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Allora la legge Galli è del 1994 ma il regolamento applicativo è del 1999 (DPR 238) ed è questo che fa si che possa essere applicata la legge Galli, infatti negli abusi i canoni per l'utilizzo delle acque per i prelievi antecedenti al 1999 vengono comunque considerati a partire da tale data e le procedure di concessione diventano preferenziali (praticamente già si acquisisce un piccolo diritto che esclude le domande concorrenziali alla risorsa).
Nella definizione di acqua pubblica il DPR 238 stabilisce che non appartengono al demanio pubblico le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.P.R. n. 238/1999. E a questo punto che entra in gioco il contenitore e la sua corretta definizione.
Per intenderci le acque dilavanti di un versante che alimentano un invaso non sono acqua pubblica...il versante non può essere considerato un corso d'acqua....ma se l'invaso è posto in un fosso naturale (magari privato...linee tratteggiate nel catastale) o in un impluvio...come si stabilisce se si tratta di corso d'acqua?

Ultima modifica di Alex-64; 23/08/2012 07:01.

Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti
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Ho capito. In pratica lo schema da seguire è simile a quello pre-1999.

Mi sembra che per le finalità che prospetti non si possa formulare una definizione di “corso d’acqua” sufficientemente oggettiva e soprattutto di uso pratico.

Credo che la sola via percorribile sia il metodo già usato dell’elencazione.

Gli elenchi ufficiali già utilizzati fino al 1999 si potrebbero integrare facendo riferimento alla rete idrografica riportata nella CTR regionale in scala 1:5000.

In questo modo si avrebbe una identificazione convenzionale ma formale e univoca dei corsi d’acqua.

In particolare, usando metodologie GIS, da ogni tratto della rete idrografica rappresentata si potrebbe ricavare un’area buffer [con criteri diversi a seconda dalle modalità di rappresentazione nella CTR] che identifichi la zona [alveo+sponde] entro la quale le derivazioni [localizzabili tramite le relative opere di presa] debbono essere autorizzate.

Nelle zone all’esterno delle aree buffer l’uso dell’acqua rimarrebbe libero, poiché si tratterebbe dei tratti di versante dove l’acqua piovana defluisce prima di arrivare nella zona che convenzionalmente rappresenta il corso d’acqua.


How many years can a mountain exist/
before it is washed to the sea?
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Hai ragione ma questo è un lavoro (individuazione ed elencazione cartografica dei corsi d'acqua ai fini dell'individuazione delle acque pubbliche superficiali...con relativo provvedimento...Delibera di Giunta...Decreto Presidente Giunta Regionale..ecc) che potrebbe fare l'Ente che regolamenta tale materia, in molti casi la Regione, in mancanza di tale regolamentazione, che poi costituirebbe legge indiscutibile, il problema è proprio quello in cui un altro Ente istruttore della procedura debba stabilire, caso per caso, se l'alimentazione provenga da un corso d'acqua e quindi individuare un alveo con relative sponde (direi solo tratto d'alveo la larghezza non serve) senza che questo possa dare adito a contestazioni (con relativi ricorsi) in merito al fatto che non costituisca un corso d'acqua....insomma un criterio che non sia troppo opinabile.

Ultima modifica di Alex-64; 24/08/2012 06:48.

Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti
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come prima detto in Lombardia si è andati oltre gli "elenchi" e con le procedure della legge sui Rii Minori si sono classificati tutti i corsi e i loro bacini (oltre alle aree di rispetto indicate sulla cartografie dei PGT)


michele conti
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Michele ma hai letto gli altri post? Credo che tu faccia ancora confusione tra demanio fluviale e acqua demaniale...in Lombardia comunque hanno risolto per tutti e due i casi con il cosiddetto regolamento di Polizia Idraulica (ma che include anche la definizione di acqua pubblica per cui applicare la Polizia delle Acque).... in altre Regioni no, quindi quello che chiedevo è se possa esistere una definizione di corso d'acqua senza dare adito a troppe interpretazioni e quindi ricorsi. L'art. 96 comma 11 del Dlgs 152/2006 stabilisce che Le Regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suolib o in fossi di canali di proprietà privata. Nelle Regioni in cui ciò non è avvenuto come ci si dovrebbe comportare?
Ti faccio un esempio pratico: devi realizzare un invaso in Abruzzo (e non Lombardia) ad uso agricolo in un'area priva di falda idrica (derivazione profonda). Questo potrebbe essere collocato lungo un fosso privato, cosa fai avvii una procedura per derivazione di acqua pubblica o no?


Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti
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hai ragione e in questo caso non derivando acque pubbliche richiederi un permsso per opera idraulica tipo laghetto collinare. quelo che hanno fatto in Lombardia è un esempio di riordino (con tutti i difetti e limitazioni possibili) IN MODO DA BEN CHIARIRE (OLTRE AGLII ASPETTI DI POLIZIA IDDRAULICA) la definizione topogafica del corpo idrico e la sua esistenza con la possibilità di rivedere nel tempo alcuni aspetti di incertezza dovuti a errate o non precise cartografie


michele conti
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hai ragione e in questo caso non derivando acque pubbliche richiederi un permsso per opera idraulica tipo laghetto collinare.


Teoricamente autorizzazione e collaudo.....hainoi nota dolentissima.....in Abruzzo.....


Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti
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Discussione molto interessante. Mi sorprende poco che bisogna arrivare alla definizione di corso d'acqua per evitare che il furbo ti turno abbia la meglio.

Dunque, io ero convinto che erano le direttive comunitarie che regolamentavano le acque in tutti i paesi europei, inclusa l'Italia e quindi l'Abruzzo. Ora, la Water Framework Directive (2000/60/EC) e la Groundwater Directive (2006/118/EC) dovrebbero costituire le basi della tutela dell'acqua in Europa. A patto che ogni paese rispetti gli obiettivi e i traguardi della direttiva, questi paesi possono leggiferare in modo da migliorare tali obiettivi e traguardi. In questo caso, pare che si sia fatto prioprio l'opposto.

Qualsiasi volume di deflusso idrico in un bacino che viene intercettato altera il ciclo dell'acqua in quel bacino, e nello specifico reduce il deflusso negl'alvei a valle. Variazioni del deflusso del corso idrico stravolgono gli habitat che dipendono da quel deflusso. No?

Infatti, nel Regno Unito, qualsiasi forma di sbarramento deve essere autorizzato.

Ultima modifica di geotux; 29/09/2012 21:16.
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Anche in italia (tra poco Anche il respiro).gli unici dubbi sono per I deflussi effimeri comunque non interessanti economicamente e non significativi


michele conti
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