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by Egidio Grasso, March 2
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Ho letto il nuovo testo e a quanto pare c'è ancora qualche dubbio sulla realizzazione della caratterizzazione ambientale da fare nella dichiarazione sostitutiva per i cantieri di piccole dimensioni.
In qualità di componenete di una commissione edilizia ho cercato di fare un sunto di quello che si dovrebbe produrre. Di seguito riportato. Correggetemi please.
nei cantieri di piccole dimensioni, l’utilizzo delle rocce da scavo, sottratte alla normativa sui rifiuti, è consentita se, il produttore, per utilizzarle in opere quali, rinterri, rimodellamenti, recuperi, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, riesce a dimostrare i requisiti ambientali: - non superamento delle concentrazioni soglia di cui alle colonne A e B, Tab. 1, All.5, Titolo V del D.L. 152 del 2006, riferite alle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione; - che le terre e rocce da riutilizzare non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale. In tal caso, anziché redigere il piano di riutilizzo, è possibile produrre una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOROTIETA’ resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Tale dichiarazione va resa almeno 15 gg prima dell’inizio dei lavori di scavo al comune del luogo di produzione e all’ARPA territorialmente competente. In questa dichiarazione il produttore indica la quantità delle terre e rocce da scavo da destinare all’utilizzo come sottoprodotti, l’eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi autorizzativi per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l’utilizzo che comunque non possono superare un anno dalla data di produzione. La dichiarazione di cui sopra, assolve alla funzione di piano di riutilizzo. E può essere prorogata una sola volta per sei mesi. Dall’allegato 1 si desume che per accertare i requisiti di qualità ambientale, si procede alla caratterizzazione ambientale redatta secondo gli allegati 2 e 4. La caratterizzazione ambientale va inserita nella progettazione dell’opera. L’allegato 2 prevede che la caratterizzazione è eseguita mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee). Il numero di punti di indagine non può essere inferiore a 3 ed è aumentato in base alla tabella: Dimensioni dell’area Punti di prelievo S < 2500 mq 3 2500 < S < 10000 3 + 1 ogni 2500 mq in eccedenza S > 10000 7 + 1 ogni 5000 mq in eccedenza
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Sulla questione Allegato 1 e 2 per le TRS dai cantieri di piccole dimensioni ho qualche dubbio. Se guardiamo per bene il DPR per la gestione TRS da cantieri di piccole dimensioni (che secondo l'art. 22 vale anche per quelli grandi non sottoposti a VIA o AIA), “Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, come definiti nell’articolo 2, comma 1, lettera t) , se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all’articolo 4, il produttore dimostra, qualora...”. L'unico riferimento è all'allegato 4 mentre l'allegato 1 e 2 vengono riportiamo e riferiti per i cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA. Quindi, se ho capito vene (può darsi anche di no....) gli allegati 1 e 2 si utilizzano solo per i cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA e per gli altri no..
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gli allegati 1 e 2 si utilizzano solo per i cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA e per gli altri no.. Anch'io ho interpretato la norma in tal senso. Aspetto altri pareri...
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ok, ragazzi io ho dei dubbi sul seguenti:
art. 20 Capo III: ........se con riferimento ai requisiti ambientali di cui all'art. 4, il produttore dimostra, .....
art. 4 Capo I : lettera d del comma 2, soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento.
Allegato 1: caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo: La caratterizzazione ambientale è svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo ed è inserita nella progettazione dell'opera. La caratterizzazione ambientale è svolta dal proponente in fase progettuale.
Dunque, la caratterizzazione ambientale va comunque fatta sempre in fase progettuale. Se poi sono previsti volumi di scavi tali da rientrare nei grandi cantieri, si redige il piano di riutilizzo, viceversa la dichiarazione. Cosa ne pensate?
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Esatto... La questione del mumero di campioni minimi secondo me riguarda solo quando devi fare il Piano di Utilizzo ovvero grandi cantieri sottoposti a VIA o AIA perchè è espressemnre richiesto nell'art. 8 comma 1.
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Scusa ma allora secondo te la caratterizzazione ambientale la puoi fare senza campionamenti, solo in base a ricerca storica?
Non ho ancora approfondito bene, esistono ancora differenze in piccoli cantieri dove non porti via terre?
Grazie
Ultima modifica di massimo trossero; 18/09/2017 13:42.
