esercizio di una professione) garantiti da legge dello Stato (L. 112/63)
IL REGOLAMENTO APC PER I GEOLOGI NON PUO’ ANDARE IN DEROGA ALLE LEGGI ORDINARIE DELLO STATO !!
A supporto di quanto sopra affermato si richiama quanto pubblicato su Altalex in data 21/02/2006 in un articolo scritto dall’avv. Antonino Ciaravola e del quale si riportano alcuni dei passi più significativi:
[...] E’ opinione ormai condivisa, anche perchè confortata dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, quella che individua il potere degli ordini professionali, nell’esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazioni, di emanare norme di deontologia vincolanti per i singoli professionisti. La sentenza delle sezioni unite 6 giugno 2002 n. 8225 ha individuato il fondamento di questo potere, per quanto riguarda gli avvocati, negli art. 12 e 38 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, ed ha definito le norme del codice deontologico approvato dal CNF come norme giuridiche vincolanti nell’ambito dell’ordinamento di categoria. Con un successivo ed ulteriore passaggio, la Suprema Corte a sezioni unite, nella sentenza 12 febbraio 2004 n. 5776, ha stabilito che le regole contenute nei codici deontologici degli ordini professionali sono norme giuridiche obbligatorie, che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell’illecito disciplinare e che possono essere scrutinate con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. Da ciò deriva l’ulteriore conseguenza che tali norme possono anche essere sottoposte ad uno scrutinio di costituzionalità, nel senso che il loro contenuto deve essere conforme ai principi dettati dalla carta costituzionale. Occorre quindi valutare se l’obbligo della formazione continua attraverso i passaggi e gli eventi indicati dal consiglio nazionale possa essere giustificato alla luce dei principi costituzionali. [...] L’art. 33 della Costituzione prevede la necessità di un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale; l’art. 2229 cod. civ. stabilisce poi la riserva di legge per la determinazione delle professioni intellettuali il cui esercizio è subordinato all’iscrizione in albi. Anche il D. lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (c.d. decreto “La Loggia”) riafferma il principio per cui la legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzie di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato (art. 4, intitolato Accesso alle professioni). Sembra quindi che gli unici requisiti richiesti per l’esercizio di una delle professioni protette siano il superamento dell’esame di Stato e l’iscrizione nel relativo albo. [...] In conclusione, ritengo che l’inadempimento all’obbligo formativo, da solo, non possa condurre all’applicazione di una sanzione disciplinare, poiché ciò sarebbe in contrasto con le norme costituzionali e di legge ordinaria che abbiamo indicato; la sanzione potrebbe derivare soltanto da una mancata formazione professionale che si traduca, in casi concreti, in fatti non conformi alla dignità ed al decoro.
Circa poi i presunti poteri speciali di codesto Consiglio regionale nello specifico, e più in generale di quelli del Consiglio nazionale, relativamente alla “forza e valore di legge” dei regolamenti disciplinari emanati da quest’ultimo e recepiti dai Consigli regionali quali il Codice Deontologico e Regolamenti affini (vedi APC) si ricorda quanto stabilito recentemente dalla Cassazione Civile, Sezioni Unite, con sentenza n. 26810 del 20/12/07:
[...] 1.I consigli nazionali degli ordini professionali previsti dal D.Lgs.Lgt 23 novembre 1944, n. 382, costituiscono organi speciali di giurisprudenza nella materia disciplinare per i rispettivi iscritti, previsti dalla sesta disposizione transitoria della Costituzione. [...] 2. Il D.Lgs.Lgt 23 novembre 1944, n. 382, che detta norme sulle funzioni dei consigli degli ordini professionali in materia disciplinare, si applica anche (artt. 18 e segg.) alle professioni di avvocato (e prima di procuratore), ed al Consiglio nazionale forense contestualmente istituito dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 21. 3. La sesta disposizione transitoria della Costituzione prevede la revisione degli organi speciali di giurisdizione al momento esistenti. Tale norma è stata interpretata dal giudice delle leggi (Corte cost., sent. 19 dicembre 1986, n. 284) nel senso che il termine di revisione non è perentorio; pertanto, mentre per gli ordinamenti professionali posteriori alla Costituzione (entrata in vigore il 1° gennaio 1948) vige il divieto posto dall'art. 102 Cost., comma 2, di istituire nuove giurisdizioni non solo straordinarie ma anche speciali, per quelli anteriori all'emanamento della carta costituzionale (tra i quali rientra il Consiglo nazionale forense, di cui al precedente D.Lgs.Lgt 23 novembre 1944, n. 382) continua a trovare applicazione la sesta disposizione transitoria, secondo cui gli organi di giurisdizione speciale già esistenti nel nostro ordinamento continuano ad essere operanti. [...]
