Filo diretto con i geologi italiani    
 
Non sei ancora iscritto ?
Compleanni di Oggi
Alberto Mazzoldi (46)
Chi è Online Ora
0 membri (), 133 ospiti, e 5 robot.
Chiave: Admin, Mod Globale, Mod
Top Poster(30 Giorni)
Sponsor
GeoFoto
prova
prova
by Egidio Grasso, March 2
richiesta di chiarimento
richiesta di chiarimento
by ChrisChris, October 29
Roccia carsica con strani forme ovali
Roccia carsica con strani forme ovali
by Dario Delbono, September 15
Dall'Abruzzo...
Dall'Abruzzo...
by ChrisChris, September 10
Sponsor
Sponsor
Discussione Precedente
Discussione Successiva
Stampa Discussione
Valutazione: 4
Pagina 24 di 54 1 2 22 23 24 25 26 53 54
Iscritto: Oct 2002
Posts: 952
A
Member
*
Offline
Member
*
A
Iscritto: Oct 2002
Posts: 952
UN'ALTRA DOMANDA EGIDIO ANCHE SE PENSO CHE NON RISPONDERAI:

SE IL COLLEGA HA PRESO IL TUO LINK E FIDANDOSI DI TE CHE GLI HAI INDACATO I LABORATORI UFFICIALI POI SI BECCA UNA BELLA DENUNZIA DA ME CHI LO RISARCISCE?
A) Il laboratorio ex-ufficiale
b) Il Ministero
C) Geologi.it
Lo vorrei sapere per quantificare la richiesta e la portata del risarcimento che si dovrebbe chiedere!

Ultima modifica di Ivan Scaravilli; 10/11/2009 16:58.
Iscritto: Oct 2002
Posts: 952
A
Member
*
Offline
Member
*
A
Iscritto: Oct 2002
Posts: 952
GEOMERID s.r.l.
Concessione Min. Infrastrutture e Trasporti
ad effettuare e certificare prove geotecniche

rilasciata con Decreto Pres. Cons. Sup. LL.PP. - STC n. 52498 del 11.10.2004
(CONCESSIONE SCADUTA!)


