Il Consiglio Nazionale dei Geologi vince la battaglia al TAR per l’annullamento delle circolari ministeriali relative a prove su terre e rocce, indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito.
Il TAR Roma, con la sentenza n. 3757/2012 (depositata il 26 aprile 2012), ha annullato la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7618/STC dell’8 settembre 2010, recante i “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001”, nella parte in cui prevedeva per il direttore di tali laboratori indifferentemente il possesso della laurea in geologia, ingegneria ed architettura: la normativa professionale vigente indica tali attività come specifiche del geologo e solo in parte dell’ingegnere civile.
Lo stesso Tribunale, con la sentenza n. 3761/2012 (depositata in pari data), ha annullato anche la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7619/STC dell’8 settembre 2010, recante i “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di per l’esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001”, ritenendo che l’art. 59 del D.P.R. 380/2001 e le Norme Tecniche per le Costruzioni si riferiscono alle indagini e prove geotecniche, ma non alle indagini geognostiche, al prelievo di campioni ed alle prove in situ: queste attività sono esplicitamente regolate dal Codice e dal Regolamento dei Contratti Pubblici, con la conseguenza che la circolare non può richiedere l’intervento di un laboratorio autorizzato in attività di studio del terreno e delle rocce che sono proprie dell’attività del geologo.
In conclusione, il TAR Roma ha avvalorato le tesi degli avv.ti Otello Emanuele e Veronica Navarra, e ha espressamente riconosciuto agli Ordini Professionali la loro legittimità nel costituirsi a difesa delle attività riservate ai propri iscritti. Si tratta di un ennesimo riconoscimento della specifica competenza del figura professionale del geologo nella conoscenza dei terreni di fondazione per le costruzioni.
Ultima modifica di Egidio Grasso; 27/04/201209:02.
Egidio Grasso Coordinatore sito WEB www.geologi.it Puoi credere di farcela o credere di non farcela. In entrambi i casi i fatti ti daranno ragione. (Henry Ford)
Ma le 2 sentenze del tar le avete lette integralmente oppure no? A me sembra di capire che: le sentenze dicono esplicitamente che per quanto riguarda la RELAZIONE GEOLOGICA e quindi la riscostruzione del modello geologico, le indagini geognostiche le può fare il geologo senza ricorrere al laboratorio autorizzato dall'art 59 del DPR 380/2001 o dal Ministero delle Infrastrutture. il geologo può eseguire anche i campionamenti e le prove in sito senza ricorrere al laboratorio autorizzato dal Ministero, ma solo se tali campionamenti e prove in sito sono finalizzati alla ricostruzione del Modello Geologico e redazione della Relazione geologica (ad esempio campionamenti per scopi petrografici, paleontologici, ecc);
Invece nel caso della RELAZIONE GEOTECNICA resta comunque confermato da vari passi della sentenza che i campionamenti con finalità geotecniche le prove geotecniche in sito e in laboratorio devono essere realizzate e certificate solo ed esclusivamente dai alboratori autorizzati ai sensi del art 59 DPR 380 del 2001.
Il punto è ma dove lo troviamo un committente che è disposto a fare due campagne di indagini e a pagarle, una per la ricostruzione del modello geologico e una per la ricostruzione del modello geotecnico???? soprattutto in un periodo di crisi?
Quindi non vedo proprio dove sia la nostra vittoria
Al massimo verrà cambiato il testo della circoalre, ma sempre ai laboratori autorizzati bisognerà rivolgersi in caso di relazione geotecnica ciao......meditate
Ma le 2 sentenze del tar le avete lette integralmente oppure no? A me sembra di capire che: le sentenze dicono esplicitamente che per quanto riguarda la RELAZIONE GEOLOGICA e quindi la riscostruzione del modello geologico, le indagini geognostiche le può fare il geologo senza ricorrere al laboratorio autorizzato dall'art 59 del DPR 380/2001 o dal Ministero delle Infrastrutture. il geologo può eseguire anche i campionamenti e le prove in sito senza ricorrere al laboratorio autorizzato dal Ministero, ma solo se tali campionamenti e prove in sito sono finalizzati alla ricostruzione del Modello Geologico e redazione della Relazione geologica (ad esempio campionamenti per scopi petrografici, paleontologici, ecc);
Invece nel caso della RELAZIONE GEOTECNICA resta comunque confermato da vari passi della sentenza che i campionamenti con finalità geotecniche le prove geotecniche in sito e in laboratorio devono essere realizzate e certificate solo ed esclusivamente dai alboratori autorizzati ai sensi del art 59 DPR 380 del 2001.
