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skeet85 Offline OP
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Cari colleghi,
ho avuto un incarico per redigere una relazione geologica di un fabbricato da ricostruire in zona R4. Consultando le norme del PAI vedo che in tale aree possono essere consentiti solo interventi di manutenzione varia, demolizione senza ricostruzione, interventi per diminuire la vulnerabilità di edifici ecc.
Il progetto di ricostruzione risale al 1986 ma mai portato a termine per disguidi tra condomini mentre il permesso di costruire è stato rilasciato nel 2013. Esso consiste nel ricostruire solo la parte strutturale, ad eccezione delle fondazioni, rimanendo invariato l'involucro architettonico.
Ora mi chiedo e vi chiedo, poichè il fabbricato è già esistente in tale area e rientra negli interventi consentiti in zona R4, potrei procedere con un piano di indagini di sito e di laboratorio per verificare la compatibilità idrogeologica dell'area?
Grazie a tutti voi.

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Salve,
Io mi chiedo come potrai ottenere il parere favorevole dell'autorità di Bacino dato che l'intervento non parrebbe consentito.
Saluti


Fa' sempre la cosa giusta.
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Però...Il comune ha rilasciato il PC.

Se non ci sono clausole particolari, vuol dire che il Comune ignora il vincolo del PAI per cui saremmo autorizzati a costruire. Bisognerebbe anche studiare la gerarchia delle norme alle quali fanno riferimento PAI e PC.

Il mio discorso non vuole incoraggiare a costruire in zone a rischio, ma ricordiamo cos'è successo all'ecomostro di Bari.

Il multipiano fu fatto demolire, i costruttori persero in Cassazione ma vinsero in sede di Corte europea, lo Stato ha dovuto risarcire i costruttori (a quanto ricordo, non so se qualcuno ha informazioni più precise).

Credo il concetto che valga sia il seguente: se mi dici che posso eseguire quell'intervento io vado avanti, perché poi dovrei essere io e non l'ufficio tecnico competente ad essere perfettamente informato sugli innumerevoli vincoli esistenti.

Il PAI sarebbe una cosa seria se funzionasse. In alcune regioni, come la mia è diventato quasi ridicolo. Troppe zone con dissesti e scarpate inesistenti... Poi attualmente l'Ufficio non esiste più per cui le relazioni di compatibilità geomorfologica non possono essere lette e le pratiche rimangono lì immobili per quanto tempo ancora non si saprà.

A parte quanto sopra, nel caso discusso, se l'intervento non è previsto dalle norme di attuazione, allora non ha senso inviare la richiesta di parere all'autorità di bacino.

IL committente dovrà decidere se rischiare un'eventuale denuncia e blocco del cantiere, con facoltà di ricorso e vittoria possibile data la sentenza della Corte Europea.

Ovviamente, la parte giuridica è da studiare molto bene.

Il committente potrebbe anche non studiarla e decidere di proseguire in ogni caso, è necessario che venga informato comunque.

Parto dal presupposto che l'area non sia davvero a rischio, altrimenti dovremmo scriverlo chiaramente sulla relazione, scoraggiando l'intervento. Ci pagheranno poi???







"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
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McCoy,
la tua risposta mi sorprende. Il PAI pone vincoli sovraordinati ed il Comune deve adeguarsi, NON può assolutamente fare come gli pare. Questo a prescindere dal fatto che le AdB funzionino o meno.
Quello che mi sorprende (e che forse non ho capito) è come il Comune abbia potuto tirare fuori una autorizzazione senza il parere dell'AdB.

Un saluto


Fa' sempre la cosa giusta.
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skeet85 Offline OP
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Il progettista mi ha detto che è necessario ricostruire per il fatto che il fabbricato poichè è stato più di due decenni scoperto alle intemperie si è deteriorato la parte strutturale, fondazioni escluse, per cui bisogna ricostruirlo per migliorare la stabilità e la sicurezza dell'area (perchè ricade in pieno centro abitato). Ecco perchè ho detto che potrebbe rientrare tra gli interventi previsti per ridurre la vulnerabilità degli edificio stesso. Inoltre, secondo l'IFFI le sole aree interessate da fenomeni franosi sono ben lontane dal fabbricato. Nelle aree interessate dalle colate vi è in affioramento del materiale piroclastico mentre nell'area di studio vi è solo presente materiale alluvionale (limo sabbioso argilloso - da sondaggio vicino) e i valori di acclività non superano i 10°.