Iscritto: Oct 2008
Posts: 134
M
Member
Offline
Member
M
Iscritto: Oct 2008
Posts: 134
Sul tema "indagini geognostiche certificate" è da parecchio tempo che i Colleghi si confrontano ma, purtroppo, senza arrivare ad una condivisa conclusione.
Mi permetto di dare un contributo al dibattito ripercorrendo una storia le cui origini si perdono nel passato. La rievocazione la credo opportuna per illustrare come e perché l'Organo istituzionale della Categoria non abbia mai preso nette posizioni e in che modo, nel decorso del tempo, abbia permesso che si pervenisse all'attuale situazione che concretamente minaccia il futuro prossimo venturo di quei Liberi Professionisti che operano principalmente nel campo della Geologia Applicata e nelle sue specialistiche derivazioni.
La storia risale all'epoca della costituzione dell'Ordine (Legge 112/1963) e il primo Consiglio (allora era Ordine Nazionale) era composto in larga misura da persone di estrazione universitaria o che, anche se non propriamente docenti, svolgevano la loro attività professionale nel contesto del mondo accademico. All'epoca erano praticamente sconosciuti percorsi lavorativi che non fossero quelli dedicati alla rilevazione geologica per la redazione della Carta d'Italia al 100.000 che il Servizio Geologico (all'epoca nel Ministero Industria) dava in affidamento agli Istituti di Geologia.
I primi iscritti nell'Albo eravamo poco più di un migliaio. Pochissimi lavoravano presso aziende minerarie (io era tra quelli) o all'AGIP nel settore petrolifero. Parecchi scelsero per necessità la carriera dell'insegnamento scolastico e altri esploravano le possibilità di lavoro all'estero (nei Paesi arabi e in Africa) dove per la realizzazione dei progetti stradali era richiesta la figura del "soil material" che altro non era che quella del tecnico di laboratorio terre.
In quello scenario culturale e professionale si tenne a Roma il 1° Congresso e il tema era "Il ruolo del Geologo nel contesto socio-economico del Paese" e in quella sede fu immediatamente palese il conflitto tra la componente "effettivamente professionale" e quella legata alla tradizione naturalistica del mondo accademico. I primi posero subito in discussione la questione delle indagini geognostiche che all'epoca erano comprese nella Categoria 19/b dell'Albo Nazionale dei Costruttori (poi soppresso e sostituito dall'attuale regime certificatorio delle SOA). Lo Stato riconosceva agli esecutori delle "indagini nel suolo e sottosuolo anche con mezzi speciali" la caratteristica di Imprese edili.
Dalla tribuna di quel Congresso, prendendo la parola anche a nome di quei Liberi Professionisti che più tardi fondarono l'Asssociazione Sindacale, denunciavo il "conflitto d'interessi" di coloro che esercitavano attività imprenditoriale in danno dei liberi professionisti che di quei servizi dovevano servirsi strumentalmente a sussidio della loro prestazione intellettuale.
In buona sostanza le indagini geognostiche non dovevano essere dominio dell'Impresa ma ricondotte nell'alveo di competenza del Geologo (come, peraltro, espressamente codificato nella legge istitutiva). Venne facile la similitudine che le indagini stavano al Geologo come il laboratorio radiologico stava al medico.
