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by Egidio Grasso, March 2
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Se può interessare: Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Friuli Venezia Giulia) Art. 199 inserimento dell’articolo 18 ter nella legge regionale 35/1986 1. Dopo l’articolo 18 bis della legge regionale 35/1986 è inserito il seguente: <<Art. 18 ter 1. Nelle more dell’emanazione della disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, in relazione a quanto disposto dall’articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all’articolo 184 bis del decreto legislativo 152/2006 se il produttore dimostra: a) che la destinazione all’utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo; b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V, parte IV, del decreto legislativo 152/2006, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione; c) che l’utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere di cui all’allegato 3 del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161/2012. 2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), all’Autorità che ha approvato o ha autorizzato l’intervento, precisando le quantità destinate all’utilizzo, i tempi previsti per l’utilizzo e il sito di deposito, che non può superare un anno, salvo motivate proroghe, dalla data di produzione, fermo restando che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria. 3. Il produttore deve in ogni caso confermare a detta Autorità che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali o successive variazioni che dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, idonea a integrare l’originaria dichiarazione. 4. L’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7 bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore).>>.
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Ma questa LR del FVG è legittima?
Sandro Cantoni
"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)
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Devo segnalare che alcuni comuni nell'area milanese stanno applicando, un trattamento "retroattivo" sui Piani presentati prima del 161 ed approvati, ma non ancora conclusi, che per ragioni varie (soprattutto di natura economica) facciano piccole variazioni (il trasportatore che cambia, ecc.). Vengono così costretti a rifare il piano ex novo, secondo il DM 161 ! Inoltre ho un caso di persona che dovendo scavare 30 metri cubi di terra, purtroppo (per esigenze di spazio) allontanandola dal cantiere, ha ricevuto richiesta dal Comune del Piano di Utilizzo con 3 trincee, 9 analisi e set analitico completo ! Gli ho fatto portare via tutto come rifiuto CER 170504, gli costava molto ma molto meno !
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Aggiungo anche un link su alcune precisazioni di ARPA veneto su terre e rocce ex DM161/12 precisazioni ARPA veneto
Ultima modifica di GeofranzDesio; 16/01/2013 08:22.
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Sucate ma l'art. 266 ..specifica che "Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, e' dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale"...il che intende che dovrà essere il Ministero a definire la procedura di semplificazione e non può certo sostituirsi la regione..
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hai ragione Stefano, ma ci era stato detto che il decreto avrebbe visto la luce ancora a Natale, poi è scoppiato il caso elezioni, e noi quanto aspettiamo? Ho cantieri aperti che mi tarmano tutti i giorni, cosa faccio? Mando tutto in discarica (visto che il PU per piccoli cantieri è economicamente improponibile)? Secondo me le regioni dovrebbero muoversi o obbligare i politici (ha ha ha) a risolvere la questione, e subito!
