Riprendo e pubblico integralmente dal sito dell'O.R.G.Lazio
"Uno degli ultimi atti firmati dal Ministro dell’Ambiente Prestigiacomo è stato, sotto forma di Regolamento, un Decreto Ministeriale sulle terre e rocce da scavo, in attuazione all’art. 186 del Codice Ambiente (D. Lgs. 152/06), ovvero il dispositivo normativo che aveva classificato le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, consentendo pertanto di escluderli dalla categoria dei rifiuti, con le pesanti ricadute gestionali che ciò avrebbe comportato.
In sintesi il Regolamento prevede i seguenti punti principali:
Chiarisce una volta per tutte che le terre e rocce da scavo sono sottoprodotti quando rispettano certi requisiti ed individua i requisiti stessi (art. 3 del Regolamento). Questi ultimi sono rappresentati essenzialmente dall’ambito di applicazione, costituito dai soli materiali da scavo (sbancamenti, perforazioni, gallerie, strade, opere in terra, residui di lavorazioni da cava e miniera tipo marmi, graniti e pietre); una novità importante, rispetto allo stato normativo attuale, è che i materiali da scavo potranno contenere anche calcestruzzo, miscele cementizie, bentonite, vetroresina, PVC, purchè le concentrazioni complessive di inquinanti della massa non siano superori a quelle introdotte dal regolamento stesso, ovvero le colonne A e B della Tabella 1, allegato 5 al Titolo V° della parte IV^ del D. Lgs. 152/06. Affinché il materiale da scavo sia considerato un sottoprodotto occorre che sia generato da un‘opera il cui scopo non sia produrre il materiale stesso o che sia utilizzato secondo il “piano di utilizzo” che prevede appunto il riutilizzo per eseguire rinterri, riempimenti, rimodellazioni morfologiche, riprofilature del piano campagna, ecc
La gestione potrà avvenire secondo tre modalità: standard, semplificata e in caso di emergenza.La procedura standard prevede la presentazione di un “piano di utilizzo” (novità introdotta dal Regolamento;) all’autorità competente (sempre il Comune tranne casi particolari) 90 giorni prima della realizzazione dell’opera; il Comune potrà anche servirsi dell’Arpa per verificare la esistenza dei requisiti in precedenza citati, per la gestione del materiale come sottoprodotto (quindi come un “non rifiuto”); in assenza di riscontro vige il silenzio-assenso. L’inizio dei lavori dovrà avvenire entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo; quest’ultimo stabilisce i tempi per concludere l’opera, scaduti i quali il materiale cessa di essere classificato (e quindi trattato) come sottoprodotto e rientra tra i “rifiuti”.
La procedura semplificata (art. 6 del Regolamento) è applicabile solo se la produzione del “materiale da scavo” abbia cubatura inferiore a 6.000 mc in “banco” e valori di contaminazione ovviamente inferiori alle colonne A e B della Tabella 1 del Decreto Ambiente, già citata. In questo caso requisiti e quantità del materiale da trasportare all’esterno del sito saranno attestate dall’impresa esecutrice all’Autorità competente tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR 445/00); la gestione del materiale potrà avvenire subito dopo la presentazione della dichiarazione.
Infine, la procedura in caso di emergenza, tipo frane, alluvioni, terremoti, esplosioni, ecc, purché nel rispetto della quantità massima dei 6.000 mc (? - questo punto interrogativo lo aggiungo io) prevede che l’impresa comunichi, con medesima dichiarazione sostitutiva all’autorità competente, la necessità dell’attività almeno 24 ore prima dell’inizio.
Il regolamento, prima di poter essere pubblicato sulla G.U. ed entrare in vigore, dovrà essere esaminato dalla Corte dei Conti."
Sandro Cantoni
"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)
Quindi tutto si sposta sempre di più anche in questo caso verso la parte imprenditoriale, dato che tu dici " requisiti e quantità del materiale da trasportare all’esterno del sito saranno attestate dall’impresa esecutrice all’Autorità competente tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio".
Mah, più lo leggo, più vedo errori anche macroscopici. Mi sembra buttato là tanto per accontantare i "grandi" che lavorano sulle linee TAV. Deleterio. Saluti, Roberto
Per Trossero, sembra che sia come dici e che in moltissimi casi di piani di gestione di TRDS (< 6.000 mc, cioè tutti i lavori medio-piccoli) la gestione verrà di fatto affidata alle imprese tagliando fuori i tecnici.
