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L'art. 20 della L. 28-01-09 n. 2 al comma 10-sexies recita "Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
«c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attivita' di costruzione, ove sia certo che il materiale sara' utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato»; b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,»."
Pertanto mi pare di capire che per riutilizzare nello stesso cantiere di produzione le terre da scavo non è necessario predisporre un piano di gestione ma le analisi opportune per dimostrare la non contaminazione del materiale vanno sempre fatte. E' così, oppure nel caso di terreni vergini dove si ha la certezza che non sia stato svolto nessun tipo di attività e senza potenziali fonti di contaminazione nelle vicinanze si può attestare la non contaminazione sulla base dell'analisi storica?

Ultima modifica di Sandro Cantoni; 20/09/2010 22:39.

Sandro Cantoni

"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)
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Per il riutilizzo in cantiere non serve nessun piano, tranne le analisi chimiche che certifichino la non contaminazione dei terreni.
L'analisi storica è utile, ma non sempre esaustiva. Io ho trovato un terreno coltivato a campo, sicuramente dal 1950, ma scavando a - 2 metri vi era un esteso deposito di scorie di fonderia, messe i primi del novecento (di cui si era persa memoria storica).
Meglio le analisi chimiche, costano un po' di più che l'analisi storica, ma mettono al riparo da brutte sorprese

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Grazie dei chiarmienti e dei consigli GeoFranz.

Ultima modifica di Sandro Cantoni; 21/09/2010 15:10.

Sandro Cantoni

"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)
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Confermo, la procedura è corretta


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
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ciao Sandro
ma che tu sappia nella regione Lazio per il riutilizzo nello stesso cantiere(sempre che le terre non siano contaminate) è necessario fare la comunicazione all'Arpa o la si fa solo al comune?
grazie mille
Carmelina


Carmelina De Rose
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Ciao Carmelina, scusa per il ritardo di appena 2 mesi nella risposta ti_prego ma ho letto la tua domanda solo oggi perché avevo perso di vista il topic. Comunque ti rispondo perché sto lavorando ad una gestione di terre da scavo che verranno riutilizzate nello stesso cantiere ed ho chiamato proprio l'ARPA dove mi hanno detto che non è competenza loro, neanche come comunicazione da fare. Le comunicazioni devono essere fatte solo al comune interessato.
Avevo riaperto il topic proprio perché nell'ambito della gestione di queste terre, da riutilizzare nello stesso cantiere di produzione, deve essere fatto un deposito temporaneo in attesa di riutilizzarle come da progetto. Ho già chiamato ARPA, Forestale e comune in cui ricade il terreno sede del deposito temporaneo (non è lo stesso comune dove verranno prodotte) per chiedere chiarimenti sulla compatibilità del deposito col terreno stesso (è un sito dove è in atto una bonifica agraria) e su eventuali accorgimenti da prevedere (teli impermeabilizzati o altro) ma nessuno ha saputo darmi una risposta esaustiva confused. Qualcuno può aiutarmi in merito? E' compatibile (al di la dell'accertamento di eventuali vincoli sul terreno) un terreno agricolo su cui è in atto una bonifica agraria col deposito temporaneo di terre da scavo certificate come non contaminate (secondo le analisi effettuate rientrano nel limite A D.L. 152/06 all. 5 titolo V tab 1)?

Ultima modifica di Sandro Cantoni; 14/01/2011 15:26.

Sandro Cantoni

"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)
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ciao Sandro dopo lunghe telefonate in Arpa, Comune e provincia, dall'arpa mi hanno comunicato che non è loro competenza e loro devono essere interpelati solo in caso di superamento dei livelli di soglia con procedura formale di notifica!

per quanto concerne il tuo dubbio non so se è possibile, anche se in realtà non andresti certo a peggiorare la situazione in situ essendo il terreno pulito...
ciao e grazie mille


Carmelina De Rose
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Uei Carmelina... scusa di nuovo per i tempi 'geologici' della risposta e grazie invece per il tuo sollecito intervento! millegrazie
A questo punto attendo il post di Massimo Della Schiava che sicuramente mi toglierà come sempre qualsiasi dubbio! pollicesu

Ultima modifica di Sandro Cantoni; 14/01/2011 16:16.

Sandro Cantoni

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tomgeo
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tomgeo
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ciao.. per il riutilizzo delle rocce da scavo ti consiglio di leggere il decreto 27 settembre 2010 - Definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005 -

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Ciao Tomgeo, credo che il decreto che citi non mi possa essere di aiuto perché le terre da scavo che mi trovo a gestire non costituiscono rifiuto e non andranno in discarica ma saranno riutilizzate in loco.