Il Consiglio nazionale dei Geologi è stato istituito con Legge 3 febbraio 1963, n. 112 cioe' successivamente alla carta costituzionale e pertanto NON COSTITUISCE ORGANO SPECIALE DI GIURISPRUDENZA. In pratica, così come disposto dalla Sentenza della Cass. Civ. SS.UU. 20/12/07, n. 26810 di cui sopra ne deriva che i ricorsi per cassazione avverso le decisioni di un consiglio nazionale in materia disciplinare per i rispettivi iscritti, proposti ai sensi dell'art. 111 Cost., SONO CONSENTITI ANCHE PER LA DEDUZIONE DI VIZI DI MOTIVAZIONE PREVISTI DALL'ART. 360 DEL C.P.C., N.5 se l'Ordine in questione è stato istituito dopo il 1948 (come quello dei Geologi)
art. 111 Cost. [...] Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. [...]
In pratica non solo il Consiglio nazionale dei Geologi non ha nessun potere giurisdizionale speciale ma le sue decisioni in materia disciplinare nei confronti dei propri iscritti, a differenza di altri Ordini professionali, sono tranquillamente impugnabili.
Infine, sempre la Sentenza della Cass. Civ. SS.UU. 20/12/07, n. 26810 di cui sopra chiarisce, seppur riferita all'ambito forense, che:
[...] Mentre i Consigli dell'Ordine territoriali esercitano funzioni amministrative, anche quando operano in materia disciplinare, il Consiglio Nazionale Forense, allorchè pronunzia in materia disciplinare, è un organo giurisprudenziale [...]
In pratica le eventuali sanzioni potranno essere comminate SOLTANTO dal Consiglio nazionale e non dai Consigli territoriali (OO RR).
Alla luce di quanto sopra riportato, e tenendo conto della natura “sperimentale” del regolamento (art. 10 del Regolamento) per il periodo 2008-2010, si invita la S.V. a rivedere lo stesso Regolamento relativamente all’obbligatorietà dell’APC unitamente alle sanzioni comminate in modo da dare non solo meritato rispetto ad una categoria già abbondantemente bistrattata su più fronti ma garantire il rispetto dello Stato di Diritto da parte di quegli stessi attori che sono chiamati per obbligo istituzionale a garantire il rispetto delle regole, compito liberamente scelto dagli stessi.
Distinti saluti dr. Geol. Alessandro Cascone
Ultima modifica di cascone; 01/09/2008 06:53.
Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui" (Ezra Pound)
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Il dettaglio tecnico dal punto di vista giuridico che Alessandro denota è davvero notevole: viste le numerose richieste ed iniziative che si stanno muovendo in riferimento all'obbligatorietà dell'APC, ritengo che ci si debba attendere una risposta dal CNG. Nelle opportune sedi, certo, ma credo che poi le informazioni possano rimbalzare anche in questo forum. Ad ogni modo, sono restio a pensare che il CNG abbia emanato tale novità senza preoccuparsi sia dell'applicabilità tecnica (chi, come e con che definizione gestisce l'applicazione delle nuove norme), sia l'impianto normativo all'interno del quale l'APC si inserice. I consulenti legali ai quali il CNG si è affidato avrà certamente fornito indicazioni precise, che il CNG stesso potrebbe presentare. Io stesso sto contattando il mio ordine per avere informazioni in merito.
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La questione sta finendo in mano ai legali ?
Dalle mie parti si dice che "a sta mei un sorag in boca ad un gatt che un cristian in man a un avucat"
Traduzione: "sta meglio un topo in bocca ad un gatto che un cristiano in mano ad un avvocato"
Che di formazione ce ne sia bisogno non ci sono dubbi ma come in tutte le cose non bisogna esagerare e secondo me in tale questione si è esagerato,era sufficente la metà dei punti previsti.
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Nelle previsioni di competenza del bilancio 2007 si distinguono 200.000 € di spese legali (il detto enunciato da Antonio calza a penello..), 24.000 per consulenze legislative e 14.000 per consulenze legislative UE ( http://www.consiglionazionalegeologi.it/cngwww/AODocBol.asp?iddoc=4616&idcat=16). Sono convinto che il CNG prima di emanare il regolameno APC abbia prodotto gli studi legislativi necessari per intraprendere questa strada. Io sono fiducioso che queste valutazioni preliminari siano state commissionate: sono convinto che buona parte delle persone che ci rappresenta agisca in buona fede e con competenza. Nel caso in cui, invece, Cascone abbia ragione, credo che il CNG debba incominciare a riflettere sul rischio che qualche collega possa richiedere il risarcimento per corsi e convegni frequentati al solo scopo di ottenere i crediti necessari; ovvio che stiamo sconfinando in un campo che è quello della giurispudenza....