Gli allora Consiglieri dell'Ordine non furono assolutamente consapevoli della gravità del problema e non compresero le ripercussioni negative che si sarebbero prodotte per la Categoria se non si fossero assunte le opportune ed efficaci iniziative per conferire esplicitamente ai Geologi le specifiche competenze per quanto concerne la programmazione delle indagini e l'interpretazione geognostica e delle analisi e prove di laboratorio modificando opportunamente l'equivoca dizione di cui all'art.3 della Legge 112/63.
Nel decorso del tempo non è granché cambiato l'orientamento dei Consigli che si sono succeduti nel tempo e la questione si è vieppiù intricata da quando negli stessi Consigli hanno trovato maggiore spazio soggetti che svolgono la principale attività nei settori delle indagini e dei laboratori, dei docenti e dei pubblici dipendenti: tutti soggetti che hanno perdurato, consolidando le loro posizionmi egemoni, un "conflitto d'interessi" che è consentito ope legis dalle pubbliche amministrazioni ma è anche avallato, di fatto, dagli organismi tutori della Professione.
Apprendo che in una commissione ministeriale, costituita per dirimere la questione delle certificazioni sui laboratori, è presente D.Pingitore. Nel post del Collega Antonielli la Pingitore è qualificata "rappresentante ALI" ma ricoprendo pure l'incarico di Consigliere del CNG sarebbe lecito pensare che la sua presenza, in quella commissione, sia anche nella veste di rappresentante del CNG. La Collega dovrebbe fornire "ragguagli": ma non sarebbe più deontologicamente corretto che deve dare un "rapporto esauriente e dettagliato sull'andamento dei lavori della commisssione? Non è da ingenui pensare che la Pingitore partecipi a quelle riunioni se non per portare il contributo e gli interessi dell'Associazione che rappresenta? Non è anch'esso un "conflitto d'interessi"?
E che dire di quei Consiglieri, pubblici dipendenti, che concordano con le Amministrazioni dalle quali dipendono onorari convenzionali di miserrima entità che svilisce il decoro della professione e la dignità del Professionista? Non è, anche questo, un "conflitto d'interessi"?
E non è "conflitto d'interessi" che i corsi APC sono proliferati a beneficio di docenti che poco o nulla hanno a che fare con la professione ma discettano pomposamente di argomenti che non hanno neppure trattato nei loro corsi d'insegnamento?
Potrei dilungarmi, ma lo spazio è tiranno.
E' il sistema normativo che favorisce queste anomalie e nel quale prolifera un diffuso abusivismo che né il CNG né gli OO.RR. sono in grado di contrastare proprio in ragione del "conflitto d'interessi" nel quale si dibatte la Categoria e la situazione tale rimarrà fin quando nei Consigli la componente dei Liberi Professionisti sarà minoritaria e perciò ininfluente.
La cronistoria che mi sono permesso di esporre e le susseguenti considerazioni vogliono essere anche la ragione della fondazione, nel 1978, del Sindacato quale struttura effettivamente rappresentativa e portatrice degli interessi economici, politici e sociali dei Liberi Professionisti. Interessi che sono particolari, esclusivi ed antitetici a quelli degli altri iscritti negli Ordini.
I più recenti atti del SINGEOP destinati alla più vasta area dei Geologi L.P., ancorché non iscritti all'Associazione, sono divulgati, per cortese concessione di E.Grasso al quale va il mio personale ringraziamento, nel blog geologi.it/singeop.
Sono accettati i contributi di tutti.
Andrea Maniscalco
Presidente del SINGEOP

Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
M
Member
***
Offline
Member
***
M
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
finalmente una persona informata e ragionevole
per quanto detto prima dai colleghi no comment


michele conti
fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
Iscritto: Apr 2000
Posts: 123
P
Member
***
Offline
Member
***
P
Iscritto: Apr 2000
Posts: 123
Circa un mese fa vi avevo annunciato di come uno zelante funzionario della Regione Umbria avesse ritenuto opportuno stilare una lettera a tutte le amministrazioni per la obbligatorietà della Certificazione da parte di chi esegue indagini e prove. Aggiungo oggi un estratto di un parere legale che ORG Umbria ha richiesto ed inviato aggli uffici regionali:

Ciò premesso, si rileva quanto segue:
A) le nuove norme tecniche (approvate con D.M. 14/01/2008 e cioè con fonte di rango
sub-legislativo) non possono introdurre nell’ordinamento giuridico un obbligo limitativo della
libera iniziativa economica, non previsto da norme di rango legislativo.
A tale riguardo, sia sufficiente il confronto tra l’art. 59, comma 2 del T.U. edilizia ed il punto
6.2.2 del D.M. Infrastrutture 14/01/2008: mentre con il primo si interviene a livello di potestà
autorizzatoria ministeriale, attribuendo al Ministero la facoltà di autorizzare altri laboratori
(diversi da quelli “ufficiali” elencati al comma 1 del medesimo art. 59) ed estendendola anche
alle prove geotecniche su terreni e rocce, con il secondo si interviene sulle modalità di
svolgimento dell’attività dei laboratori, introducendo un obbligo di esecuzione e certificazione
delle prove e delle indagini geotecniche da parte dei laboratori menzionati dall’art. 59 (sia quelli
di cui al comma 1, c.d. laboratori “ufficiali”, sia quelli di cui al comma 2, c.d. laboratori
“autorizzati”).
In altri termini, con il punto 6.2.2 del D.M. 14/01/2008 (NTC08) è stato di fatto riproposto quanto
previsto nella Circolare n. 349/99 (con l’unica differenza che si è passati dal regime concessorio a
quello autorizzatorio), Circolare che tuttavia appena poche settimane dopo la pubblicazione in
GU del D.M. 14/01/2008, è stata dichiarata illegittima ed annullata dalla giurisprudenza
amministrativa sopra riportata, per tutte le ragioni sopra esposte.
B) Sotto altro profilo, l’art. 52, DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia), alla lett. c) sancisce
che “le norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi, definiscono le indagini sui terreni e
sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle
opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate
in genere, acquedotti, fognature”.
Le norme tecniche in materia di costruzioni contenute al punto 6.6.2 del D.M. 14/01/2008,
tuttavia, non si limitano a “definire le indagini sui terreni e sulle rocce” (come gli imponeva la
norma di legge primaria), ma si spingono ad individuare anche i soggetti che devono eseguirle e
certificarle (“Le indagini e le prove [geotecniche] devono essere eseguite e certificate dai
laboratori di cui all'art. 59 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. I laboratori su indicati fanno parte
dell'elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture.”) e
ciò in assenza di alcuna espressa autorizzazione legislativa a tale fine.
C) Oltre i sopra evidenziati profili di illegittimità, con l’entrata in vigore delle nuove
norme tecniche di cui al D.M. 14/01/2008 (con decorrenza 1/07/2009):
- i laboratori “non autorizzati” (non iscritti nell’elenco di cui al punto 6.2.2 del suddetto D.M.)
non possono operare;
- le istruttorie relative alla richiesta autorizzazione dei laboratori sono ad oggi in totale stallo a
seguito dell’annullamento da parte del Tar Lazio della suddetta Circolare n. 349/99;
- i laboratori geognostici “autorizzati” alla data odierna sono circa 80 di cui appena 20 circa per
l’esecuzione di indagini geognostiche (settore “c”) e la distribuzione territoriale di tali laboratori
evidenzia aree regionali nelle quali non sussiste neppure un laboratorio autorizzato per il settore
“c” (Umbria, Liguria, Molise, Valle d’Aosta, Trentino);