Sandro Cantoni

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Ciao
il nuovo decreto "incasina" tutto. Puoi considerare il terreno come "sottoprodotto" e depositarlo e poi riutilizzarlo in sito senza chiedere permessi ad alcuno (naturalmente fai l'analisi chimica per vedere l'eventuale contaminazione). Comunque c'è ancora parecchia confusione, per cui ritengo che occorre rimanere "alla finestra" per vedere come va !
Francesco

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Ciao GeoFranz. Le analisi le ho già fatte e il terreno risulta non contaminato. Sicuramente alla luce delle ultime modifiche alla normativa la situazione è molto incasinata. Purtroppo non posso 'rimanere alla finestra' perché il cantiere deve andare avanti... cry


Sandro Cantoni

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Pazientate un pochetto, sono impegnatino con la pappa di mio figlio. Stasera con calma rispondero' in maniera esaustiva (o almeno lo spero)

Massimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
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Pazientate un pochetto, sono impegnatino con la pappa di mio figlio. Stasera con calma rispondero' in maniera esaustiva (o almeno lo spero)


grin grin grin

...ma è pappa analizzata e certificata???... hahahaha


Sandro Cantoni

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Comunque hai tutta la mia comprensione e solidarietà di padre di bambini piccoli... crazy

Immagini allegate
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Sandro Cantoni

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Riutilizzo delle terre in situ..... questa è una delle domande più "gettonate" ai corsi di aggiornamento che ho tenuto sul tema.
Per fare un po di chiarezza si deve partire dalla normativa...... chiaramente si parla degli artt.183, 184 e 185 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dal D:Lgs 205/2010.

Iniziamo
Quote:
Definizione di rifiuto (Art. 183 comma 1 lett.A):
“qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte IV del presente decreto e di cui il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”

Definizione di sottoprodotto (Art. 184bis):
1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.


Campo di applicazione (Art. 185 comma 1 lettera c):
“1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
(…omissis…)
c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attivita' di costruzione, ove sia certo che il materiale sara' utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato”


Quindi, sulla base di questi tre articoli, le terre e rocce scavate e riutilizzate all’interno del cantiere non sono rifiuti e:

- La loro gestione deve essere prevista dal progetto sull’area.
Essendo quindi parte integrante della pratica edilizia, la competenza è esclusivamente dell'amministrazione comunale ed è quindi fondamentale prevedere la gestione delle terre da scavo in fase progettuale. ARPA non c'entra niente, è inutile chiedere un parere.
N.B. Se si scava senza aver previsto la gestione, automaticamente il materiale scavato, per la normativa in vigore diventa un rifiuto e non può essere più gestita ai sensi degli artt. 185 e 186.

-Deve essere verificata la compatibilità ambientale. E questo è il nocciolo della questione...... bastano le analisi chimiche? secondo me no, sono necessarie ma non sufficienti!
Se si intende riutilizzare il materiale di scavo direttamente in situ (medesimo intervento edilizio, medesima area di cantiere), è necessario integrare la documentazione allegata alla pratica edilizia con idonea dichiarazione del direttore dei lavori ovvero del tecnico competente (che potrebbe essere identificato con il geologo, l’ingegnere o il chimico) in merito alla non contaminazione del suolo e di altro materiale allo stato naturale scavato che si intende riutilizzare.
La dichiarazione, per tutela del professionista, dovrebbe essere parte integrante di una nota dove devono essere esposti:
1) raccolta e sistemazione dei dati esistenti riguardanti il sito, intesa come: breve descrizione dello stato attuale, breve descrizione dell’attività passata.
2) indagini effettuate e parametri analitici ricercati.
3) Ubicazione dei punti di prelievo su apposita cartografia con l’indicazione della metodologia di campionamento e la modalità di conservazione dei campioni prelevati, descrizione della metodologia analitica utilizzata dal laboratorio di analisi.
4) Descrizione dei risultati analitici con la certificazione di compatibilità delle terre e rocce da scavo con il sito di destinazione e conseguente esclusione dal regime dei rifiuti così come descritto nel titolo IV del D.Lgs 152/2006.
N.B. Se le analisi evidenziassero superamenti di CSC, il committente deve obbligatoriamente attivare la procedura di verifica ambientale ex art. 242 del D.Lsg 152/2006.

Tenete sempre presente la normativa, e muovetevi all'interno di essa. Spesso le amministrazioni comunali non sono troppo"competenti" e tendono a dare risposte non conformi alla legge.... poi un controllo e ci va di mezzo il vostro committente....... se si fanno errori nella gestione si rientra nei rifiuti e gli illeciti in questo campo sono reati da codice penale!

Fatemi sapere se sono stato sufficientemente chiaro

Ciao

Massimo

N.B. 3/2/2011 ho corretto alcuni riferimenti normativi ed alcune definizioni modificate dal D.Lgs 205/2010 che però non cambiano di fatto la sostanza.

Ultima modifica di Massimo Della Schiava; 03/02/2011 12:58.

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Massimo, sei sempre preciso, puntuale ed aggiornato. millegrazie Terrò a mente questo tuo post per il futuro.
Al momento attuale però ho un altro problema: il deposito temporaneo in altro sito di terre da scavo che verranno riutilizzate nello stesso sito di produzione. Ci sono limitazioni in questo senso? E' compatibile un sito ove è in atto una bonifica agraria con il deposito temporaneo di terre e rocce da scavo non contaminate ed escluse dal regime di rifiuto?