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La questione sull’illegittimità delle sanzioni previste dal regolamento APC che sollevo è in primis di sostanza: mortificazione dei professionisti seri, quelli che, gia' prima del Regolamento APC, investivano economicamente in aggiornamento continuo (libri, corsi, convegni, master), secondariamente di diritto: l'eventuale sospensione comminata agli inadempienti è una palese violazione dei diritti degli stessi (esercizio di una professione) garantiti da legge dello Stato (L. 112/63) giusto!!!!!! saluti
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Caro Alessandro, guarda che l'APC è nato proprio per non vedere mortificati la professione e i professionisti seri e mi fa piacere che la maggior parte dei geologi l'abbia capito. Poi si potrà lavorare tutti insieme per migliorarlo (partendo da questo impianto) anche perchè non nasciamo "imparati". Ciao. Giuliano Antonielli
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Caro Alessandro, guarda che l'APC è nato proprio per non vedere mortificati la professione e i professionisti seri e mi fa piacere che la maggior parte dei geologi l'abbia capito. Poi si potrà lavorare tutti insieme per migliorarlo (partendo da questo impianto) anche perchè non nasciamo "imparati". Ciao. Giuliano Antonielli profsionistti "seri" ma mi faccia il piacere. I professionisti seri sarebero quelli che frequenteranno i corsi APC e che faranno la raccolta di figurine? e quelli non seri chi sarebbero? domanda: un consigliere di OR è serio secondo Lei? no chiedevo perchè sono a conoscenza di comportamenti ben poco corretti (o facciamo "seri") proprio da parte di appartenenti a tale categoria. Allora io cambierei la sua espressione "nato proprio per non vedere mortificati la professione e i professionisti seri" con "nato proprio per vessare chi cerca di fare il proprio lavoro contribuendo così a toglierci dalle scatole scomodi concorrenti, che non siamo riusciti a sfrondare agli esami di stato"
This is The End, my only Friend, The End (J. Morrison)
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ben detto! Se, come avete letto, il valore legale della Laurea sarà eliminato (speriamo al più presto trasformando il sistema Universitario con il meglio di quello anglosassone), il professionista serio dovrà e deve uscire dall'Università, ponendo termine a questo inseguimento degli Ordini per supplire gravi mancanze della formazione universitaria per colpa dei parrucconi baroni della geologia.
your neighbour
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Credo invece che la nascita di tutti i recenti corsi cosiddetti di aggiornamento professionale, nella stragrande maggioranza dei casi, non siano altro che l'ovvia conseguenza di una ben precisa strategia, da parte di chi ha voluto introdurre per i geologi l'obbligatorietà dell'APC, di creare un vero e proprio nuovo mercato (vedi ad esempio la Scuola di Alta Specializzazione oppure il Centro di GeoTecnologie e/o alcuni recenti Master organizzati presso alcune università) in cui guarda caso sono coinvolti e ci guadagnano i soliti "squali" tra cui non mancano mai, anzi sono sempre in maggioranza e quasi sempre gli stessi, sia professori universitari e sia pubblici dipendenti meglio se consiglieri regionali e/o nazionali.
Penso che l'Aggiornamento Professionale Continuo debba essere innanzitutto gratuito, che i vari corsi si debbano tenere presso strutture universitarie e/o pubbliche a costi zero magari nell'ambito degli stessi corsi universitari e che i docenti abbiano diritto al solo rimborso spese per solo viaggio, vitto e alloggio. Penso che queste, insieme alla cancellazione dell'obbligatorietà dell'APC, debbano essere delle semplici regole da introdurre prioritariamente nelle modifiche all'attuale Regolamento per l'APC.
Solo così sarebbe possibile stabilire un'eventuale sanzione derivante da una mancata formazione professionale che si sia tradotta, in casi concreti, in fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale.[b][/b]
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Se è cosi caro Alberto, dovrebbero far valere anche i crediti dei dottorati e dei master stranieri ovviamente con contenuti attinenti anche alla professione. E' paradossale che valgano i crediti APC che non hanno alcun valore legale. Non sopporto che un collega si legga articoli scientifici e poi mi venga a fare un aggiornamento. Magari qualche articolo lo posso aver scritto io (!? .... magari). Appoggio con forza l'aspetto gratuito. Del resto gli accademici già prendono uno stipendio per formarci, non capisco perchè non debbano trasferire gratuitamente i risultati di ricerca applicata. Ad ogni modo la pensiamo allo stesso modo (credo)
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