Tutto chiaro, grazie.
Vi chiedo un ulteriore chiarimento se possibile:
1) Secondo la gerarchia delle norme, la Sentenza del Consiglio di Stato o i pareri/circolari del CNG non sono a livello "superiore" delle delibere regionali citate?
La sentenza del CdS sicuramente, i pareri del CNG no di sicuro.
Ma il vero problema è che finchè la Regione rifiuta un documento se non è firmato da un Ing. tu sei costretto a ricorrere contro tale rifiuto, ovviamente esponendoti a tempi eterni per la conclusione del tuo lavoro.
Ti garantisco che l'OGL sta facendo un ottimo lavoro con la regione a tutela del lavoro dei geologi (vedi norme sul deposito sismico), ma in questo campo non ci sono spazi di manovra...
2) La valutazione del rischio idraulico o di allagabilità di aree per cui l'All. 4 non deve/può essere applicato (NON fasce A, B,Bpr, NON Zone I, ecc)può essere fatta anche dal geologo, non essendo necessarie verifiche idrauliche di specifica competenza ingegneristica?
Esatto. quando le modifiche discendono da "aggiustamenti" morfologici, o in atri casi particolari, se non è richiesta la verifica idraulica, il geologo redige la carta PAI-PGRA senza l'ausilio dell'Ing.
3) Lo studio comunale di gestione del rischio idraulico, art. 14.7, è anche di nostra competenza?
per quel che riguarda le potenzialità di dispersione sul suolo o nel sottosuolo sicuramente si.
Però, da come la vedo io, deve essere un lavoro fatto a 4 mani con un ing.
4) Ed il dimensionamento di vasche di dispersione, pozzi perdenti ecc.?
anche in questo caso può essere un lavoro a 4 mani, visto che il geologo ha sicuramente competenza sul calcolo dell'infiltrazione, ma non sul calcolo dei volumi afferenti alle vasche.