Sandro Cantoni

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PER MASSIMO

Non sei solo un bravo geologo ma anche un bravo padre (per la pappa).

felicitazioni !!!!


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Sandro, mi dovresti spiegare meglio come ti è stato autorizzato e da chi il deposito temporaneo esterno al cantiere, Infatti secondo me il problema è a monte. Il deposito temporaneo esterno all'area di cantiere, con la normativa attuale non lo puoi fare. Non ti fidare mai se qualche amministratore pubblico ti da il permesso. In genere i depositi temporanei vengono autorizzati in sede di conferenza dei servizi in procedura di VIA.

L'art. 185 esclude le terre dal regime dei rifiuti solo se utilizzate all'interno nel cantiere. Se le terre escono dal cantiere devono essere accompagnate:
1) da una bolla che documenti il trasporto ai sensi dell'art. 186 verso un sito autorizzato a ricevere
2) da un formulario come previsto dalla normativa rifiuti verso un impianto autorizzato a ricevere rifiuti.
Se non sei in uno di questi due casi, e il camion ti viene fermato..... cosa succede?

Massimo



Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
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Massimo, in realtà il deposito temporaneo non è stato ancora autorizzato da nessuno, ho avuto solo colloqui a voce ma, a quanto pare, sull’argomento c’è da parte degli uffici comunali preposti una totale impreparazione (almeno dalle mie parti). La situazione è che nel progetto edilizio è previsto il riutilizzo per intero delle terre da scavo, ma, a causa della esigua superficie del lotto edificabile, si rende necessario allontanare temporaneamente le terre per permettere l’effettuazione dei lavori. Quindi mi dici che non c’è possibilità di allontanare e depositare temporaneamente le terre da scavo anche quando esse, in quanto riutilizzate nello stesso sito di produzione e non contaminate, sono escluse dalle disposizioni in materia di rifiuti? Cioè, da quanto ho capito, le terre da scavo nel caso in questione non costituiscono rifiuto fintanto che rimangono all’interno del cantiere; se escono dal cantiere possono farlo o come rifiuto, accompagnate da un formulario, o come terre da scavo escluse dal regime dei rifiuti, accompagnate da una bolla, verso un sito autorizzato. E’ così?
In tal caso, non posso farle uscire come terre da scavo escluse dal regime dei rifiuti, accompagnarle da una bolla e depositarle temporaneamente presso un sito autorizzato a ricevere terre da scavo?

Ultima modifica di Sandro Cantoni; 14/01/2011 23:34.

Sandro Cantoni

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Ciao
concordo con massimo, anche se ho visto depositi di terre pulite esternamente al sito per poi riutilizzarli nel ritombamento, debitamente autorizzati. Si tratta di grandi opere pubbliche, per cui ho il sospetto che i controlli e le autorizzazioni siano stati gestiti "in senso allargato", tipico della politica dei due pesi e due misure che si usano in Italia (vedi caso Santa Giulia e Calchi Taeggi).

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Scusatemi se non rispondo subito ma mi sono trasferito in campagna, e l'ADSL qui non arriva (sto utilizzando una misera connesione edge..... meglio di niente). Dalla prossima settimana mi dovrebbero montare l'antenna per ricevere il WiMax e quindi andrà meglio.

Originariamente inviato da: Sandro Cantoni
Massimo, in realtà il deposito temporaneo non è stato ancora autorizzato da nessuno, ho avuto solo colloqui a voce ma, a quanto pare, sull’argomento c’è da parte degli uffici comunali preposti una totale impreparazione (almeno dalle mie parti).

Questa situazione è abbastanza comune..... purtroppo!! A maggior ragione dobbiamo essere noi ben preparati e sopperire a queste carenze (ci facciamo una bella figura anche con il committente).

Quote:

La situazione è che nel progetto edilizio è previsto il riutilizzo per intero delle terre da scavo, ma, a causa della esigua superficie del lotto edificabile, si rende necessario allontanare temporaneamente le terre per permettere l’effettuazione dei lavori. Quindi mi dici che non c’è possibilità di allontanare e depositare temporaneamente le terre da scavo anche quando esse, in quanto riutilizzate nello stesso sito di produzione e non contaminate, sono escluse dalle disposizioni in materia di rifiuti? Cioè, da quanto ho capito, le terre da scavo nel caso in questione non costituiscono rifiuto fintanto che rimangono all’interno del cantiere; se escono dal cantiere possono farlo o come rifiuto, accompagnate da un formulario, o come terre da scavo escluse dal regime dei rifiuti, accompagnate da una bolla, verso un sito autorizzato. E’ così?

Hai capito perfettamente!!

Quote:

In tal caso, non posso farle uscire come terre da scavo escluse dal regime dei rifiuti, accompagnarle da una bolla e depositarle temporaneamente presso un sito autorizzato a ricevere terre da scavo?

