Home GeoForum
Inviato Da: GEOMugello DM 471/99 - D.LGS. 152/2006 - 08/05/2008 09:36
Ciao a tutti.
Ho un dubbio.
Ho un piano di caratterizzazione realizzato con i dettami della 471/99 con prelievo dei campioni e realizzazione del coacervo. Se non sbaglio il D.Lgs. 152/2006 non permette più di fare il coacervo e quindi come mi comporto per poter terminare la caratterizzazione?
Es:
471/99 - Campioni 1a, 1b, 1c, 1d - 1 campione di coacervo per idenetificare eventuale contaminazione maglia1;
152/06 - Campioni 1a, 1b, 1c, 1d - Analisi separata di ciascun campione.
Spero di essere stato chiaro!
Hai richiesto il passaggio al 152/2006 o sei sempre sotto il 471?

massimo
Inviato Da: GEOMugello Re: DM 471/99 - D.LGS. 152/2006 - 08/05/2008 11:52
Ancora sono in fase di visione del lavoro.
Chiedendo il passaggio al 152/2006 dovrei fare analisi puntuali mentre se rimango in 471/99 potrei continuare con il coacervo?
I "vantaggi" del 152/2006 potrebbe essere quello di poter eseguire l'analisi di rischio invece del progetto preliminare di bonifica o bonifica con messa in sicurezza?

Stefano
Se sei in 471 ti devi attenere a quella normativa, ormai i tempi tecnici per il passaggio alla 152 sono terminati da tempo.
Inviato Da: GEOMugello Re: DM 471/99 - D.LGS. 152/2006 - 09/05/2008 11:43
Ok..
Grazie

Stefano
Inviato Da: LupoAlberto Re: DM 471/99 - D.LGS. 152/2006 - 06/06/2008 10:40
Molti enti pubblici se non sono ancora stati approvati gli obiettivi di bonifica (normalmente inseriti nel PPB) tendono a passare automaticamente alla 152/06, non è una regola, ma è un'usanza abbastanza diffusa quindi sarebbe meglio chiedere (Provincia e ARPAT di competenza).

Attenzione che la 152/06 non prevede il prelievo di campioni puntuali, bensì rappresentativi delle sorgenti secondarie di contaminazione: da 0 a 1 m, 1 nella frangia capillare, 1 intermedio tra i primi due.

ciao
Inviato Da: sfas4 Re: DM 471/99 - D.LGS. 152/2006 - 06/06/2008 12:42
Se non ho capito male, hai un piano di caratterizzazione approvato, e sei in possesso dei dati acquisiti dall successive indagini svolte.
Inserendoti in questa fase della procedura entri nel 152/06 ed è prpobabile che gli enti ti chidano un'integrazione di indagine per proseguire poi con AdR o Progetto di bonifica.
Come precedentemente riportato la cosa migliore è informarti presso gli enti (Provincia e ARPAT di competenza).

Attenzione però che l'Analisi di Rischio non è sempre un "vantaggio", depende dall'entità e dalla tipologia di contaminazione in certi casi puoi ricavare delle CSR inferiori alle CSC!!
ciao
Inviato Da: Alex E.S. Re: DM 471/99 - D.LGS. 152/2006 - 06/06/2008 14:03
Si, in realtà la norma come al solito non è chiara e quindi ognuno la applica a modo suo.

Essendo il D.M. 471/99 decaduto (in quanto è stato abbrogato il decreto Ronchi), l'interpretazione più corretta a mio avviso prevedrebbe di passare automaticamente al D.Lgs. 152/99 pertanto, qualora si trovassero dei superamenti delle CSC bisognerebbe fare l'analisi di rischio ecc.

Al contrario in Emilia Romagna ad es. (ma anche in altre regioni) per i vecchi procedimenti si continua in tutti i casi ad applicare il D.M. 471/99 (salvo per chi ha richiesto esplicitamente la "rimodulazione" entro ottobre 2006 ai sensi dell'art. 265 comma 4 del D.Lgs. 152/06) alla stregua di quello che è stato fatto peri i siti di interesse nazionale dal Ministero dell'Ambiente.

Questa cosa è piuttosto discutibile ma se gli enti che dovranno rilasciare l'eventuale certificazione di avvenuta bonifica vogliono così, c'è poco da fare...

Saluti

Alessandro

Inviato Da: Alex E.S. Re: DM 471/99 - D.LGS. 152/2006 - 27/06/2008 07:35
Riallacciandomi all'ultimo messaggio, qualche giorno fa la delibera regionale dell'Emilia Romagna che imponeva di proseguire ai sensi del D.M. 471/99 i procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.

Come prevedevo è stata considerata incompatibile con quanto stabilito nell'attuale regolamento nazionale (D.Lgs. 152/06).

Nel link qui sotto c'è il testo integrale:

http://www.lexambiente.it/article4246.html

Sostanzialmente il D.M. 471/99 non esiste e quindi ogni applicazione odierna dello stesso non è corretta (sebbene in qualche Regione si continui a pretendere ciò).

Saluti

Alessandro
Badate bene che l'ENI aveva fatto la richiesta di passaggio entro i 180 giorni previsti dalla normativa. Ad oggi se un procedimento è iniziato in 471, se non è stato richiesto il passaggio al 152, finisce in 471


Ciao
Massimo
Inviato Da: Alex E.S. Re: DM 471/99 - D.LGS. 152/2006 - 27/06/2008 15:50
E' vero Massimo, questa sentenza si riferisce alla facoltà di rimodulare i progetti già approvati in 471.

Però ritengo che l'applicazione corretta della legge prevedrebbe che nei siti già notificati prima del D.Lgs. 152/06 in cui non ci sia già un progetto almeno preliminare approvato, l'iter dovrebbe proseguire ai sensi del d.Lgs. 152/06.

Il DM 471/99 non è più una legge dello Stato, quindi non è consigliabile a mio avviso fare degli interventi, seppure in accordo con la PP.AA. seguendo una procedura che di fatto non esiste più. Poi, che in certe zone si sia operato e di continui ad operare in questo modo non lo metto in dubbio.

E se un domani si sveglia un pinco pallino qualunque è dice: "abbiamo scherzato, non si può più certificare una bonifica ai sensi del D.M. 471/99"?

Inoltre, la possibilità di rimodulazione si riferiva agli "obiettivi di bonifica" quindi implicitamente richiedeva la sussistenza di un progetto di bonifica approvato. Lo so, quel comma dice anche "fatti salvi gli interventi già realizzati", ma mi spiegate a cosa si riferisce???

La mia teoria è in parte supportata anche dalla sentenza in oggetto.

In ogni caso la cosa non è così lineare come dice Massimo (vedi anche la DGR 27-6-06 della Regione Lombardia).

Comunque come sempre (purtroppo) la norma dipende dalle interpretazioni. Per ora almeno una cosa certa l'abbiamo appurata: non era possibile impedire le rimodulazioni.

Saluti

Alessandro
© GeoForum - Il Forum di geologi.it