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Ciao a tutti.
Ho un dubbio.
Ho un piano di caratterizzazione realizzato con i dettami della 471/99 con prelievo dei campioni e realizzazione del coacervo. Se non sbaglio il D.Lgs. 152/2006 non permette più di fare il coacervo e quindi come mi comporto per poter terminare la caratterizzazione?
Es:
471/99 - Campioni 1a, 1b, 1c, 1d - 1 campione di coacervo per idenetificare eventuale contaminazione maglia1;
152/06 - Campioni 1a, 1b, 1c, 1d - Analisi separata di ciascun campione.
Spero di essere stato chiaro!

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Hai richiesto il passaggio al 152/2006 o sei sempre sotto il 471?

massimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
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Ancora sono in fase di visione del lavoro.
Chiedendo il passaggio al 152/2006 dovrei fare analisi puntuali mentre se rimango in 471/99 potrei continuare con il coacervo?
I "vantaggi" del 152/2006 potrebbe essere quello di poter eseguire l'analisi di rischio invece del progetto preliminare di bonifica o bonifica con messa in sicurezza?

Stefano

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Se sei in 471 ti devi attenere a quella normativa, ormai i tempi tecnici per il passaggio alla 152 sono terminati da tempo.


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
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Ok..
Grazie

Stefano

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Molti enti pubblici se non sono ancora stati approvati gli obiettivi di bonifica (normalmente inseriti nel PPB) tendono a passare automaticamente alla 152/06, non è una regola, ma è un'usanza abbastanza diffusa quindi sarebbe meglio chiedere (Provincia e ARPAT di competenza).

Attenzione che la 152/06 non prevede il prelievo di campioni puntuali, bensì rappresentativi delle sorgenti secondarie di contaminazione: da 0 a 1 m, 1 nella frangia capillare, 1 intermedio tra i primi due.

ciao

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Se non ho capito male, hai un piano di caratterizzazione approvato, e sei in possesso dei dati acquisiti dall successive indagini svolte.
Inserendoti in questa fase della procedura entri nel 152/06 ed è prpobabile che gli enti ti chidano un'integrazione di indagine per proseguire poi con AdR o Progetto di bonifica.
Come precedentemente riportato la cosa migliore è informarti presso gli enti (Provincia e ARPAT di competenza).

Attenzione però che l'Analisi di Rischio non è sempre un "vantaggio", depende dall'entità e dalla tipologia di contaminazione in certi casi puoi ricavare delle CSR inferiori alle CSC!!
ciao

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Si, in realtà la norma come al solito non è chiara e quindi ognuno la applica a modo suo.

Essendo il D.M. 471/99 decaduto (in quanto è stato abbrogato il decreto Ronchi), l'interpretazione più corretta a mio avviso prevedrebbe di passare automaticamente al D.Lgs. 152/99 pertanto, qualora si trovassero dei superamenti delle CSC bisognerebbe fare l'analisi di rischio ecc.

Al contrario in Emilia Romagna ad es. (ma anche in altre regioni) per i vecchi procedimenti si continua in tutti i casi ad applicare il D.M. 471/99 (salvo per chi ha richiesto esplicitamente la "rimodulazione" entro ottobre 2006 ai sensi dell'art. 265 comma 4 del D.Lgs. 152/06) alla stregua di quello che è stato fatto peri i siti di interesse nazionale dal Ministero dell'Ambiente.

Questa cosa è piuttosto discutibile ma se gli enti che dovranno rilasciare l'eventuale certificazione di avvenuta bonifica vogliono così, c'è poco da fare...

Saluti

Alessandro


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Riallacciandomi all'ultimo messaggio, qualche giorno fa la delibera regionale dell'Emilia Romagna che imponeva di proseguire ai sensi del D.M. 471/99 i procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.

Come prevedevo è stata considerata incompatibile con quanto stabilito nell'attuale regolamento nazionale (D.Lgs. 152/06).

Nel link qui sotto c'è il testo integrale:

http://www.lexambiente.it/article4246.html

Sostanzialmente il D.M. 471/99 non esiste e quindi ogni applicazione odierna dello stesso non è corretta (sebbene in qualche Regione si continui a pretendere ciò).

Saluti

Alessandro

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Badate bene che l'ENI aveva fatto la richiesta di passaggio entro i 180 giorni previsti dalla normativa. Ad oggi se un procedimento è iniziato in 471, se non è stato richiesto il passaggio al 152, finisce in 471


Ciao
Massimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
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