No, perché in questo caso il sito di stoccaggio farebbe la funzione di impianto di recupero rifiuti...... e non si può fare.... rientreresti nella gestione illecita di rifiuti anche se il comune ti da il permesso.

E questo è il motivo per il quale io ai corsi di aggiornamento insisto nella progettazione della gestione delle terre preventiva, prima di presentare la pratica edilizia. La mancanza di spazio è una di quelle cose che fanno lievitare i costi del cantiere, che chiaramente vanno preventivati prima.
Come consulente per il Vincolo idrogeologico di S. Casciano, in accordo con l'amministrazione, consiglio sempre ai tecnici, nei casi di mancanza di spazio e se il proprietario/committente ha particelle adiacenti al cantiere, di allargare l'area di cantiere (specificandolo nella pratica) ed utilizzare le particelle adiacenti non interessate dalla costruzione per lo stoccaggio temporaneo del materiale scavato in attesa del riutilizzo, in modo da non uscire dall'art.185.

Massimo

Ultima modifica di Massimo Della Schiava; 15/01/2011 16:44.

Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
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Grazie Massimo, sei preziosissimo, come sempre. Devo dire che nella mia provincia siamo ancora all'età della pietra per quanto riguarda la gestione di terre da scavo dei cantieri edilizi. I comuni ne sanno pochissimo (per non dire niente); continuano a rilasciare concessioni edilizie senza che sia previsto alcun piano di gestione e mi trovo spesso a dover sbrogliare diverse matasse. Le linee guida regionali sono ferme al 152/06 non modificato e per quanto riguarda la modulistica mi sono dovuto inventare io moduli e dichiarazioni da allegare ai piani di gestione, prendendo spunto da quelli di altre regioni.
Ti auguro buona vita in campagna! salute Saluti al piccoletto!! smile
Ciao


Sandro Cantoni

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Ciao
il nuovo decreto "incasina" tutto. Puoi considerare il terreno come "sottoprodotto" e depositarlo e poi riutilizzarlo in sito senza chiedere permessi ad alcuno (naturalmente fai l'analisi chimica per vedere l'eventuale contaminazione). Comunque c'è ancora parecchia confusione, per cui ritengo che occorre rimanere "alla finestra" per vedere come va !
Francesco


Immagino che il riferimento sia al D.Lgs. 205/2010, e in particolare a:
“Articolo 184-bis
(Sottoprodotto)
1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
..."


Senza intenti polemici con chi dà per scontato che le terre siano rifiuti, non sono mai riuscito a "leggere" nel decreto dove si stabilisca l'obbligo di disfarsi delle terre da scavo. Senza tale obbligo, un detentore che intenda riutilizzarle non dovrebbe avere, per definizione ("qualsiasi sostanza di cui il detentore si disfi, o abbia deciso, o abbia l'OBBLIGO DI DISFARSI"), un rifiuto per le mani.
Se ho uno sbancamento e so come reimpiegare la terra, oggi con il 184-bis certamente non ho un rifiuto.

Chi volesse insistere nel trattare come rifiuti quelle terre da scavo che si voglioni riutilizzare, deve leggere anche questo:
Articolo 184-ter
(Cessazione della qualifica di rifiuto)
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
..."


Poter trattare di nuovo le terre come preziosi materiali naturali, considerandole non più rifiuti a prescindere bensì solo quando non si sa come riutilizzarle, mi sembra una cosa piena di buon senso.

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Simone, le terre e rocce da scavo sono normate negli artt. 185 e 186 e se non vengono gestite come previsto si rientra nella GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI.
Ed in effetti se le riutilizzi tutte in area di cantiere non sono rifiuti (art. 185). Se le riutilizzi all'esterno del cantiere (art. 186) le devi gestire come "rifiuto" semplificato con bolla di accompagnamento verso un sito autorizzato (ed è una cosa che, se non mi ricordo male, non rientra neanche nella normativa europea, per la quale le terre che escono da un cantiere sono rifiuti)
Massimo

Ultima modifica di Massimo Della Schiava; 31/01/2011 09:20.

Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
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Prima di ricadere nell'art. 186 bisogna ricadere nella definizione di rifiuto, e non tutto ciò che viene escavato è automaticamente un rifiuto, a mente del 184-bis.

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Prima di ricadere nell'art. 186 bisogna ricadere nella definizione di rifiuto, e non tutto ciò che viene escavato è automaticamente un rifiuto, a mente del 184-bis.


