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OP
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Conoscete qualche testo, pubblicazione, appunti online, o altro materiale per la progettazione di discariche di terre e rocce? Ovviamente mi interessa, prevalentemente, il lato geologico, ma è anche importante conoscerne i criteri di progettazione. Grazie a tutti e buon lavoro.
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..il vecchio Ronchi all'art.8 lettera f-bis) escludeva le terre e le rocce se non contaminate dall'ambito dei rifiuti ... credo anche la normativa attuale .. tuttavia per quanto riguarda la progettazione di discariche per rifiuti inerti fai riferimento al D.Lgs 13/01/2003 n. 36 ... bisogna sempre verificare che non sia stato abrogato dal 152/2006.
- Allora, cosa fai nella vita?? - IL GEOLOGO. - Che Bello!!! ..e sarebbe???
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come già scritto da Menna:
D.lgs. n.36 del 13 gennaio 2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"
ed in più:
D.M. 3 agosto 2005 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" (il seguente decreto ha abrogato il D.M. 13 marzo 2003 "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica")
Il D. lgs 152/06 non ha abrogato le norme di cui sopra poichè all'art. 182 comma 7 dispone che "Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE"
Tieni inoltre presente che il Decreto legislativo n. 133 dell'11 maggio 2005 , ha stabilito le prescrizioni per la realizzazione e la gestione di nuovi impianti relativamente all'incenerimento dei rifiuti in funzione del recupero energetico. Anche tale Decreto non viene abrogato dal D. lgs 152/06 così come disposto dall'art. 182 comma 4
x Menna: attenzione che il D. lgs 152/06, come pure il Decreto Ronchi (art. 8 comma f-bis, modificato dall'art. 10 comma 1 della L. 93/01) escludono sì le terre e rocce da scavo ma solo " [..]se destinate all'effettivo utilizzo per rinterri, riempimenti, rilevati e macinati [..]. Ciò significa ad esempio che se trovi in una discarica tali materiali, per cui non utilizzati ai fini di cui sopra, li devi considerare a tutti gli effetti rifiuti e gli devi attribuire il codice CER 17 05 03/04/05/06/07/08 a seconda della tipologia e/o della pericolosità o meno degli stessi (Decisione 3 maggio 2000 n. 532)
Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui" (Ezra Pound)
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