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Ciao Massimo, cerco di risponderti anche se non è facile trattare l'argomento in un solo post. Meglio domande su esempi pratici e reali.

Dunque:
1) tutti i punti del comma 1 devono essere soddisfatti, altrimenti le terre da scavo sono da considerarsi rifiuto e come tali dovranno essere gestiti in conformità alla disciplina prevista dal titolo quarto del D.Lgs. 152/06

2) con il nuovo art. 186, il controllo viene passato da ARPAT al comune di "partenza" delle terre. Nei casi di progetto sottoposto a VIA o a PaC o DIA i requisiti del comma 1 devono essere interamente acquisiti ed accertati in sede di valutazione del progetto. Quindi la caratterizzazione qualitativa, i luoghi di destinazione, le modalità di stoccaggio e movimentazione etc. devono far parte della documentazione progettuale trasmessa ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione degli interventi. A tal proposito è fondamentale che gli uffici competenti ai rilasci delle autorizzazioni (Regione, Provincia, Comune per le VIA e Comune per i PaC e le DIA) forniscano adeguate informazioni ed aggiornino l’elenco della documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione,

3)Si, secondo me possono essere inserite nella Relazione Geologica. Infatti gli accertamenti dovrebbero essere effettuati in contemporanea alle indagini preventive, in questo caso geotecniche, in modo da minimizzare i costi e i tempi di acquisizione dei requisiti previsti ed ampliando così il range della professione di geologo (chiaramente da farsi pagare in aggiunta alla parte geologica e geotecnica s.s.). Il campionamento dovrebbe (ed uso il condizionale) essere realizzato secondo le specifiche riportate nel quaderno UNI10802. In sostanza è necessario, una volta individuato il sito di destinazione e quindi note le caratteristiche di compatibilità (la destinazione urbanistica prevista dal Piano Regolatore Generale del Comune dove ricade il sito di destinazione), effettuare il campionamento dei materiali prima della loro movimentazione. I certificati di analisi saranno allegati, insieme alla Relazione Geologica o ad una breve relazione, redatta da un Tecnico competente (Geologo, Ingegnere o Chimico), attestante la compatibilità con il sito di destinazione, alla documentazione progettuale per il rilascio dell’autorizzazione.

Si può concludere quindi che:
E’ obbligatorio che la sussistenza dei requisiti per il riutilizzo ai sensi dell'art. 186 sia verificata in sede di stesura del progetto dell’opera. Questo implica che la procedura autorizzativa per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo diventi un’attività preventiva, al pari della caratterizzazione geotecnica dei terreni, con redazione di apposita relazione (od integrata nella relazione geologica), redatta da un Tecnico competente (Geologo, Ingegnere o Chimico), o comunque facente parte della relazione di progetto, da trasmettere insieme a tutta la documentazione progettuale all’autorità competente (uffici tecnici di Regione, Provincia Comune delle pratiche VIA; Uffici Tecnici comunali nei PaC e DIA).
La difficoltà maggiore di una procedura di questo tipo è insita nel reperimento di progetti di opere che possano utilizzare le terre e rocce. La norma prevede infatti che il luogo di destinazione abbia non solo i requisiti di compatibilità ambientale, ma il suo progetto identifichi esattamente le volumetrie necessarie. E’ quindi indispensabile che, per poter individuare il cantiere di destinazione, il suo progetto sia già realizzato, almeno come preliminare, già nelle fasi di redazione del progetto relativo all’intervento che produrrà il materiale da riutilizzare.
Le terre e rocce da scavo che in teoria potrebbero essere riutilizzate ma che al momento della loro formazione non hanno certezza di effettivo utilizzo per motivi di varia natura (indisponibilità di siti, materiale non idoneo dal punto di vista prestazionale, vincoli particolari etc.) sono da considerarsi rifiuti e come tali dovranno essere smaltiti o recuperati conformemente alla disciplina prevista dalla parte quarta del D.Lgs. 152/06.
Nel caso di riutilizzo sullo stesso cantiere di produzione le terre e rocce da scavo possono essere riutilizzate senza adempimenti, nel rispetto dei seguenti requisiti: omogeneità nella composizione, assenza di pregiudizio per l’ambiente, riutilizzo certo immediato e integrale del materiale. Ovviamente le modalità di riutilizzo devono essere ben dettagliate nel progetto autorizzato.

Spero di essere stato chiaro. Se hai bisogno chiedi pure (non ti garantisco una risposta immediata (sono un po impegnato in questi giorni).

Ciao

Massimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
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Quanto costa smaltire come rifiuto le terre e rocce da scavo? C'è un prezzo a metro cubo?

