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L'art. 17 del R.D. n. 1775 è stato abrogato, o meglio sostituito dalla legge 5/01/1994 n. 36 e questa a sua volta abrogata dal 152/2006...mi risulta pertanto che tale articolo sia inapplicabile...
Ciao


"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
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mi sincererò domani al GC in tal senso....

Tuttavia ragionando in termini non giuridici:
l'articolo riporta i costi della sanzione in euro: ora se tale articolo è stato abrogato nel 1994 perchè si sarebbero presi la briga di riportare un costo in euro?

"....nei casi di particolare tenuità si applica una sanzione amministrativa da 300 a 1500 euro..."

Ultima modifica di Stefano Tucci; 11/03/2008 13:00.

L'Africa spinge! Il resto è tutta fantageologia.
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Scusa Grannisi allora secondo te ora si potrebbe derivare acqua, sia profonda che superficiale, sia grande (>100 lt/s) che piccola (<100 lt/s) derivazione, per qualsiasi uso senza provvedimento autorizzativo? Praticamente l'abrograzione di tale articolo cancella qualsiasi regola sull'utilizzo delle acque pubbliche e tutti gli Uffici delle diverse Pubbliche Amministrazioni che se ne occupano e non ti nascondo, vista la situazione in cui versa il mio, che ne sarei contento smile.
Ecco come modificato e aggiornato:
Art.17 R.D. 1775/1933 e ss.mm. e ii.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.
2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque (14/a).
(14/a) Articolo così sostituito prima dall'art. 23, comma 4, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, nel testo sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, e poi dall'art. 96, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi, anche, quanto disposto dal comma 6 del sopracitato art. 23.


Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti
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Alex, semmai il contrario...senza provvedimento autorizzativo NON puoi prelevare acque,ad eccezione per uso domestico ecc...ecc.. infatti sono citate anche le sanzioni...e mi sembra che siano anche pesanti...è scritto in italiano grin...da dove il tuo convincimento che "secondo me" si può derivare acqua "senza" provvedimento???... .adesso non ricordo cosa conteneva il "vecchio" art. 17 del T.U. n. 1775 ( si è disperso nei "cassetti" della mia mente vista l'inutilità :)), perchè la versione da te riportata è appunto quella aggiornata...se trovo il vecchio articolo lo riporterò....
Ciao


"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
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Trovato....ecco il vecchio testo dell'art. 17 T.U. n. 1775/1933


Art. 17
1. Per le derivazioni e utilizzazioni in tutto o in parte abusivamente in atto, l'utente che,
all'uopo diffidato, non presenti nel termine assegnatogli domanda di concessione in via
di sanatoria o non firmi nel termine assegnatogli il disciplinare per la concessione, è
tenuto al pagamento dei canoni per l'uso esercitato, nella misura prevista dalla
presente legge, nonché al versamento della somma dovuta a norma dell'art. 7, comma
secondo, ed al rimborso all'amministrazione per le spese d'istruttoria e per quelle di
esecuzione di ufficio, salvo ogni altro adempimento e comminatoria stabiliti dalle leggi.
2. I limiti dell'uso ed i conseguenti oneri stabiliti dalle leggi sono determinati con decreto
del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.
3. La stessa disposizione si applica per le derivazioni e utilizzazioni in atto in virtù di
autorizzazioni provvisorie ai sensi della presente legge.
4. Resta fermo il disposto dell'art. 54.
Art.


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Trovato....ecco il vecchio testo dell'art. 17 T.U. n. 1775/1933

Art. 17
1. Per le derivazioni e utilizzazioni in tutto o in parte abusivamente in atto, l'utente che,
all'uopo diffidato, non presenti nel termine assegnatogli domanda di concessione in via
di sanatoria o non firmi nel termine assegnatogli il disciplinare per la concessione, è
tenuto al pagamento dei canoni per l'uso esercitato, nella misura prevista dalla
presente legge, nonché al versamento della somma dovuta a norma dell'art. 7, comma
secondo, ed al rimborso all'amministrazione per le spese d'istruttoria e per quelle di
esecuzione di ufficio, salvo ogni altro adempimento e comminatoria stabiliti dalle leggi.
2. I limiti dell'uso ed i conseguenti oneri stabiliti dalle leggi sono determinati con decreto
del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.
3. La stessa disposizione si applica per le derivazioni e utilizzazioni in atto in virtù di
autorizzazioni provvisorie ai sensi della presente legge.
4. Resta fermo il disposto dell'art. 54.
Ciao