Simone, quello che scrivi non è formalmente corretto, infatti quelle che te riporti sono solo le "definizioni" poi però si deve vedere il "campo di applicazione" che nel caso delle terre e rocce fa capo:
1) all'art. 185 comma c per il riutilizzo in cantiere come non rifiuto, a seguito di apposita dichiarazione/relazione di riutilizzo all'interno dell'area di cantiere (come riportato dall'art. 183, il produttore non se ne deve disfare ne ha l'obbligo di disfarsene)

2) all'art. 186 per il riutilizzo all'esterno dell'area di cantiere come "rifiuto semplificato", a seguito di apposita relazione di riutilizzo su sito autorizzato a ricevere terre con determinate caratteristiche (come riportato dall'art. 183, il produttore se ne deve disfare)

Per capire bene il rapporto tra rifiuti e terre e rocce si valutare bene la storia della normativa italiana che fa capo a quella europea.
Faccio una breve cronostoria della normativa........

Fino al 1997 le terre e rocce da scavo erano considerate rifiuti da sottoporre al recupero, in regime semplificato, secondo quanto previsto dai vari regolamenti usciti tra gli anni 1990- 96.

A partire dal Ronchi (D.Lgs 22/97) si ha una esclusione dal campo dei rifiuti per “i materiali non pericolosi derivanti da attività di scavo”. Il comma viene successivamente soppresso, nel decreto Ronchi bis (D.Lgs. 389/1997), a causa di una prima procedura di infrazione da parte della Commissione UE, dando luogo, in assenza di una chiara definizione della pericolosità dei rifiuti in generale e delle terre e rocce in particolare, ad una problematica attuazione della norma.

Successivamente con la circolare dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente (28/7/2000) a cui segue la Legge 93/2001 (articolo 10, comma 1) le terre e rocce da scavo sono escluse dal regime giuridico dei rifiuti se “…destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione degli inquinanti inferiori ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti” (Nella circolare la dizione per tale requisito era invece “…. Inquinanti inferiori ai limiti di cui al D.M. 471/99 per siti con destinazione a verde pubblico, privato e residenziale” e quindi con la legge si è avuto un ulteriore complicazione nell’applicabilità della norma).

Fino a questa data i materiali di scavo continuano quindi ad essere gestiti come non rifiuti in un regime di incertezza giuridica fino alle prime inchieste della magistratura sugli stoccaggi e smaltimenti del così detto “smarino”, materiale proveniente dai lavori di scavo delle gallerie, spesso contaminato da olii.

Il governo Berlusconi poi interviene con la Legge 443/2001 (Legge Lunardi, articolo 1, commi 17, 18 e 19) che fornisce l’interpretazione autentica degli articoli 7 e 8 del decreto Ronchi e delle successive modifiche, escludendo dall’ambito di operatività del Decreto (dei rifiuti) le terre e rocce da scavo purché siano rispettati i limiti del D.M. 471/1999, allegato 1, colonna B, salvo limiti più restrittivi per destinazioni urbanistiche diverse dall’uso previsto dalla tabella 1, colonna B del decreto stesso e ne sia previsto l’effettivo utilizzo.

Una nuova procedura di infrazione della Commissione UE porta ad una revisione della Legge 443/2001 con modifiche dei commi 17, 18 e 19 realizzate mediante la Legge 306/2003 e la Legge 47/2004. Tale normativa prevedeva, ai fini dell’esclusione delle terre e rocce da scavo dal regime giuridico dei rifiuti, la conformità alle seguenti specifiche:
1) presenza di inquinanti nei limiti di legge, verificata sulla composizione media dell’intera massa.
2) Effettivo utilizzo
L’utilizzo doveva avvenire, senza trasformazioni preliminari, e secondo le modalità previste nel progetto VIA o, se non sottoposto a VIA, secondo le modalità del progetto approvate dall’Autorità amministrativa previo parere ARPA.

Secondo l'attuale normativa per rifiuto deve intendersi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006:
Quote:
"qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del presente decreto e di cui il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi"

Tale disposizione deriva senza sostanziali modifiche dal precedente articolo 6 del D.Lgs. 22/1997 e riflette gli indirizzi giuridici e tecnico-amministrativi della più recente normativa europea con l'eccezione della problematica legata alle materie prime seconde (MPS) e delle terre e rocce da scavo per le quali l'Italia è sottoposta a procedura di infrazione da parte della Commissione Europea. Gli indirizzi europei sono infatti categorici nel considerare questi ultimi materiali rifiuti e come tali da sottoporre alle procedure di recupero (destinazione R nel formulario di smaltimento rifiuti) o smaltimento (destinazione D nel formulario di smaltimento rifiuti).
La vigente normativa nazionale, non esclude le rocce e terre da scavo dalla nozione di rifiuto, ma considerandole sottoprodotti, ne prevede il riutilizzo secondo criteri e requisiti ben definiti.
Il 152/2006 e s.m.i. mostra infatti una importante immediata differenza rispetto alla precedente normativa ovvero la scomparsa dell’affermazione relativa all’esclusione delle terre e rocce da scavo dal regime di rifiuto (tranne quelle riutilizzate in cantiere, come previsto dal progetto, che non sono rifiuti). Il comma 5 dell’articolo 186 ci dice che
Quote:
“Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto”.