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Al limite potresti vedere se si può far rientrare l'intervento nell'art. 3 punto 2 lettera C) delle NdA:
"interventi strettamente necessari a migliorare la tutela della pubblica incolumità e a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti, che non siano lesivi delle strutture ed infrastrutture adiacenti, senza aumenti di superficie e volume utili, senza aumento del carico urbanistico o incremento di unità immobiliari e senza cambiamenti di destinazione d’uso che non siano riconducibili ad un adeguamento degli standard per la stessa unità abitativa" e fare la dovuta relazione di compatibilità idrogeologica.
Per quanto riguarda tempi e modi per un parere francamente non ho capito ancora come funziona, so solo per certo che il Genio Civile, anche se la pratica dovesse essere sorteggiata, non controlla assolutamente se il PAI è citato o meno nella relazione geologica. Purtroppo è così


Andrea Evangelista
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Originariamente inviato da: mijasimo
McCoy,
Il PAI pone vincoli sovraordinati ed il Comune deve adeguarsi, NON può assolutamente fare come gli pare. Questo a prescindere dal fatto che le AdB funzionino o meno.


Aggiungo i riferimenti normativi.

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)

Art. 65. Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale

1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

4. Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino.
In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.

6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico.
Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico.
Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.


How many years can a mountain exist/
before it is washed to the sea?
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Quote:
Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.


Vi risulta che le regioni l'abbiano fatto?

Io non dico che i comuni possano fare quello che vogliono, ma semplicemente che spesso fanno finta di niente, oppure chiedono una asseverazione al progettista, che a sua volta fa finta di niente. E fare finta di niente fa comodo a tutti.

E dato che i dissesti segnalati raramente ci sono davvero, non vedo come questa strana situazione possa nuocere, statisticamente parlando.

Oggi sto recitando la parte principale di questo film (ricordo che mi terrorizzò a morte quando apparivano di colpo le facce demoniache):





"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
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ma il fabbricato "ricade in pieno centro abitato", quindi ogni intervento di consolidamento è assentibile. Che facciamo, man mano che i fabbricati del paese si deteriorano li evacuiamo?

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Originariamente inviato da: skeet85
.... Inoltre, secondo l'IFFI le sole aree interessate da fenomeni franosi sono ben lontane dal fabbricato. Nelle aree interessate dalle colate vi è in affioramento del materiale piroclastico mentre nell'area di studio vi è solo presente materiale alluvionale (limo sabbioso argilloso - da sondaggio vicino) e i valori di acclività non superano i 10°.


Ok per quello che dici prima (eventualmente), ma il discorso che ho quotato (aspetti geologici e di stabilità) puoi farlo nella relazione di compatibilità idrogeologica; se l'intervento non risultasse essere possibile in area R4 secondo le norme di attuazione, la richiesta del parere verrà automaticamente ignorata, come si diceva nei post precedenti.

Non conosco il PAI in questione, ma in effetti, in zona R4 (presumo sia la zona rossa, di massima pericolosità nella mia regione)gli interventi di manutenzione senza aumento di volumetria sono permessi, come pure quelli che hai citato di diminuzione della vulnerabilità, ma volume e superfici e carico urbanistico devono rimanere gli stessi.

In conclusione, dovresti accertare che la tua 'ricostruzione' possa rientrare secondo l'autorità di bacino, nei casi previsti,non è detto a priori che non possa esserlo. Prima di impegnarti economicamente per una relazione di compatibilità idrogeologica.
In alternativa, d'accordo con committente e progettista: inoltrare comunque la richiesta e, se il tecnico progettista ha discrezionalità, fare asseverare che l'intervento effettivamente rientra tra quelli possibili, dato che dopo tutto si tratta di un caso particolare.

Quote:
gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c), dell’art. 3 del DPR 6.6.2001
n. 380 e, all’interno delle zone A, così come definite dal DM 1444/68, gli
interventi di ristrutturazione edilizia contemplati alla lettera d) dello stesso art. 3
del DPR 380/2001 che non comportino incremento del carico urbanistico;
c) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici
esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di
superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d’uso che
comportino incremento del carico urbanistico;


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