Chissà se alla UE andrà bene questo regolamento? In passato ci sono state comminate già diverse procedure di infrazione.
Sandro Cantoni
"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)
Ecco il link al parere del Consiglio di Stato sulla bozza di regolamento per l'utilizzo dei materiali da scavo. Molti spunti di riflessione sia nel merito che nel metodo della redazione del testo... http://www.giustizia-amministrativa.it/D...01104278_27.XML Saluti, Roberto
A dire il vero, anche il Consiglio di Stato ha detto qualche fesseria, tipo quella sulla presunta esclusione dei residui da lavorazione di marmi e pietre e sull'assenza di richiami ai residui da estrazione (magari non sanno dell'esistenza del 117/2008...). Comunque, in generale, è proprio una "lisciatina"... Ciao Roberto
Apprendo che il consiglio federale delle agenzie ambientali si è espresso ieri sulla bozza di regolamento con osservazioni di metodo e merito molto forti e che vanno nel senso di un cambiamento significativo. Informazioni sul gruppo Facebook Terre e rocce da scavo. Staremo a vedere... Ciao Roberto
Saluti a tutti Dal sito del governo: "Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi (venerdì 13 gennaio)alle ore 9,20 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Mario Monti.
Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Antonio Catricalà.
Il Consiglio ha approvato, su proposta del Presidente Monti e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Clini, un decreto-legge che definisce alcune misure urgenti per fronteggiare le criticità del sistema di recupero e smaltimento di rifiuti.
Gli interventi, adottati in conformità con la politica europea a tutela dell’ambiente, riguardano il trattamento dei rifiuti in Campania, la commercializzazione dei sacchi biodegradabili per asporto di merci e l’utilizzazione dei materiali da riporto."
Faccio notare l'ultimo punto: materiali da riporto. Secondo voci e rumors vari, si tratterebbe dell'inserimento definitivo di un Decreto firmato dalla mai compianta Presty (ex ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo) in cui prevede che il terreno con all'interno fino al 20 % di materiale estraneo (leggi macerie, ecc.) può essere considerato terreno naturale. Ciò soprattutto nei lavori pubblici (ma guarda.....). Ci sono altri dati, ma io mi soffermo su questo.
Appena posso pubblicherò sul sito www.trsconsultants.net il testo della bozza del DL, a meno che nel frattempo non esca in G.U. il testo definitivo. A primo sguardo, mi sembra 1- che l'estensore della norma sui materiali di riporto sia lo stesso che ha scritto la bozza di nuovo decreto ministeriale sulle terre e rocce da scavo 2- che la norma sia sostanzialmente inutile e pertanto dannosa 3- che la mente che redige 'sta roba continui a ignorare i richiami del Consiglio di Stato. Oltre che a non far pace col proprio cervello, s'intende. Ciao Roberto
Fonte: www.legislazione tecnica.it Ma ho capito bene? il consiglio dei ministri del 13/1/12 ha approvato un nuovo DL in cui tra le altre cose permette l'utilizzazione come sottoprodotto dei materiali di riporto?
DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita' ..................... e all'Art. 49 Utilizzo terre e rocce da scavo troviamo: 1. L’utilizzo delle terre e rocce da scavo e’ regolamentato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. ..... se è così la montagna ha partorito il topolino
1. Considerata la necessita' di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo. 2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".
In questo decreto si parla solamente di "matrici ambientali di riporto", facendo riferimento all'allegato 2 alla parte IV del D.Lgs. 152/06.
Due domande: 1) Questo allegato citato che allegato è? L'allegato 2 al titolo V della parte IV? Non mi sembra si faccia riferimento alle matrici ambientali di riporto? 2) Tutto lo sproloquio sui riporti storici, che alla fino costituiscono un vero e proprio orizzonte stratigrafico e come tali sono equiparati ad un terreno, dov'è riportato? Nel decreto si parla di riporti in generale, non di riporti storici.