Da questo si deduce che il legislatore ha volutamente evitato di escludere le rocce e terre da scavo dalla dizione di rifiuto considerandole alla stregua di rifiuti che vengono sottoposti, se sono rispettate le caratteristiche elencate nell’articolo 186, ad un regime che potremmo definire “semplificato”. Del resto già nel comma 1 si dice che l’articolo 186 è riferito alle “..terre e rocce da scavo … ottenute quali sottoprodotti …” ritrovando la definizione di sottoprodotto all’articolo 183, comma 1, punto qq) dove si legge
Quote:
«sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2.


dove al 184bis si legge
Quote:
1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

I criteri della definizione di sottoprodotto sono quindi da attribuire alle terre e rocce da scavo affinché esse possano rientrare nella gestione di cui all’articolo 186.

Inoltre Simone, quando citi l'art. 184ter.
Quote:
Chi volesse insistere nel trattare come rifiuti quelle terre da scavo che si voglioni riutilizzare, deve leggere anche questo:
Articolo 184-ter
(Cessazione della qualifica di rifiuto)
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero puo' consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.



Poter trattare di nuovo le terre come preziosi materiali naturali, considerandole non più rifiuti a prescindere bensì solo quando non si sa come riutilizzarle, mi sembra una cosa piena di buon senso.


si parla di RECUPERO, la cui definizione è all'art 183 comma 1 lett.t:
Quote:
«recupero»: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

Quindi di operazioni effettuate su RIFIUTI che tramite operazioni di recupero, che si possono effettuare solamente in impianti autorizzati ai sensi dell'art.208 (procedura ordinaria) e art.216 (procedura semplificata) del D.Lgs 152/2006, cessano di essere dei rifiuti.

Da aggiungere inoltre che, in caso di gestione non conforme a quanto previsto dall'art. 185 e 186, il regime sanzionatorio previsto dal 152/2006 è quello dei rifiuti:
1) Art. 256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
2) Art. 258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
3) Art. 259. Traffico illecito di rifiuti

Scusate il post chilometrico grin
Saluti
Massimo

Ultima modifica di Massimo Della Schiava; 03/02/2011 13:46.

Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
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un vero esperto, chiaro documentato e (diciamo) semplice!!!!


michele conti
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Un compendio molto utile. Tuttavia dovrebbero essere approfonditi alcuni punti.

Il primo di ordine giuridico, sull'applicabilità dell'art. 186 ad un prodotto che potrebbe non rientrare nella definizione di rifiuto. Tema per avvocati e per curiosi che ritengono assurdo equiparare i movimenti di terra al traffico di rifiuti. Se posso portare un esempio, conosco piccole imprese che, trovandosi qualche camion di terra sabbiosa per aver scavato delle fondazioni, si dirigono terrorizzati in discarica quando questo materiale potrebbe essere benissimo riutilizato, e anche con ritorno economico, per giardini, senza complicate formalità.

Il secondo, dando per scontata l'interpretazione corrente (terre = rifiuti), riguarda la gestione delle terre come sottoprodotti: come si relazionano il nuovo l'art. 184bis e il vecchio 186, che prevedono cose diverse? Ad esempio, è sufficiente avere la certezza di impiegare la terra in altro processo (art. 184 bis) oppure devo avere la certezza dell'integrale utilizzo già prima di produrre la terra (art. 186)?
La questione è rilevante: una persona onesta potrebbe essere accusata di traffico di rifiuti in base a come si interpretano questi due contraddittori articoli.

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Originariamente inviato da: simone lisi
Un compendio molto utile. Tuttavia dovrebbero essere approfonditi alcuni punti.
Il primo di ordine giuridico, sull'applicabilità dell'art. 186 ad un prodotto che potrebbe non rientrare nella definizione di rifiuto. Tema per avvocati e per curiosi che ritengono assurdo equiparare i movimenti di terra al traffico di rifiuti. Se posso portare un esempio, conosco piccole imprese che, trovandosi qualche camion di terra sabbiosa per aver scavato delle fondazioni, si dirigono terrorizzati in discarica quando questo materiale potrebbe essere benissimo riutilizato, e anche con ritorno economico, per giardini, senza complicate formalità.

Purtroppo la normativa europea e nazionale è chiara, le terre e rocce da scavo, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 185 (riutilizzo nell'area di cantiere e NON RIFIUTO) e dall'art. 186 (riutilizzo all'esterno del'area di cantiere e SOTTOPRODOTTO), sono RIFIUTI. Ti dirò di più, se non fosse così ti troveresti camionate di materiale contaminato in giro per i comuni a spacciarlo per terra buona (vedi CHIMET ad Arezzo).Purtroppo la madre degli idioti e disonesti è sempre gravida e così questo è un esempio del risultato (da "il tirreno" del 30/3/2010 ed. grosseto)



Oppure un esempio di sentenza della Cass. pen. n. 8300/2010 che ha puntualizzato:
"il trasporto di rifiuti propri non pericolosi, ancorché effettuato in via eccezionale, integra il reato di cui all'art. 256 comma primo D.lgs. 152 del 2006, ove il produttore, non avvalendosi delle prestazioni di imprese esercenti servizi di smaltimento regolarmente autorizzate ed iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali, abbia utilizzato mezzi propri non autorizzati".

