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per come è stato scritto l'Art. 24 io interpreto come segue:
- le analisi di caratterizzazione sono sempre obbligatorie con riferimento all'allegato 4
- per le sole opere sottoposte a VIA va redatto un "Piano preliminare di utilizzo" e a seguire vanno fatte le analisi e trasmesso il tutto all'autorità competente e all'ARPA.
Quello che non è chiaro è se anche per le opere non soggette a VIA vanno trasmessi documenti (analisi?) all'ente competente. Il comma 5, infatti, indica di trasmettere gli "esiti delle attività eseguite ai sensi del comma 3" che è esplicitamente riferito alle opere soggette a VIA.
Cosa ne pensate?

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ARPA Piemonte ha questa linea:
...
La nuova norma prevede che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 4 del D.P.R. che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una “autocertificazione” (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all’Arpa territorialmente competente e al Comune del luogo di produzione (all’autorità competente nel caso di “cantieri di grandi dimensioni”) utilizzando il modello di cui all’Allegato 6 del D.P.R.

Le attività di scavo, così come quelle di riutilizzo, devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l’iter edilizio. Il produttore deve inoltre confermare l’avvenuto utilizzo inviando una specifica Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.) all’autorità competente, all’Arpa competente per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di destinazione, utilizzando il modello di cui all’Allegato 8 del D.P.R.

Il trasporto al di fuori del sito di produzione deve essere accompagnato da apposita documentazione secondo il modello di cui all’Allegato 7 del D.P.R.

Arpa Piemonte ha predisposto la modulistica tipo, derivata dai citati allegati del D.P.R.

Le dichiarazioni vanno inviate al Dipartimento provinciale Arpa territorialmente competente rispetto al sito di produzione (dichiarazione iniziale) o utilizzo (D.A.U.) dei materiali di scavo.

Al fine di facilitare l’applicazione della normativa, sono state anche predisposte delle FAQ e alcune ulteriori indicazioni per l’applicazione del D.P.R. 13 giugno 2017 n° 120.

MENO MALE !

PS
Il proponente/produttore si assume la responsabilità anche penale di rispettare i limiti qualitativi previsti dalla norma, per cui è opportuno che disponga di valide informazioni tecniche a supporto dei dati inseriti nella dichiarazione, da esibire in fase di eventuali controlli. Evidentemente una certificazione analitica che attesti la qualità del materiale è un valido supporto a quanto dichiarato.

Ultima modifica di massimo trossero; 18/09/2017 15:29.

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@Massimo
Quella nota ARPA fa riferimento, giustamente, al momento che consideri il materiale "sottoprodotto". La questione dell'art. 24 è diversa nel senso che eslsude a priori il materiale dai rifiuti a condizione di rispettare quanto definito nell'allagtao 4.
La stessa ARPA Piemonte (pag.12) nellla fattispecie "TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA
DISCIPLINA SUI RIFIUTI"
scrive "L’art. 24 detta le regole sull’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina sui rifiuti ai sensi dell’art. 185, comma 1, lettera c) del d. lgs. 152/06. Il Comma 1 richiama il fatto che per la verifica della non contaminazione si deve utilizzare l’Allegato 4 del D.P.R., sempre tenendo presente che in presenza di materiali di riporto vale quanto previsto dalla legge 28/2012".
L'ARPA Venteo nelle FAQ alla domanda "Come si fa a dimostrare che non è contaminato il materiale scavato che deve essere nteramente riutilizzato in cantiere? A chi deve essere comunicato che il materiale non è contaminato?" precisa che "L'art. 185 comma 1 lett. c) prevede appunto che sia escluso dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti il terreno NON CONTAMINATO riutilizzato allo stato naturale nello stesso sito di produzione, disposizione confermata dall'art. 24 del DPR 120/2017. La non contaminazione va verificata ai sensi dell’Allegato 4 del DPR 120/2017 mediante verifica del rispetto dei limiti di cui alla tabella 1 All. 5 Tit. V p. IV del TUA e quindi con un prelievo ed analisi dei materiali. La dichiarazione di non contaminazione (autocertificazione) deve essere inviata al comune".
Quindi..seguendo quanto definito...la non contaminazione deve sempre essere verificata tramite analisi (allegato 4). Poi per la modilità di invio ali Comune etc...può anche essere fatta tramite autocertificazione.

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Si purtroppo anche per la cuccia del cane nell'orto bisognerà fare 3 punti di indagine (se ho capito alla lettera), in corrispondenza degli spigoli della cuccia?

E se si sfora, notificarsi, eventualità sempre possibile .


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Massimo,
il discorso dei tre punti minima valgono, secondo me, solo per i cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA mentre per art. 24 lo scegli tu il numero di campioni in qunato non è richiamo l'allegato 2.
Poi sul fatto della cuccia del cane ed eventuali problemtiche art. 242...stendiamo velo pietoso.
E' stato messo sullo stesso piano 1 m3 con 1.000.000 di m3...

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Originariamente inviato da: massimo trossero
Si purtroppo anche per la cuccia del cane nell'orto bisognerà fare 3 punti di indagine (se ho capito alla lettera), in corrispondenza degli spigoli della cuccia?

E se si sfora, notificarsi, eventualità sempre possibile .


No, la norma non dice quanti prelievi fare in questo caso. Il riferimento è solo all'allegato 4, non agli allegati 1 e 2 che indicano il numero di prelievi.

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A conferma di quanto detto dte un'occhiata
Terre e rocce - Ingenio

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Ok concordo col fatto che i tre punti non dorebbero esserci in interventi di mantenimento in sito. Invece se portiamo via terre ci dovrebbero sempre essere...
Alla fine conviene dichiarare le terre rifiuto e pagare una somma che è molto minore rispetto ad analisi e studi.


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Secondo me no perchè il richiamo specifico all'allegato 2 viene fatto solo all'art. 8 che riguarda la gestione delle TRS com sottoporodytto per cantieri di grandi dimensioni.

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Ma se devo fare un pozzo di 100 m come faccio a prendere un campione e farlo analizzare prima di fare il perforo?
Un conto é se si tratta di scavi nei primi metri...
Sono davvero perplesso...

Ultima modifica di mtwelve; 21/09/2017 12:55.

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