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il Governo ha impugnato la norma del FVG sulle terre e rocce da scavo Motivi dell'impugnativa: La legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 26/2012 recante"Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012" è censurabile per le seguenti motivazioni: ... 4) L'articolo 199 della legge in esame inserisce l'articolo 18-ter nella legge regionale n. 35 del 1986. Le disposizioni di nuova introduzione prevedono che: "nelle more dell'emanazione della disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non supera i 6.000 metri cubi, in relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, autorizzati in base a norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006" a condizione che il produttore dimostri l'esistenza di alcuni requisiti elencati nel medesimo articolo. Si deve rilevare che tale elencazione non appare soddisfare i criteri dettati dal citato DM 161/2012, adottato ai sensi dell'art. 184-bis del d.lgs. 152/06, che stabilisce le condizioni da rispettare affinché il materiale da scavo sia considerato sottoprodotto e non rifiuto. A tal proposito, si osserva che la disciplina dei rifiuti, afferendo alla materia di tutela dell'ambiente, è attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato. Pertanto, le Regioni non possono derogare alle norme statali che disciplinano la materia, neppure in via sussidiaria e cedevole. Tale orientamento trova conforto nei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza 249/2009 in cui si evidenzia che "il carattere trasversale della materia della tutela dell'ambiente, se da un lato legittima la possibilità delle Regioni di provvedere attraverso la propria legislazione esclusiva o concorrente in relazione a temi che hanno riflessi sulla materia ambientale, dall'altro non costituisce limite alla competenza esclusiva dello Stato a stabilire regole omogenee nel territorio nazionale per procedimenti e competenze che attengono alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio". La stessa sentenza sottolinea, inoltre, che "la disciplina dei rifiuti si colloca nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, anche se interferisce con altri interessi e competenze" e, pertanto, poiché rientra " in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali". La norma regionale in oggetto, pertanto, eccede dalla competenza statutaria di cui agli articoli 4 e 5 dello statuto, dettando disposizioni difformi dalla normativa nazionale di riferimento afferente alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di cui all'art. 117, co. 2, lett s), per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva. Per le considerazioni suesposte si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte
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il solito modus operandi dello stato. Aspttiamo da mesi una risposta al 266 e non arriva niente. Quando le regioni si muovono (la GR del Veneto ha approvato ieri l'altro la regolamentazione per i cantieri piccoli) allo stato non va bene. Fortuna che stanno pensando al lavoro. Cosa devono fare i piccoli cantieri? Che loro da smettano di sparare c.....e in tivù e si diano da fare? La 161 poi....che differenza c'è tra punti di prelievo e campioni da mandare alle analisi qualcuno lo sa? Eppure sarebbe stato facile spiegarlo in italiano, una lingua che "loro" fingono di non conoscere
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segnalo delibera della Regione Liguria n° 89/2013 dove si legge quanto segue:
"Nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni nazionali, al fine di fornire una immediata risposta alle esigenze operative connesse alla realizzazione di scavi di ridotte dimensioni, e definire modalità di gestione uniformi sul territorio ligure, si individua la seguente procedura per quanto attiene alla documentazione necessaria alla gestione di materiali da scavo in volumetria inferiore o uguale a 1000 mc in banco, facendo salvo il rispetto di tutti i rimanenti requisiti richiesti ai sensi del D.m. n.161/2012. Per quanto attiene alle opere non soggette a VIA o AIA, che prevedano la produzione di materiali da scavo in volumetria inferiore o uguale a 1000 mc in banco, ed il totale utilizzo degli stessi nel corso dell'esecuzione di opere per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali oppure in processi produttivi in sostituzione dei materiali di cava, il Piano di Utilizzo di cui al comma 1 lettera h del D.M. 161/2012 può essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal Progettista e dal Proponente che attesti: (i) che l'opera non è sottoposta a VIA o AIA e che il volume dei materiali di scavo prodotti nella realizzazione dell'opera non eccede i 1000 mc in banco; (ii) ) che le terre e rocce di scavo sono idonee all’utilizzo proposto; (iii) che il materiale di scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun altro trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'allegato 3 del D.M 161/2012; (iv) che il sito di produzione non è interessato da interventi di bonifica rientranti nel campo di applicazione del titolo V, Parte quarta, del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni; (v) che in base alle indagini svolte, il materiale da scavo presenta concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del D.M. 161/06 che non superano le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione; (vi) che si farà ricorso a metodologie di scavo in grado di non determinare un rischio di contaminazione per l'ambiente"
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ragazzi, volevo un parere. Cantiere con scavi superiori a 6000 m3 (circa 14000), riutilizzati completamente nell'ambito del cantiere. Posso avvelermi comunque del 185? tanchiu
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"Devi" gestirle con l'art. 185; vedi anche la risposta del Min.Ambiente all'ordine regionale umbro e la sorprendente recente retromarcia del Comune di Milano sul riutilizzo in sito.
Un'avvertenza però: il DM può contenere una "trappola" con indesiderabili effetti (penali) futuri; il riutilizzo dei materiali scavati all'interno del sito DEVE ESSERE CERTO (ovvero,...accertabile).