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Il secondo, dando per scontata l'interpretazione corrente (terre = rifiuti), riguarda la gestione delle terre come sottoprodotti: come si relazionano il nuovo l'art. 184bis e il vecchio 186, che prevedono cose diverse? Ad esempio, è sufficiente avere la certezza di impiegare la terra in altro processo (art. 184 bis) oppure devo avere la certezza dell'integrale utilizzo già prima di produrre la terra (art. 186)?
La questione è rilevante: una persona onesta potrebbe essere accusata di traffico di rifiuti in base a come si interpretano questi due contraddittori articoli.


La normativa va letta come tale, l'art. 184bis è una definizione che vale dai sottoprodotti di cicli industriali alle terre da scavo, poi si deve leggere il campo di applicazione (che per le terre da scavo è l'art.186).
I due articoli sono assolutamente compatibili (e non parlerei di nuovo e di vecchio) in quanto, come ho già scritto nel precedente post, attribuendo i criteri della definizione di sottoprodotto (art.184bis) alle terre e rocce da scavo esse possono rientrare nella modalità di gestione di cui all’articolo 186, altrimenti andrebbero gestite come rifiuti.

Relativamente al riutilizzo, la normativa secondo me è chiara

Quote:
ART.186 Comma 1 lett. a
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:
a) siano impiegate direttamente nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;

Quindi il sito di destinazione, per tutti gli interventi dove siano previsti scavi con il riutilizzo (esterno al sito) di terre e rocce da scavo, deve essere individuato a livello di progettazione, prima dell’inizio lavori.


Quote:
ART.186 Comma 1 lett. b

b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo;

La quantità di terre e rocce scavate deve essere indicata a livello progettuale ed il sito (o i siti) di destinazione deve (o devono) averne le capacità ricettive.


Quote:
ART.186 Comma 1 lett. c
c) l’utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

In soldoni significa che come viene scavato, il materiale deve essere trasportato.
Secondo l’interpretazione data dalla terza Sezione penale della Corte di Cassazione (16 gennaio 2006 n°1414) risultano trattamenti e trasformazioni:
-La riduzione volumetrica per frantumazione
-Il trattamento a calce
-La miscelazione di terre da scavo di diversa provenienza e natura
-La vagliatura


Quote:
ART.186 Comma 1 lett. d
d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

Devono essere gestite le emissioni (ad es. acque di dilavamento, polveri, rumore)


Quote:
ART.186 Comma 1 lett. e
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

Prima di progettare un qualsiasi intervento devono essere consultate le anagrafi dei siti inquinati.


Quote:
ART.186 Comma 1 lett. e
f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d’uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

Prima di progettare un qualsiasi intervento devono essere effettuate della analisi chimiche di caratterizzazione delle terre.
N.B. Se le analisi evidenziassero superamenti di CSC, il committente deve obbligatoriamente attivare la procedura di verifica ambientale ex art. 242 del D.Lsg 152/2006.


Quote:
Art. 186 Comma 2:
2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell’ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall’autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell’eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.

In caso di VIA o AIA deve essere redatto un progetto di gestione delle terre e rocce che sarà valutato dalla conferenza dei servizi


Quote:
Art. 186 Comma 3
3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell’ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell’ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

In caso di PC o DIA deve essere redatto un progetto di gestione delle terre e rocce che sarà valutato dal Comune stesso


Quote:
Art. 186 Comma 4
4. Fatti salvi i casi di cui all’ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell’opera, sottoscritto dal progettista.

In caso di LL.PP. Non soggetti a VIA, AIA, PC, DIA deve essere redatto un progetto di gestione delle terre e rocce allegato al progetto e sottoscritto dal Progettista


Ed infine (con la normativa..... ci sono anche altri punti ma non sono rilevanti per la discussione)
Quote:
Art. 186 Comma 5
5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

OVVERO SE LE TERRE E ROCCE, INTESE COME ART.186, NON VENGONO GESTITE COME PREVISTO, SONO RIFIUTI.

Riassumendo
1) è quindi fondamentale prevedere la gestione delle terre in fase progettuale; se viene attivata la procedura ex art. 186 il sito di destinazione deve essere obbligatoriamente definito con la pratica edilizia insieme ai volumi di scavo

2) la gestione delle terre non conforme all’art. 185 e 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. corrisponde alla gestione di un rifiuto, ovvero se si inizia a scavare la terra senza aver attivato la procedura ex art.186 (o ex art.185 se rimane all'interno del cantiere) il materiale prodotto è un rifiuto a tutti gli effetti


3)la gestione illecita dei rifiuti è un reato penale


In questi casi è sempre bene seguire bene la normativa, se non si vuole incappare in dispiaceri....... onerosi grin

Ciao

Massimo



Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
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Megapost Galattico ! Ottimo e preciso: ancora complimenti !!!