"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
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L'art. 17 del R.D. n. 1775 è stato abrogato, o meglio sostituito dalla legge 5/01/1994 n. 36 e questa a sua volta abrogata dal 152/2006...mi risulta pertanto che tale articolo sia inapplicabile...
Ciao


Non ci siamo capiti l'art. 17 non è stato abrogato (l'abrogazione si usa per le leggi) o reso inapplicabile come hai scritto ma solo sostituito e modificato. In pratica si cita sempre così Legge 1775/1933 art. 17 e ss. mm. e ii.

Ciao


Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti
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Infatti non ci siamo proprio capiti.....
con l'art. 17 non puoi chiedere alcuna concessione nè tantomeno sanare alcun pozzo, per cui è inapplicabile....il "vecchio" art. 17 era una sorta di "sanatoria".....
Ho commesso un'errore, ad attribuire la modifica dell'art. 17 con la L. 36/94...in realtà era con il D.Lgs. 152/99... blush...sarà la vecchiaia che incalza.. grin
Allo stato attuale l'unico modo di chiedere una concessione per un pozzo esistente è soltanto ai sensi dell'Art. 7, sempre se il pozzo è stato denunciato ai sensi dell'art. 10 della L. 275/93 (fermo restando anche i regolamenti regionali...).
Ciao


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Infatti non ci siamo proprio capiti.....
con l'art. 17 non puoi chiedere alcuna concessione nè tantomeno sanare alcun pozzo, per cui è inapplicabile....il "vecchio" art. 17 era una sorta di "sanatoria".....
Ho commesso un'errore, ad attribuire la modifica dell'art. 17 con la L. 36/94...in realtà era con il D.Lgs. 152/99... blush...sarà la vecchiaia che incalza.. grin
Allo stato attuale l'unico modo di chiedere una concessione per un pozzo esistente è soltanto ai sensi dell'Art. 7, sempre se il pozzo è stato denunciato ai sensi dell'art. 10 della L. 275/93 (fermo restando anche i regolamenti regionali...).
Ciao


Non sono certo un avvocato dalla memoria straordinaria come poteva esserlo mio nonno, tutto ciò che riporto è tratto dalla De Agostini Professionale al quale il mio Ente è abbonato (come credo qualsiasi studio legale) e della quale mi fido. Il servizio consente di scaricare le leggi aggiornate delle ultime modifiche così si ha la sicurezza di applicarle senza commettere errori.
Quello che ho riportato è quanto tratto dal sito (veramente ora è leggermente cambiato ma non nei contenuti dell'articolo) Quindi quello è l'art. 17 così sostituito prima dall'art. 23, comma 4, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, nel testo sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, e poi dall'art. 96, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedasi, anche, quanto disposto dal comma 6 del sopracitato art. 23.
Per controllare come prima era scritto l'articolo (ma a che pro?) ho il famoso Acque Pubbliche della Pirola Editrice, del 1992 (che consiglio comunque di procurarsi) ed in effetti è quello riportato da Grannisi.
Ciò premesso io non ho mai detto che con l'art. 17 puoi chiedere concessione o sanare pozzi esistenti ho solo obiettato al fatto che sia decaduto o abrogato, l'articolo 17 come riporta la De Agostini c'è ed è stato sostituito e modificato altrimenti avrebbe scritto "soppresso" citando la legge.
Senza tale articolo importantissimo decade tutto il disocorso del' obbligo della concessione e dei relativi atti autorizzativi (per l'uso non domestico) sulle acque pubbliche.
Per la sanatoria infine in Abruzzo è vigente apposito Regolamento.

Ciao e alla prossima su questa incasinatissima materia.

Ultima modifica di Alex-64; 13/03/2008 20:25.

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