Ecco le norme a cui l'Amministrazione (erroneamente secondo me)si riferisce:
art. 31 dpr 380/2001 "Determinazioni delle variazioni essenziali",punto c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza.
La Legge regionale Piemonte 19/1999, art. 6 "Determinazione delle variazioni essenziali al progetto approvato" recita:
1) agli effetti degli artt. 7 e 8 della Legge 28/02/1985 n.47 si ha variazione essenziale al progetto approvato quando si verificano una o più delle seguenti condizioni:
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d) "MODIFICA DELLA LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO SULL'AREA DI PERTINENZA, QUANDO LA SOVRAPPOSIZIONE DELLA SAGOMA DELL'EDIFICIO IN PROGETTO E DI QUELLO REALIZZATO, PER EFFETTO DI ROTAZIONE O TRASLAZIONE DI QUESTO, SIA INFERIORE AL 50%"
occorre sapere che come "EDIFICIO" l'Ufficio Tecnico considera il pozzetto prefabbricato 50x50 cm, che la traslazione essendo di 600 cm non determina una VARIAZIONE ESSENZIALE al progetto approvato, bensì una difformità che comporta la "demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi".
Il caso è assurdo e, pare, non si riesca a trovare una soluzione normatica che soddisfi l'Ufficio Tecnico (per me basterebbe non equiparare il pozzo ad un edificio!).
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