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Ciao
il nuovo decreto "incasina" tutto. Puoi considerare il terreno come "sottoprodotto" e depositarlo e poi riutilizzarlo in sito senza chiedere permessi ad alcuno (naturalmente fai l'analisi chimica per vedere l'eventuale contaminazione). Comunque c'è ancora parecchia confusione, per cui ritengo che occorre rimanere "alla finestra" per vedere come va !
Francesco


Immagino che il riferimento sia al D.Lgs. 205/2010, e in particolare a:
“Articolo 184-bis
(Sottoprodotto)
1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
..."


Senza intenti polemici con chi dà per scontato che le terre siano rifiuti, non sono mai riuscito a "leggere" nel decreto dove si stabilisca l'obbligo di disfarsi delle terre da scavo. Senza tale obbligo, un detentore che intenda riutilizzarle non dovrebbe avere, per definizione ("qualsiasi sostanza di cui il detentore si disfi, o abbia deciso, o abbia l'OBBLIGO DI DISFARSI"), un rifiuto per le mani.
Se ho uno sbancamento e so come reimpiegare la terra, oggi con il 184-bis certamente non ho un rifiuto.

Chi volesse insistere nel trattare come rifiuti quelle terre da scavo che si voglioni riutilizzare, deve leggere anche questo:
Articolo 184-ter
(Cessazione della qualifica di rifiuto)
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
..."


Poter trattare di nuovo le terre come preziosi materiali naturali, considerandole non più rifiuti a prescindere bensì solo quando non si sa come riutilizzarle, mi sembra una cosa piena di buon senso.


Solo un piccolo appunto.

Le operazioni citate (recupero, riciclaggio, preparazione per il riutilizzo) sono operazioni di GESTIONE DI RIFIUTI a tutti gli effetti e quindi devono essere sottoposte a preventiva autorizzazione (o comunicazione inizio attività i caso di procedure semplificate).

Quindi l'articolo 184-ter non è applicabile delle terre da scavo, se non quando sono gestite come RIFIUTI.

In questo settore è obbligatorio utilizzare sempre il massimo grado di cautela; in tanti anni ho imparato che le soluzioni "semplificatrici" corrette non esistono quasi mai e intraprenderle può portare a gravi conseguenze.

Spesso quando ci sono situazioni incerte occorre fare riferimento alle sentenze ed anche queste non sempre sono univoche.

Saluti

Alessandro

P.S. Ringrazio Massimo per la competenza e per il tempo che dedica a questo forum. L'unica preghiera è, quando possibile, maggiore sintesi... wink

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Solo un piccolo appunto.

Le operazioni citate (recupero, riciclaggio, preparazione per il riutilizzo) sono operazioni di GESTIONE DI RIFIUTI a tutti gli effetti e quindi devono essere sottoposte a preventiva autorizzazione (o comunicazione inizio attività i caso di procedure semplificate).

Quindi l'articolo 184-ter non è applicabile delle terre da scavo, se non quando sono gestite come RIFIUTI.

In questo settore è obbligatorio utilizzare sempre il massimo grado di cautela; in tanti anni ho imparato che le soluzioni "semplificatrici" corrette non esistono quasi mai e intraprenderle può portare a gravi conseguenze.

Spesso quando ci sono situazioni incerte occorre fare riferimento alle sentenze ed anche queste non sempre sono univoche.

Si Alex, l'avevo detto alla fine di questo Post:
http://www.geoforum.it/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=95754#Post95754

Per la sintesi, a volte è difficile...... specialmente in questo ambito.

Massimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
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Hai ragione,
mi ero perso qualcosa, mea culpa... te l'ho detto, i post troppo lunghi mi mettono in crisi...

Comunque, repetita iuvant!

Saluti

Alessandro

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Riprendo un passaggio di un post di un collega del Lazio (mi pare Cantone) dove si diceva, suffragato anche da altre testimonianze, che nè ARPA nè Forestale ritengono di dover entrare nel merito della questione sul riutilizzo delle terre e roce da scavo.
Ora, è vero che il preventivo parere ARPA non è più previsto dal 186 nè tanto meno è mai stato previsto quello della Forestale, ma io, per ciò che concerne il piano della caratterizzazione del sito di produzione, non uscirei dalla buona prassi di chiedere ad ARPA un previo parere. Poi se vogliono rispondere che non sono competenti o non vogliono rispondere, lo lascio decidere a loro. Preferirei non dover ritornare in cantiere a seguito di prescrizioni di una eventuale conferenza di servizi che si svolge magari un anno dopo... Anche la notifica di inizio conferimento preferisco che sia comunicata a tutti gli enti interessati, Forestale inclusa. Insomma, dove si può prenderli in anticipo, è meglio agire, anche se le rogne aumentano esponenzialmente.
Ciao
Roberto


Roberto Pizzi
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