Come darti torto... I casini saranno la norma. Per aiutare pochi si mette in difficoltà la maggioranza degli operatori. ma questa è la norma in Italia, no? Ciao Roberto
Nell'allegato si cita la parola riporto solo una volta e probabilmente per puro caso. Da qui l'ideona geniale di equipararli ai suoli. Ci sono mille modi per agevolare i costi i costruttori di linee TAV e di parcheggi interrati, questo è quello sbagliato, perchè per fare 2 esempi banali: che significa storico? cosa cambia in concreto, non faccio più analisi? o le faccio diversamente? insomma, era proprio necessaria 'sta roba?? Ciao Roberto
"matrici materiali di riporto"... immagino che a questo punto le analisi chimiche dovranno essere obbligatorie per poter soddisfare tutti i famosi requisiti ambientali.
per non parlare dei requisiti di tipo geologico-tecnico...
Io ho posto quesito al ministero dell'ambiente, ad ARPA Milano e Monza, a Provincia di Milano e Monza
ecco il testo: Spett ENTI Loro Sedi
Oggetto: Quesito su Decreto Legge n° 2 del 25 Gennaio 2012-01-26
Il Sottoscritto Dr Geol Nicolodi Francesco Amedeo Alberto, Geologo Iscritto all’Ordine dei Geologi della Lombardia con il n° 1161, Amministratore unico della soc. Foldtani Srl.
PREMESSO CHE
La società con cui opero fornisce consulenza per le pratiche ambientali e pertanto deve fornire ai propri clienti informazioni il più possibile corrette e corrispondenti alle norme di legge.
DATO CHE
In data 25 Gennaio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n° 2 Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. (12G0008).
VISTO CHE
Lo stesso Decreto all’Art. 3 “Materiali di riporto” recita:
1. Considerata la necessita' di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo. 2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».
VISTO CHE
Lo stesso Decreto all’ Art. 4 “Entrata in vigore” recita:
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
DATO CHE
Il comma 2 dell’art. 3 del citato decreto rimanda ad apposito decreto non ancora emanato per definire i criteri del “riporto” come “sottoprodotto”.
AL FINE DI
Poter operare con chiarezza, evitando violazioni della legge
CHIEDE
→ Di definire, in via provvisoria, i criteri di “Riporto” (caratteristiche, granulometria, percentuale di materiali estranei presenti accettabili, ecc.); → Di chiarire se tale definizione si applica solo ai “Terreni di Riporto” (fatti solo da terra-suolo, prodotto dall’attività di scavo/riporto antropico) oppure ai “Riporti” (Contenenti anche macerie, scorie di fonderia, ecc.); → Di chiarire se le Bonifiche dei Terreni contaminati si applicano, a questo punto, anche al “Riporto” (fin d’ora considerato Rifiuto e gestito senza ricadere nelle Bonifiche, ma con la semplice Rimozione Rifiuti); → Di chiarire se il Piano Gestione Terre da Scavo ex art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.ei. è applicabile al “Riporto”; → Di chiarire se, alla luce del punto sopra indicato, gli impianti di trattamento rifiuti che attualmente ritirano il “Riporto” come Rifiuto (CER 170504 o CER 170904), siano ancora abilitati a farlo.
Roberto, tu giustamente ti chiedi cosa vuol dire "storico"...100 anni, 10 anni, 1 anno, l'altroieri...??
Ma, mi sai indicare dove nel neonato decreto si parla di riporti storici? Io vedo solo cenni a generici materiali di riporto, senza specificare se storici o meno...
Cioè, questo discorso dei riporti storici, da dove salta fuori, visto che nel neonato decreto non se ne fa menzione?
Stefano, hai ragione... nel testo del decreto non se ne parla, ma se ne fa ampio cenno nella relazione tecnica, che spiega quali sono (dovrebbero essere) i presupposti tecnici e logici (???) per l'adozione di un provvedimento di legge. Ottimo il quesito, Geofranz, spero che qualcuno ti risponda... Se credi, pubblicalo anche sul gruppo Facebook Terre e rocce da scavo. Ciao Roberto
Il decreto 25 gennaio 2012 n. 2 in realtà cambia i contenuti dell'art. 185, limitatamente ai commi 1, lettere a, b e c e dell'All. A al decreto 219 del 2009, che abrogava il precedente All. B al D. Lgs. 152/2006, ma solo riguardo l'art. 39 comma 4 richiamato nel D. Lgs 3 dicembre 2010. Con questo finalmente si chiarisce il significato dell'art. 105 comma 1, lettere d e g del D. Lgs. 152/2006 in ottemperanza all'art. 17 comma 3 della legge 400/1988 in tema di minchiate. Inoltre il recepimento dell'art. 192 della medesima legge, così come voluto dal precedente art. 152/2006 chiarisce l'intento del legislatore, cioè quello di non far capire una mazza a nessuno. Alcuni anni fa, lavoravo in Francia per una ditta italiana che lavorava in subappalto. Ho dovuto tradurre per il main contractor la legge sulla privacy in francese (lingua che parlo bene), beh vi sfido a darlo. Il risultato è stato deludente ed i francesi si sono spaventati. La realtà è che non siamo un paese serio, proprio per niente.