Suggerimento: 1) al progetto dell'opera unisci un capitolo "piano scavi e riutilizzo in sito" con le analisi di caratterizzazione chimica e la descrizione dei materiali da scavo (litologia, stratigrafie, etc) soprattutto se vi sono materiali di riporto e se, come posso presumere dal volume che citi, oltre che a "rinterri" s.s. saranno eseguiti anche "modellamenti"; 2)effettua e conserva una buona documentazione fotografica degli interventi.....
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grazie Corrado per la celere risposta intendevo fare proprio così. Parte del materiale di scavo (non ho per fortuna riporti) verrà utilizzato per modellamenti. Vedrò di caratterizzare sia la copertura sciolta che il substrato (formazione di San Cassiano) ciao
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Corrado interessante la discussione. Allora approfitto: per riutilizzo all'interno dello stesso sito di produzione (quindi 185) si intende all'interno del cantiere? Cioè se scavo qui e poi riutilizzao il materiale 500 m più in la, ma all'interno del cantiere, posso avvalermi ancora del 185? Esempio pratico: nuovo impianto a fune, scavo nella stazione di valle (semiinterrata) e porto il materiale su quella di monte che sarà invece in rilevato. Uso il 185 con una o due analisi e relazione ambientale?
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Ciao su questo punto ti cito l'interpretazione della Provincia di Milano, per la metropolitatana. Se le varie stazioni (cantieri) sono collegate tra loro senza soluzioni di continuità (anche in sotterraneo) allora si considera un cantiere unico. Se tra le "stazioni" ci sono delle zone non cantierizzate (tipo strade pubbliche, ecc.) che "interrompono" la continuità, allora si considerano 2 cantieri diversi (anche se l'opera è unica), per cui bisogna fare il DM 161/12
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Ciao su questo punto ti cito l'interpretazione della Provincia di Milano, per la metropolitatana. Se le varie stazioni (cantieri) sono collegate tra loro senza soluzioni di continuità (anche in sotterraneo) allora si considera un cantiere unico. Se tra le "stazioni" ci sono delle zone non cantierizzate (tipo strade pubbliche, ecc.) che "interrompono" la continuità, allora si considerano 2 cantieri diversi (anche se l'opera è unica), per cui bisogna fare il DM 161/12 La soluzione di continuità è utilizzata anche qui in toscana, basta che sia la stessa area di cantiere.
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In effetti per quanto riquadra il tema ambientale le regioni non sono competenti, tutte le "normative regionali" temporanee sono destinate ad essere impugnate dal governo..... E chi le applica e poi si ritrova a metà strada..... Mah roba da giurisprudenza
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).
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Siamo al "caso dubbio". Vedi infatti le risposte già ricevute dai colleghi dislocati nelle diverse regioni.
La mia opinione (NB: opinione....) per il caso specifico (impianto a fune)é: applicherei il "buon senso", il quale mi dice che il progetto è uno solo, ovvero, non sono due progetti distinti a livello amministrativo (... no?!). Quindi il "cantiere" è unico (ovvero, il sito di produzione e di utilizzo è lo stesso.
Presenterei questa prospettiva all'ente competente.
Caso citato della provincia di Milano: è lo stesso approccio che questa PA ha per i cantieri di bonifica (sui quali ha competenza: se hai un sito in bonifica diviso (per esempio) in due settori da una strada, nel milanese si oppongono al trasferimento da un settore (di scavo dei materiali contaminati) all'altro dove potrebbe essere installato l'impianto di decontaminazione; il trasferimento atrtaverso la sede stradale (pubblica) viene condiderato un "trasporto di rifiuti" (quindi con formulario)e l'impianto di bonifica un "impianto di trattamento rifiuti".....la cui autorizzazione esulerebbe dal titolo V.
La stessa filosofia in provincia di Milano intendono applicarla anche alle terre da scavo: se porti il materiale dal settore di scavo a quello di utilizzo atraverso una srtada pubblica è trasporto di rifiuti.....Se lo fai passare sottoterra...no!
È una applicazione "rigida" della normativa.
Purtroppo a Milano sotto ancora tutti sotto stress per le esperienze passate (sindrome da Montecity-Santa Giulia).
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