- ad oggi non è stata emanata alcuna norma che regola il procedimento autorizzatorio del
Ministero, né alcuna norma individua i requisiti per accedere alla qualifica di laboratorio
“autorizzato”;
- in questo contesto, se è pur vero che il D.M. 14/01/2008 è entrato in vigore, il punto 6.2.2
appare di fatto assai difficilmente applicabile, con il concreto rischio di un blocco dell’attività di
indagine geologica e geotecnica con ripercussioni sull’attività dei laboratori geotecnici dei settori
“a” e “b” (laboratori di analisi e prove geotecniche di laboratorio su terre e rocce, di cui
pochissimi certificati in Umbria), sull’attività delle ditte operanti nel settore “c” (sondaggi
geognostici e prove in sito), ma anche e soprattutto sulle attività professionali di progettisti,
ingegneri e geologi, nel rispetto delle norme vigenti.
* * *
Conclusivamente, ragioni giuridiche (cfr. lett. A e B), unitamente a ragioni di opportunità e di
buon andamento dell’amministrazione (cfr. lett. C), impongono, previa attenta interpretazione del
punto 6.6.2 del D.M. 14/01/2008, un chiarimento scritto alla nota sub 1) ed, in particolare non
paiono eludibili:
a) un preliminare vaglio di legittimità del suddetto punto 6.6.2 alla stregua del quadro
normativo sopra descritto;
b) una puntuale ricognizione delle prassi applicative poste in essere dalle singole
amministrazioni, nella vigenza in “regime sperimentale” dell’identica norma contenuta al punto
7.2.2 del D.M. Infrastrutture 14/09/2005 (“Norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato nella
Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222, S.O.);
c) un’accurata verifica sia dell’ambito di applicazione soggettivo della norma, facente
riferimento ai soli “laboratori”, sia dell’ambito di applicazione oggettivo relativo alle “indagini e
prove” geotecniche, con la conseguenza che dovrebbero esserne escluse le “imprese” di indagine
geognostica che effettuano “prove in sito” o “sondaggi”, le quali, peraltro, hanno già altre
tipologie di certificazione che ne attestano la affidabilità tecnico-economica (es. qualificazione
SOA).
[i]Ciò premesso, si rileva quanto segue:
A) le nuove norme tecniche (approvate con D.M. 14/01/2008 e cioè con fonte di rango sub-legislativo) non possono introdurre nell’ordinamento giuridico un obbligo limitativo della
libera iniziativa economica, non previsto da norme di rango legislativo.
A tale riguardo, sia sufficiente il confronto tra l’art. 59, comma 2 del T.U. edilizia ed il punto 6.2.2 del D.M. Infrastrutture 14/01/2008: mentre con il primo si interviene a livello di potestà autorizzatoria ministeriale, attribuendo al Ministero la facoltà di autorizzare altri laboratori (diversi da quelli “ufficiali” elencati al comma 1 del medesimo art. 59) ed estendendola anche alle prove geotecniche su terreni e rocce, con il secondo si interviene sulle modalità di svolgimento dell’attività dei laboratori, introducendo un obbligo di esecuzione e certificazione delle prove e delle indagini geotecniche da parte dei laboratori menzionati dall’art. 59 (sia quelli di cui al comma 1, c.d. laboratori “ufficiali”, sia quelli di cui al comma 2, c.d. laboratori “autorizzati”).
In altri termini, con il punto 6.2.2 del D.M. 14/01/2008 (NTC08) è stato di fatto riproposto quanto previsto nella Circolare n. 349/99 (con l’unica differenza che si è passati dal regime concessorio a quello autorizzatorio), Circolare che tuttavia appena poche settimane dopo la pubblicazione in GU del D.M. 14/01/2008, è stata dichiarata illegittima ed annullata dalla giurisprudenza amministrativa sopra riportata, per tutte le ragioni sopra esposte.
B) Sotto altro profilo, l’art. 52, DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia), alla lett. c) sancisce che “le norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi, definiscono le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature”.
Le norme tecniche in materia di costruzioni contenute al punto 6.6.2 del D.M. 14/01/2008, tuttavia, non si limitano a “definire le indagini sui terreni e sulle rocce” (come gli imponeva la
norma di legge primaria), ma si spingono ad individuare anche i soggetti che devono eseguirle e certificarle (“Le indagini e le prove [geotecniche] devono essere eseguite e certificate dai
laboratori di cui all'art. 59 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. I laboratori su indicati fanno parte dell'elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture.”) e ciò in assenza di alcuna espressa autorizzazione legislativa a tale fine.
C) Oltre i sopra evidenziati profili di illegittimità, con l’entrata in vigore delle nuove norme tecniche di cui al D.M. 14/01/2008 (con decorrenza 1/07/2009):
- i laboratori “non autorizzati” (non iscritti nell’elenco di cui al punto 6.2.2 del suddetto D.M.)non possono operare;
- le istruttorie relative alla richiesta autorizzazione dei laboratori sono ad oggi in totale stallo a seguito dell’annullamento da parte del Tar Lazio della suddetta Circolare n. 349/99;
- i laboratori geognostici “autorizzati” alla data odierna sono circa 80 di cui appena 20 circa per l’esecuzione di indagini geognostiche (settore “c”) e la distribuzione territoriale di tali laboratori evidenzia aree regionali nelle quali non sussiste neppure un laboratorio autorizzato per il settore
“c” (Umbria, Liguria, Molise, Valle d’Aosta, Trentino);
- ad oggi non è stata emanata alcuna norma che regola il procedimento autorizzatorio del Ministero, né alcuna norma individua i requisiti per accedere alla qualifica di laboratorio
“autorizzato”;
- in questo contesto, se è pur vero che il D.M. 14/01/2008 è entrato in vigore, il punto 6.2.2 appare di fatto assai difficilmente applicabile, con il concreto rischio di un blocco dell’attività di indagine geologica e geotecnica con ripercussioni sull’attività dei laboratori geotecnici dei settori
“a” e “b” (laboratori di analisi e prove geotecniche di laboratorio su terre e rocce, di cui pochissimi certificati in Umbria), sull’attività delle ditte operanti nel settore “c” (sondaggi geognostici e prove in sito), ma anche e soprattutto sulle attività professionali di progettisti, ingegneri e geologi, nel rispetto delle norme vigenti.