Sarcasmo (e ironia, ma solo poca...) più che giustificato. Se chi fa le leggi in Italia sbaglia dall'inizio (magari consultassero i tecnici, almeno una volta), poi per forza devi mettere toppe, spesso più dannose dei buchi perchè fatte per agevolare qualcuno e non tutti. E che si affastellano e complicano come tu ben rappresentavi Io nel mio piccolo ci ho provato e ci sto provando a rendere chiaro almeno dove si sta andando a parare. Magari però l'articolo non è così chiaro come mi ripromettevo. Se poi sei sconfortato anche a causa mia, per quanto ho scritto, ti chiedo scusa e ti prometto maggiore attenzione nei prossimi articoli. Ciao Roberto
Roberto non pensarlo neanche per scherzo, mi riferivo a "quelli" che dovrebbero fare leggi e le famose toppe (leggi "successive modificazioni ed integrazioni"). Magari fossero tutti chiari come te. Il mio post era ironico ciao Dario
Sinceramente non trovo nulla di scandaloso nell'assimilare i materiali di riporto alle terre da scavo.
Nell'ambito della caratterizzazione dei siti contaminati, è quello che si è sempre fatto sin dai tempi del D.M. 471/99: se un materiale di riporto, costituito ad es. da inerti, cemento, laterizi ecc. rispetta le CSC di legge non vedo quale sia il problema.
Del resto praticamente in tutta Italia, anche nelle Regioni più ambientalmente sensisbili, si è sempre ragionato come sopra.
Per quanto rigurda il riutilizzo delle terre da scavo effettivamente la cosa è un pò più delicata perché le caratteristiche merceologiche del materiale di riporto possono essere le più disparate. Tuttavia esistono delle norme tecniche di riferimento per le caratteristiche dei materiali riciclati utilizzabili in edilizia, quindi nelle more dell'emanazione del decreto sulle terre da scavo esistono comunque dei riferimenti.
D'altra parte con la norma in questione si evitano eccessi tipo quelli avvenuti in Lombardia, dove gli Enti imponevano a priori lo smaltimento del riporto, negando qualsiasi forma di riutilizzo. Credo che sia proprio questo il motivo che ha portato all'emanazione della norma in questione.
Vi rendete conto quanto possono costare ad un'impresa delle operazioni di questo tipo, che oltreutto sarebbero quasi sempre inutili? Senza contare che in sostituzione dei materiali di riporto "smaltiti" servono nuovi materiali vergini (quindi consumo di risorse) oppure materiali riciclati che hanno caratteristiche analoghe, se non peggiori di quelli smaltiti.
Tanto, a certi soggetti non interessa, i soldi sono degli altri, l'importante è pararsi il posteriore e guardare dentro casa propria.
E noi tecnici che facciamo? Spariamo le solite frasi fatte sull'Italia che non è un Paese serio e ci schieriamo dalla parte di chi impone un'applicazione sempre più assurda delle norme ambientali, rendendole spesso insostenibili per chiunque! Così si alimenta l'illegalità e si incentiva chi aggira totalmente le norme ambientali.
Diceva qualcuno: a pensar male si fa peccato, ma generalmente ci si azzecca ! ed io sul rapporto tra riporti-terre da scavo penso male, molto male !! Io sono consulente e capisco le ragioni di Alex, soprattutto per i rapporti con gli Enti pubblici (che badano solo a pararsi il cu..o), ma conosco anche i miei committenti (privati): se gli apri uno spiraglio "deregolamentato"....cercano di farti passare anche il plutonio come terra da scavo !! E' inutile nascondersi dietro un dito: chi fa scavi, bonifiche e movimento terra spessissimo non è un santarellino. Posso capire i piccoli scavi, ma il resto.......