Il punto è ma dove lo troviamo un committente che è disposto a fare due campagne di indagini e a pagarle, una per la ricostruzione del modello geologico e una per la ricostruzione del modello geotecnico???? soprattutto in un periodo di crisi?
Quindi non vedo proprio dove sia la nostra vittoria
Al massimo verrà cambiato il testo della circoalre, ma sempre ai laboratori autorizzati bisognerà rivolgersi in caso di relazione geotecnica ciao......meditate
CERTO DI POSITIVO NELLE SENTENZE C'E CHE: -SOLO IL GEOLOGO PUO' RICOPRIRE LA CARICA DI DIRETTORE DI LABORATORIO;
SE IL TAR AVESSSE DETTO: "IL GEOLOGO PUO' CERTIFICARE LE INDAGINI GEOTECNICHE CHE REALIZZA CON LE PROPRIE ATTREZZATURE" ALLORA SI CHE SI POTEVA CANTARE VITTORIA...
Originariamente inviato da: Il Consiglio Nazionale dei Geologi
Il Consiglio Nazionale dei Geologi vince la battaglia al TAR per l’annullamento delle circolari ministeriali relative a prove su terre e rocce, indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito. pubblicato in data: 27/04/2012 Il TAR Roma, con la sentenza n. 3757/2012 (depositata il 26 aprile 2012), ha annullato la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7618/STC dell’8 settembre 2010, recante i “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001”, nella parte in cui prevedeva per il direttore di tali laboratori indifferentemente il possesso della laurea in geologia, ingegneria ed architettura: la normativa professionale vigente indica tali attività come specifiche del geologo e solo in parte dell’ingegnere civile.
Lo stesso Tribunale, con la sentenza n. 3761/2012 (depositata in pari data), ha annullato anche la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7619/STC dell’8 settembre 2010, recante i “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di per l’esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001”, ritenendo che l’art. 59 del D.P.R. 380/2001 e le Norme Tecniche per le Costruzioni si riferiscono alle indagini e prove geotecniche, ma non alle indagini geognostiche, al prelievo di campioni ed alle prove in situ: queste attività sono esplicitamente regolate dal Codice e dal Regolamento dei Contratti Pubblici, con la conseguenza che la circolare non può richiedere l’intervento di un laboratorio autorizzato in attività di studio del terreno e delle rocce che sono proprie dell’attività del geologo.
In conclusione, il TAR Roma ha avvalorato le tesi degli avv.ti Otello Emanuele e Veronica Navarra, e ha espressamente riconosciuto agli Ordini Professionali la loro legittimità nel costituirsi a difesa delle attività riservate ai propri iscritti. Si tratta di un ennesimo riconoscimento della specifica competenza della figura professionale del geologo nella conoscenza dei terreni di fondazione per le costruzioni.
A mio avviso (tralasciando il discorso direzione laboratori che pare abbastanza chiaro) dando una lettura alle due sentenze, le indagini devono essere certificate (autorizzazione ministeriale) per quanto concerne il modello geotecnico sia in sito che laboratorio. Per quanto riguarda il modello geologico le indagini in sito possono essere eseguite anche da soggetti (professionisti aggiungerei) non certificati ai senti dell'STC. Ovviamente è solo il mio parere.
NEWORDER, io mi fido del CNG! Loro dicono che sono stata annullate due circolari o 1 per intero e l’altra meta!! Mi piacerebbe sentire il commento di Giuliano, georight, ecc.........
Loro dicono:
Quote:
Il Consiglio Nazionale dei Geologi vince la battaglia al TAR per l’annullamento delle circolari ministeriali relative a prove su terre e rocce, indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito
Io non ho la pretesa di conoscere la giurisprudenza meglio di loro!! Quindi: Abbiamo vinto!!!!!
Io continuo a non capire..............possiamo continuare a fare le penetrometriche con i nostri strumenti o no???
Si, la 7619 è stata annullata. Se qualcuno dice che ci puoi fare solo la modellazione geologica (!?) afferma inesattezze gravi perchè non è scritto da nessuna parte.
Puoi dunque presentare elaborati e dati al genio civile come sempre fatto assumendotene la responsabilità insieme al progettista, che rimane comunque il responsabile principale di tutto il progetto.
Va da sè che l'utilizzo del penetrometro ( statico e/o dinamico) non può essere applicabile in ogni contesto geotecnico per la relativa caratterizzazione e modellazione ai fini di progetto.