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Secondo me, a livello di caratterizzazione si può riassumere così: 1) Cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA: Allegato 1 e 2 e caratterizzazione secondo allegato 4. 2) Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA e piccole dimensioni: Caratterizzazione secondo allegato 4. Nel caso 1 il numero di campioni minimi, le profondità di scavo per il prelievo etcc.. e devi eseguire obbligatoriamente quanto disposto dagli allegati 1 e 2. Nel caso 2 invece non è previsto di seguire i disposti dell'allegato 1 e 2. Per entrambi i casi la caratterizzazione deve seguire i disposti dell'allegato 4. Per quanto riguarda l'utilizzo interno all'interno dello stesso sito di produzione si deve seguire quanto disposto dall'art. 24 secondo la procedura autorizzativa dell'intervento, ovvero comma 1 (caso di un autorizzazione semplice SCIA. PdC etcc) e comma 3-6 per opere soggette a VIA. Nel caso semplice riporta chiaramente "..la non contaminazione è verificata ai sensi dell'allegato 4...". A mio parere l'analisi ci vuole sempre perché è vero che l'art. 185 ha come titolo "Esclusioni dall’ambito di applicazione" e quindi vengo esclusi a priori dai rifiuti ma se si legge l'inizio del comma 1 dell'art. 24 dice che "Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa rifiuti..." quindi mette delle condizioni da verificare affinché l'esclusione sia fattibile. Quanto sopra è una mia interpretazione...
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Per come la vedo io il riutilizzo in posto ai sensi dell'articolo 185 già prevedeva di per sé (anche prima dell'entrata in vigore del DPR) l'esecuzione di analisi al fine di verificare che il suolo è non contaminato (frase di esordio del comma c), indipendentemente dal nuovo DPR che, a tale scopo, rimanda all'allegato 4.
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StefanoR direi che la tua interpretazione è giusta. Nel caso 2 (cantieri di piccole dimensioni o non sottoposti a VIA - che è la STRAGRANDE maggioranza degli interventi) per i materiali che restano in loco ho un grande dubbio: va verificata la non contaminazione secondo l'allegato 4 (ma non il 2), quindi decido io dove e come fare il campionamento. ....e dopo??? L'articolo non dice che bisogna mandare a qualcuno le analisi! Che facciamo? Ce le teniamo noi (o il proponente?). E passo ad un esempio: scavo per una subirrigazione, o un pozzo drenante, faccio un campione (a sto punto il progetto costa più dell'opera), e poi dico al cliente tienti le analisi. Perchè, per un eventuale controllo? di una subirrigazione? Ergo: non faccio campioni e basta! La morale è questa (ieri ero ad un seminario sulle TRS): è vero che i progettisti non si sono ancora ben conformati ad una regolamentazione che è ormai in vigore da più di un decennio (con le varie ss.mm.ii.), ma la norma è ancora incompleta! Dopo quindici anni? Mah a me viene da pensare....
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Non entro in merito alla questione legislativa, in quanto devo ancora leggermi la legge, ma solo in merito alla questione logica: se il terreno scavato resta totalmente all'interno dell'area di cantiere (perchè usata per i reinterri o perchè utilizzata per livellamenti e/o rimodellamenti morfologici) non avrebbe senso effettuare delle analisi dei terreni, in quanto, logicamente parlando, se il terreno è inquinato/contaminato resta comunque nell'area inquinata/contaminata, mentre se non lo è non cambia nulla. La logica della normativa è che se allontani del materiale inquinato/contaminato allora non puoi portarlo dove vuoi, ma devi considerarlo un rifiuto. se invece la tua area è inquinata, movimentare il rifiuto all'interno della tua area cambia poco; è a tutto vantaggio della proprietà rendersi conto che il suo terreno è contaminato (e quindi fare delle analisi) ma non si può obbligare chiunque fa del movimento terra all'interno del suo cantiere a fare delle analisi del terreno; altrimenti aspettiamoci che l'intero comparto agricolo vada in rovina, visto che anche solo arare il terreno comporta una forma di scavo (il terreno in profondità viene "rigirato" e portato in superficie e viceversa). Nel caso tale inquinante dovesse andare a contaminare la falda, allora le proprietà vicine se ne accorgerebbero e obbligherebbero la proprietà del terreno contaminato ad eseguire la bonifica completa.
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Massimo Online1,780 Apr 8th, 2009
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