Alex il post era ironico e stava per dire "le complicazioni non giocano a favore della chiarezza e quindi del rispetto della legalità", quindi sono d'accordo con te, basta con le applicazioni assurde, tipo relazione ambientale + analitica per una sub irrigazione ciao
Non sono rifiuti neanche il terreno non scavato e il suolo contaminato e non sono perciò soggetti alla disciplina sui rifiuti. Le novità nel dl n. 2/12
Il decreto legge n. 2 del 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25 gennaio scorso e recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, modifica la disciplina prevista nel Codice ambientale, il decreto legislativo n. 152 del 2006, in tema di materiali di riporto, intendendo per tali la miscela tra materiali naturali e artificiali, sedimentati nel terreno.
Materiali di riporto - Secondo il nuovo dl n. 2 del 2012, questi materiali seguono lo stesso regime giuridico ambientale del suolo, potendo essere gestiti fuori dalla disciplina dei rifiuti, esulano quindi dal regime tradizionale dei rifiuti.
Il suolo – In base a una interpretazione fondata sull’autenticità, il nuovo dl 2/2012 sancisce che la nozione di “suolo”, così come introdotta dall'articolo 185 del Codice ambientale, si riferisce anche alle c.d. “matrici materiali di riporto”, che altri non sono che miscele eterogenee di materiali di origine antropica e terreno naturale, che tradizionalmente sono utilizzate per riempire e livellare il terreno, fino ad una totale integrazione con il suolo.
I non rifiuti - Viene così estesa la nozione di suolo, ai materiali di riporto e la conseguenza più evidente è la riformulazione del concetto di rifiuto e di quello di non rifiuto, così come era previsto già nel Codice dell’ambiente, il decreto legislativo n. 152 del 2006. Finiscono nei non rifiuti, il terreno non scavato, anche se contiene materiali di riporto, il suolo contaminato non scavato, anche se contenente materiali di riporto, il suolo non contaminato escavato nel corso di attività di costruzione, purché riutilizzato allo stato naturale nello stesso sito a fini di costruzione, anche qui se contenente materiali di riporto. Il parametro di riferimento allora è la presenza o meno di materiale di riporto.
Dm ambiente – Sarà un prossimo e imminente decreto del Ministero dell’Ambiente, che detterà le nuove regole per gestire, in qualità di sottoprodotti delle terre e delle rocce da scavo, il suolo e il sottosuolo che siano derivanti da opere specifiche come sbancamenti, trivellamenti, escavazioni, demolizioni, realizzazione di costruzioni, lavorazioni materiali lapidei, con concentrazioni di sostanze inquinanti non superiori a determinati limiti massimi.
Dl liberalizzazione - A fomentare l'adozione del nuovo decreto ministeriale, è stato anche il recente decreto liberalizzazione, il dl n. 1 del 2012, che ha fissato come data ultima entro cui il ministero dell’Ambiente, dovrà adottare la nuova regolamentazione sui sottoprodotti, il prossimo marzo.
Decreto infrastrutture – Un ulteriore provvedimento, anche questo caratterizzato dall'urgenza, e in corso di approvazione, è il decreto infrastrutture, il quale prevede che, nell’attesa dell'emanazione del dm Ambiente in questione, le terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere possano essere riutilizzate nel corso dello stesso o di altro processo produttivo come sottoprodotti, senza perciò essere soggetti al regime giuridico dei rifiuti, anche se sottoposti a trattamenti preventivi.
Normale pratica industriale - L’unica condizione prevista è che questi trattamenti preventivi siano trattamenti non difformi dalla normale pratica industriale, intendendo per tale anche la selezione granulometrica, la riduzione volumetrica, la stabilizzazione a calce o a cemento, l'essiccamento, la biodegradazione naturale degli additivi condizionanti. Trattamenti preventivi la cui legittimità tra l’altro, coincidente con la normale pratica industriale per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo in deroga alla disciplina sui rifiuti, trova un fondamento indiscutibile proprio nel Codice dell’ambiente, all’articolo 184-bis..
