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by Egidio Grasso, March 2
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Salve, sto' cercando di chiarirmi un pò le idee su quelle che sono le responsabilità civili e penali del geologo. Quando il geologo viene chiamato dal progettista a redigere una relazione geologico-geotecnica svolge una funzione di consulenza quindi le scelte ultime circa la tipologia di fondazione, la profondità del piano di posa ed i parametri geotecnici da usare nei calcoli è sua, giusto? (tant'è vero che il progettista controfirma la relazione geologico-geotecnica). Questo lo deduco da quanto riportato nel DM 14 gennaio 2008, capitolo 6, nonché alla circolare 2 febbraio 2009 N. 617, dov'è scritto che "il progettista individua i più appropriati modelli geotecnici di sottosuolo e i valori caratteristici dei parametri geotecnici ad essi correlati in base alla tipologia di opera e/o intervento, alle tecnologie previste ed alle modalità costruttive". La mie domande sono: qualora si dovessero verificare problemi alla struttura, anche legati all'errata caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, la prima persona imputabile è il progettista che (eventualmente) ha "sbagliato" a fidarsi di quanto riportato nella perizia geologica? Eventualmente, poi, il progettista può rivalersi sul geologo, ovvio, ma in che termini se egli ha scelto deliberatamente di attenersi alla consulenza geologico-geotecnica? Grazie a chi voglia rispondere!
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In quanto professionista sei responsabile civilmente e penalmente su tutto ciò che scrivi. Se sbagli e conseguentemente fai sbagliare, dovrai farti carico dei risarcimenti e/o di quanto responsabile penalmente. Dal mio modesto punto di vista non vi è una prima persona imputabile, ma si è tutti corresponsabili in solido; sarà eventualmente la giustizia a stabilire la "percentuale" di responsabilità per ciascun tecnico. Ciò assume maggior rilevanza soprattutto nel penale, dove i magistrati inseriscono tutti nel calderone salvo poi stralciare o ridimensionare le eventuali colpe... Spero di averti chiarito le idee... P.S.: La tua responsabilità in ogni caso, a prescindere da qualsiasi patto tu stipuli, è legata al costo dell'intera opera e non limitatamente a parti di questa...
"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
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NTC08 6.2.2 “E’ responsabilità del progettista la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica”
Questa la legge....rimane indubbio quanto riportato da grannisi perché comunque sia anche il geologo verrà chiamato in causa in un processo e nonostante la legge parli chiaro è incerto l’eventuale esito di un processo!....contraddizioni del bel paese?
La Luna piena minchionò la Lucciola - Sarà l'effetto dell'economia, ma quel lume che porti è deboluccio... - Sì, - disse quella - ma la luce è mia! (Trilussa)
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In quanto professionista sei responsabile civilmente e penalmente su tutto ciò che scrivi. Se sbagli e conseguentemente fai sbagliare, dovrai farti carico dei risarcimenti e/o di quanto responsabile penalmente. Dal mio modesto punto di vista non vi è una prima persona imputabile, ma si è tutti corresponsabili in solido; sarà eventualmente la giustizia a stabilire la "percentuale" di responsabilità per ciascun tecnico. Ciò assume maggior rilevanza soprattutto nel penale, dove i magistrati inseriscono tutti nel calderone salvo poi stralciare o ridimensionare le eventuali colpe... Spero di averti chiarito le idee... P.S.: La tua responsabilità in ogni caso, a prescindere da qualsiasi patto tu stipuli, è legata al costo dell'intera opera e non limitatamente a parti di questa... TOTALMENTE D'ACCORDO
Fa' sempre la cosa giusta.
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Questo tipo di discussioni purtroppo soffre di una inerente limitazione: non sono citate Sentenze.
Forse ancora non ce ne sono?
Se la legge scrive che il progettista è responsabile di tutta la parte geotecnica (e anche di quella geofisica) il giudice ignorerà questo aspetto?
Molto dipende anche dalla visione del CTU.
E sono ovviamente d'accordo che siamo responsabili per quanto attiene alla qualità dei dati forniti.
Però alla fine... Dove sono le sentenze di cassazione che costituiscono la giurisprudenza essenziale sulla quale basare questo tipo di ragionamenti?
Personalmente, come scritto in altri thread, non fornisco assolutamente più l'ag/g, fornisco le categorie di suolo possibili lasciando poi la scelta al progettista, fornisco la migliore stima di St 'fatta salva la verifica del progettista, il quale per legge è responsabile ecc. ecc.'
E' bene ricordare i passaggi della legge pertinenti alle responsabilità in relazione. E se succede qualcosa guidare il CTU in quella direzione dall'inizio.
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
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"La Corte di Cassazione, sez. III, con la sentenza n. 7370 del 13 aprile 2015, ha rigettato il ricorso del direttore dei lavori, dell'impresa e del geologo, condannati in appello come responsabili del danno subito da un privato per la costruzione di una villetta." Corte d’Appello di Genova, sez. III civ., 30 luglio 2004, n. 578 http://www.corteconti.it/export/sites/po...009_toscana.pdf
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Scusa grannisi, non ho letto tutta la sentenza ma comunque mi pare che sia precedente all'entrata in vigore delle NTC. Il processo logico potrebbe essere analogo a quello che intercorre tra il medico/infermiere (geologo) addetto a passare gli strumenti operatori ed il chirurgo (ingegnere). Se questo chiede il bisturi e noi gli passiamo il trapano abbiamo sbagliato sicuramente, ma se il chirurgo usa il trapano al posto del bisturi è lui che ha la responsabilità del danno. Poi se vogliamo stare veramente tranquilli (ma probabilmente rendendoci poco utili), quando il chirurgo chiede il bisturi noi gli facciamo vedere gli strumenti operatori e releghiamo a lui la responsabilità di prendere quello che più gli aggrada!
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Perchè prima dell'entrata in vigore delle NTC il geologo a tuo/vostro avviso non aveva responsabilità??? In ogni caso le sentenze sono eventi singoli e vanno lette ed interpretate nel contesto del caso... ciò a testimonianza dell'incertezza del diritto..
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Perchè prima dell'entrata in vigore delle NTC il geologo a tuo/vostro avviso non aveva responsabilità??? No, intendevo il contrario.....prima aveva verosimilmente più responsabilità di oggi, le NTC hanno deresponsabilizzato il geologo in modo abbastanza chiaro......sempre nell'incertezza del diritto!
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Citazione dalle dispense del prof. E. Aiello...:
non ha più senso identificare sistematicamente la figura del progettista delle opere con un’unica persona fisica.
Dal sito del CNG: "IL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V con sentenza n. 1595 del 21 aprile 2016 si è espresso sulla necessità di prevedere la relazione geologica negli appalti di progettazione anche in difetto della previsione del bando e sulla necessità di disporre l’esclusione dalla gara nel caso di mancata indicazione del geologo, non essendo applicabile in tal caso il soccorso istruttorio. Il CDS chiarisce ancora una volta il ruolo del geologo quale progettista".
me stesso in qualità di CTU, dove il giudice mi ha specificatamente richiesto: "di accertare se i dissesti verificatisi erano ascrivibili alla natura argillosa e discontinua dei terreni non prevista in sede progettuale..."
Quindi, a mio modestissimo avviso, le responsabilità sono aumentate piuttosto che diminuite...
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Massimo Online1,780 Apr 8th, 2009
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