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#108390 06/12/2011 16:49
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Vorrei sapere quali sono le distanze minime da rispettare dai fiumi e dalla battigia relativamente a nuove opere edilizie da realizzare (io so 150m dai fiumi e 300m dalla battigia) e i relativi riferimenti normativi. Grazie

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Se ti riferisci alle aree tutelate "ex lege" il riferimento è l'art. 142 del D.lgs 42/2004 e s.m.i..

Altre limitazioni potrebbero essere state aggiunte da piani e normative regionali.

Per poter realizzare un'opera o un intervento in tali aree occorre, preliminarmente, acquisire l'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 del citato decreto.
Ti tiporto il testo coordinato (con le modifiche sopraggiunte):

Art. 142. Aree tutelate per legge
(articolo così sostituito dall'articolo 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.


Non si dicono mai tante bugie quante se ne dicono prima delle elezioni, durante una guerra e dopo la caccia. (Otto von Bismarck)
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Attenzione, sicuramente esisteva e mi risulta che tuttora esista anche una normativa sulla idraulica fluviale che prescrive una distanza minima di 10 m dai corsi d'acqua, a prescindere dai vincoli paesaggistici.
Si applica ai corsi d'acqua demaniali, tutti quelli segnati nei catasti, per intenderci.



"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
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10 m (regio decreto del 33 mi sembra) ridotto a 5 m in area urbana e 2 m per i corsi interrati
comunque ogni comune ha un regolamento per i Rii minori mentre per i principali è 10 m o più


michele conti
fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
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per essere più precisi:
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 - articolo 96

vietate le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi.

Quindi per il Regio Decreto (ancora valido!!) distanza minima 10 m dai fiumi per edificazioni.
Occhio perchè la legge Galli (legge n.36/1994) ha stabilito che Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche

cossicchè i 10 m li devi osservare da tutti i corsi d'acqua.

poi puoi avere discipline locali (esempio studio reticolo idrico minore in regione Lombardia) che derogano a tali disposizioni.

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Ok per i 10 m, però non mi sembra che tutti i corsi d'acqua siano acque pubbliche...
In Piemonte c'è un particolare elenco con riportati tutti i corsi d'acqua ritenuti acque pubbliche...alcuni rii o torrenti minori non lo sono.

Le acque pubbliche sono sottoposte a vincolo paesaggistico con una fascia di rispetto di 150 m.



Ultima modifica di michelecima; 09/12/2011 09:05.

M. Cima

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