Scusa Roberto.....forse la sto sparando grossa....ma non riesco a capire una cosa...se non ricordo male l'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 è costituito da 2 commi: il comma 1, lettere a,....,n, e il comma 2. Qual'è il comma 4 dell'art. 185 a cui si fa riferimento nell'art. 3 del Decreto Legge 25 gennaio 2012 n. 2??? Grazie, saluti
Franky, occhio! Quella a cui ti riferisci è la vecchia versione del testo unico. Quella più recente riporta un art. 185 composto da 4 commi... Ciao Roberto
Utilizzo questo thread per una situazione da risolvere che vado a descrivere: in un cantiere in cui verrà riutilizzata una parte delle terre da scavo ivi prodotte non c'è spazio per lo stoccaggio temporaneo delle medesime (non c'è neanche la possibilità di allargare la zona di cantiere). Sarebbe invece disponibile un terreno a 100 m di distanza, sempre di proprietà dell'impresa ma non adiacente all'area di cantiere. Fermo restando che sono consapevole che le terre possono uscire dal cantiere solo in due modi: 1) escluse dal regime di rifiuto ai sensi dell'art. 186 del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii. per andare al sito di ricevimento ed utilizzo; 2) col formulario in discarica; la domanda è questa: sarebbe possibile percorrere una terza via, e cioè cantierare anche il terreno vicino (ma non adiacente) al cantiere, definendolo come sito funzionale allo sviluppo del cantiere e stoccare le trds nel sito facendole uscire non come trds ai sensi del 186 ma come materiale di cantiere (alla stregua di altro materiale da costruzione) registrando i loro movimenti su appositi registri di cantiere? So che questa (eventuale) soluzione è (molto) più che una forzatura ma è quanto di meglio è stato 'partorito' durante un incontro con la forestale (il suggerimento ad esplorare la possibilità di percorrere questa via è arrivato da loro) per evitare che terre che potrebbero essere riutilizzate in cantiere vadano in discarica. Attendo suggerimenti magari da chi si è già trovato ad affrontare una situazione del genere.
Sandro Cantoni
"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)
Sandro.... forse si ma ti rispondo più tardi. MAssimo
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).
Il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25/01/2012, n. 2 recante misure straordinarie ed urgenti in materia ambientale, che ora passa all'esame della Camera. Il DDL di conversione ha apportato diverse modifiche all'articolato del decreto-legge, introducendo anche nuove disposizioni, soprattutto di modifica del D. Leg.vo 152/2006 (Codice dell'Ambiente). Di seguito i principali contenuti.
Materiali di riporto All'art. 3 del provvedimento (interamente sostituito dal DDL di conversione) è fornita interpretazione autentica dell'art. 185, comma 1, lettere b) e c), e comma 4 del D. Leg.vo 152/2006, finalizzata ad escludere dall'applicazione della normativa sui rifiuti, di cui al Titolo I della Parte IV del medesimo Codice, le matrici materiali da riporto. Per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei utilizzati in passato per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei, quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, ad esempio, materiali di demolizione e materiali terrosi.
-------Moderatore mode ON-------- Dunque intervengo poco come moderatore, ma evitate di aprire 3 o 4 post sullo stesso argomento!! Rischiate un cartellino giallo.
Ho riunito i quattro post presenti in un unico e tutti gli interventi sono ordinati per data. -------Moderatore mode OFF--------
Comunque il testo del D.L. 2/2012 non rappresenta un correttivo, ma una interpretazione autentica!!
Modifiche introdotte dal D.L. 2/2012 art. 3 comma 1 1. Considerata la necessita' di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo.
Con il comma 2 si modifica (in rosso) il correttivo quater D.Lgs 205/2010 – Art. 39 Comma 4 Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di di cui all’articolo 184-bis comma 2, è abrogato l’articolo 186. Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.
Sostanzialmente fino all'emanazione del D.M. citato anche dal D.L. 1/2012 - art. 49 Utilizzo terre e rocce da scavo L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. (previsto quindi per fine marzo??) non cambia nulla rispetto all'attuale.
Il mio silenzio sull'argomento era voluto, in quanto non mi va di parlare fin tanto che "le bocce non sono ferme".
Massimo
PS Sandro abbi fede, ti rispondo prestissimo!!
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).