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Si, da 1 euro a 200 euro/ton. A seconda del grado di contaminazione, del codice CER, della tipologia di impianto di smaltimento o recupero, della zona, della provenienza da siti contaminati o meno ecc...
E' un argomento un pò complesso; dalle ns. parti in genere per terreni "puliti", se riesci a conferirli a recupero, puoi spendere attorno ai 5-6 euro/ton escluso il trasporto. Ma come ripeto dipende dalle zone e dalla disponibilità degli impianti ecc.
Saluti
Alessandro

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L'Ordine dei Geologi della Toscana ha reso disponibile sul proprio sito internet uno dei tre documenti prodotti dalla commissione "Terre da Scavo" riguardante la gestione delle terre da scavo ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs 152/2006. Tale documento (assieme a quello sulle "rocce verdi" e sui "limi di decantazione") farà parte di una pubblicazione allegata ad uno dei prossimi numeri de "Il Geologo" (periodico dell'Ordine dei Geologi della Toscana).
Il documento non è ancora definitivo, nel senso che dovrà essere reimpaginato e dovranno esere effettuate alcune aggiunte non significative, ma vista la scadenza del transitorio del 13 maggio p.v., è stato deciso di renderlo pubblico ed a disposizione dei colleghi.
Questo è il link:
http://www.geologitoscana.net/Documentaz...0da%20scavo.pdf

Non appena sarà disponibile la versione definitiva lo comunicherò.

Cordiali saluti

Massimo Della Schiava


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
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Alla luce dell'ottima sintesi riportata da Massimo Della Schiava, pongo di seguito un quesito di carattere pratico, sul quale mi piacerebbe sentire un’opinione.

In genere, per i progettisti è un grosso problema, al momento della redazione del progetto, avere un sito certo di utilizzo per le terre eventualmente prodotte nella realizzazione dell’intervento. Ciò per il fatto che non è sempre possibile far coincidere le tempistiche del cantiere di scavo e quelle del cantiere di destinazione delle terre. Ipotizziamo che sia approvato un progetto nel quale è previsto un certo sito di destinazione per le terre prodotte. Ipotizziamo, però, che successivamente, in fase esecutiva, per motivi contingenti, non sia più possibile destinare i materiali al cantiere indicato nel progetto approvato. In questo caso le terre devono considerarsi rifiuti, infatti viene meno l’impiego delle stesse nell’opera preventivamente individuata. A questo punto, in alternativa alla gestione come rifiuto, se il progettista individua una nuova opera o intervento dove impiegare le terre, secondo voi è possibile variare la destinazione indicata nel progetto e impiegare i materiali come "non rifiuti"? In caso affermativo, mi chiedo come bisogna operare dal punto di vista degli adempimenti amministrativi: è necessario presentare una variante al progetto? In che forma? Forse presentando una DIA?

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Il quesito che poni è largamente dibattuto, e in genere la questione è lasciata alla libera interpretazione della normativa da parte degli Enti locali in specialmodo nell'interpretazione della tempistica dell'iter autiorizzativo della pratica. Cerco di spiegarmi meglio, in teoria il materiale di scavo, in sede di Permesso a Costruire, può essere caratterizzato, quantificato ed escluso dalla normativa dei rifiuti (intesa parte quarta del D.Lgs 152/2006). Nel tempo che intercorre tra il PaC e la successiva DIA deve essere trovata la destinazione finale delle terre e quindi farsi autorizzare l'art. 186 (come destinazione del materiale)con la DIA stessa per l'inizio lavori (quindi sempre all'interno dell'iter autorizzativo).
In caso di cambio di destinazione in corso d'opera si potrebbe presentare una variante al progetto (comunque tale ipotesi è da concordare con l'Amministrazione Comunale competente).

Come ho gia detto in un altro post, l'Ordine dei Geologi della Toscana ha reso disponibile sul proprio sito internet un documento, non ancora definitivo per la stampa, riguardante la gestione delle terre da scavo ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs 152/2006.
Questo è il link:
http://www.geologitoscana.net/Documentaz...0da%20scavo.pdf

Spero possa restarvi utile

Ciao

Massimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
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L'Ordine dei Geologi della Toscana ha reso disponibile sul proprio sito e per tutti i professionisti il documento definitivo prodotto dalla commissione "terre e rocce da scavo" riguardante:

1) Le rocce verdi e l’amianto: una tematica legata a matrici naturali non necessariamente connesse ad attivita' antropiche

2) La gestione delle terre e rocce da scavo

3) La gestione dei fanghi di decantazione del lavaggio degli inerti di cava

Questo è il link:
http://www.geologitoscana.net/Documentaz...20Commscavo.pdf


Relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo il testo e' differente da quello precedentemente linkato.

La pubblicazione sarà allegata al prossimo numero de "Il Geologo" (periodico dell'Ordine dei Geologi della Toscana).

PER EGIDIO:
Potresti metterlo sul tuo sito di Geologi.it, che ne pensi.....?
Credo possa essere utile a tutti.


Ciao

Massimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
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Bel lavoro, complimenti.

Mi rivolgo a tutti i colleghi interessati al discorso del riutilizzo delle terre da scavo:

-avete iniziato a gestire questo tipo di incarichi ai sensi della nuova normativa?
- le varie aziende del settore scavi/costruzioni si stanno adeguando?
- e gli Enti?

Saluti

Alessandro

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Ciao a tutti
In lombardia si va ancora in ordine sparso ! Il Comune di Milano e la Provincia di Bergamo sono molto avanti, altri comuni non sanno neanche di che cosa si parla!
Naturalmente le ditte si guardano bene da vviare queste procedure, se non espressamente richieste, per evitare costi aggiuntivi (ed anche controlli su quello che fanno....)

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Si guardano bene da avviare queste procedure però se li beccano adesso si configura come reato di abbandono di rifuti!

Ciao!

Alessandro

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Moderated by  Massimo Della Schiava 

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