Utilizzo questo thread per una situazione da risolvere che vado a descrivere: in un cantiere in cui verrà riutilizzata una parte delle terre da scavo ivi prodotte non c'è spazio per lo stoccaggio temporaneo delle medesime (non c'è neanche la possibilità di allargare la zona di cantiere). Sarebbe invece disponibile un terreno a 100 m di distanza, sempre di proprietà dell'impresa ma non adiacente all'area di cantiere. Fermo restando che sono consapevole che le terre possono uscire dal cantiere solo in due modi: 1) escluse dal regime di rifiuto ai sensi dell'art. 186 del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii. per andare al sito di ricevimento ed utilizzo; 2) col formulario in discarica; la domanda è questa: sarebbe possibile percorrere una terza via, e cioè cantierare anche il terreno vicino (ma non adiacente) al cantiere, definendolo come sito funzionale allo sviluppo del cantiere e stoccare le trds nel sito facendole uscire non come trds ai sensi del 186 ma come materiale di cantiere (alla stregua di altro materiale da costruzione) registrando i loro movimenti su appositi registri di cantiere? So che questa (eventuale) soluzione è (molto) più che una forzatura ma è quanto di meglio è stato 'partorito' durante un incontro con la forestale (il suggerimento ad esplorare la possibilità di percorrere questa via è arrivato da loro) per evitare che terre che potrebbero essere riutilizzate in cantiere vadano in discarica. Attendo suggerimenti magari da chi si è già trovato ad affrontare una situazione del genere.
Dunque Sandro, come saprai il 152/2006 1) non prevede stoccaggi temporanei per le terre e rocce da scavo all'esterno del sito 2) d'altronde non lo vieta espressamente 3) permette alle terre e rocce di uscire dal cantiere su qualsiasi strada solo ai sensi del 186, altrimenti rientri nei rifiuti. ......... che dire...... Alcune normative regionali permettono lo stoccaggio temporaneo all'esterno del sito, basta che sia approvato in sede di progetto. In paricolare, previa approvazione dell'Ente titolare del procedimentoi viene permesso: 1) nella Provincia autonoma di Trento 2) in Veneto (ALLEGATO A Dgr n. 2424 dell’ 08.08.08) 3) in regione Liguria 4) in regione sicilia 5) in regione Umbria 6) in Regione Marche 7) in Regione Piemonte 8) in Regione Friuli Venezia Giulia qui trovi i riferimenti legislativi regionali: http://www.geoforum.it/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=111592#Post111592
Quindi, secondo me il deposito temporaneo esterno al cantiere delle sole terre che riutilizzerai (bada bene i restanti devono andare immediatamente ad impianto autorizzato...... senza passare dal Via!!! - scusa ogni tanto ho delle reminescenze, ho appena comprato il Monopoly a Leo ), se ti viene autorizzato dal Titolare del Procedimento può andare bene. Un consiglio che ti posso dare al fine di evitare gestioni non corrette è opportuno che il deposito esterno al sito sia realizzato in modo da mantenere la tracciabilita’ relativamente alla provenienza.
Ciao Massimo
Ultima modifica di Massimo Della Schiava; 02/03/201212:16.
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).
Dunque questo è il testo (confrontato con il D.L. 2/2012) licenziato dalla Camera (Fonte: ediltecnico.it). Si conferma che il testo originale è una "interpretazione autentica". Ricordo che non è ancora in viogore e che deve ancora ripassare dal Senato. L'approvazione è prevista entro il 26 marzo p.v. Sbizzarritevi pure con i commenti!! (ed evitate di aprire nuovi post
Ciao Massimo
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).
Pubblicato il nuovo correttivo sulle Terre e Rocce da Scavo
LEGGE 24 marzo 2012, n. 28 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. (12G0049)
Ma ad oggi, l'art. 186 non è abrogato!!? E poi il Decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 chiarisce sui "terreni di riporto" ora il mio quesito è questo: se devo scavare 5-6 m. per realizzare un sottopasso e voglio riutilizzare il materiale escavato per realizzare una rampa di collegamento stradale in un altro cantiere limitrofo, devo sempre rispettare quanto previsto dal 186, 184-bis&ter!!!??? Quindi: 1- faccio campionamenti in entrambi i siti, 2- dimostro la compatibilità, 3- gestisto tutto come sottoprodotto...... Grazie.