Conclusivamente, ragioni giuridiche (cfr. lett. A e B), unitamente a ragioni di opportunità e di buon andamento dell’amministrazione (cfr. lett. C), impongono, previa attenta interpretazione del punto 6.6.2 del D.M. 14/01/2008, un chiarimento scritto alla nota sub 1) ed, in particolare non
paiono eludibili:
a) un preliminare vaglio di legittimità del suddetto punto 6.6.2 alla stregua del quadro normativo sopra descritto;
b) una puntuale ricognizione delle prassi applicative poste in essere dalle singole amministrazioni, nella vigenza in “regime sperimentale” dell’identica norma contenuta al punto
7.2.2 del D.M. Infrastrutture 14/09/2005 (“Norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222, S.O.);
c) un’accurata verifica sia dell’ambito di applicazione soggettivo della norma, facente riferimento ai soli “laboratori”, sia dell’ambito di applicazione oggettivo relativo alle “indagini e prove” geotecniche, con la conseguenza che dovrebbero esserne escluse le “imprese” di indagine
geognostica che effettuano “prove in sito” o “sondaggi”, le quali, peraltro, hanno già altre tipologie di certificazione che ne attestano la affidabilità tecnico-economica (es. qualificazione SOA).
[/i]


Chi confida nel Signore è come il monte Sion: non vacilla, è stabile per sempre.
Iscritto: May 2000
Posts: 1,085
A
Member
***
Offline
Member
***
A
Iscritto: May 2000
Posts: 1,085
x Ivan:
perdonami, magari lo hai scritto nei post precedenti, ma piuttosto che andare a rileggermi tutto volevo sapere perché è scaduta la concessione dei laboratori e delle imprese da te menzionati.
Motivi temporali, sentenza TAR Lazio, ... ?

Iscritto: May 2000
Posts: 1,085
A
Member
***
Offline
Member
***
A
Iscritto: May 2000
Posts: 1,085
Ottima iniziativa dell'ORG Umbria: a questo punto abbiamo pure il parare di un legale a nostro favore (chissà perché il CNG non ci ha pensato a chiederlo ... mah !).
Penso che tutti gli altri OORR dovrebbe muoversi nella stessa identica linea.
Vorrei sottolineare un punto: il parere dice chiaramente che la sentenza TAR Lazio ha ANNULLATO la Circolare 349/99 e non l'iter per ottenere la certificazione. Cade così ogni pretesa da parte di quei Geni Civili che, indipendentemente dal blocco delle concessioni, richiedono comunque le indagini certificate, avvalendosi dell'elenco del Ministero: non possono chiederle, sono fuori legge, per cui penso che i funzionari potrebbero passare anche qualche guaio se insistono

Iscritto: Dec 2005
Posts: 19
G
Junior Member
Offline
Junior Member
G
Iscritto: Dec 2005
Posts: 19
La circolare 16/12/99 n.349/STC al punto 7 cita la seguente:
7. Durata e rinnovo della concessione.
La concessione, rilasciata dal servizio tecnico centrale su conforme parere del consiglio superiore dei lavori pubblici ha validita' triennale e puo' essere rinnovata alla scadenza.
L'istanza di rinnovo, corredata di tutta la documentazione di cui al punto 5, deve essere trasmessa, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione al servizio tecnico centrale che operera' i controlli necessari.
La mancata o incompleta presentazione dell'istanza e della documentazione entro tale termine comporta la decadenza della concessione alla scadenza naturale.

Ultima modifica di Geoluna; 11/11/2009 11:57.
Iscritto: Oct 2002
Posts: 952
A
Member
*
Offline
Member
*
A
Iscritto: Oct 2002
Posts: 952
Originariamente inviato da: Maniscalco
La rievocazione la credo opportuna per illustrare come e perché l'Organo istituzionale della Categoria non abbia mai preso nette posizioni e in che modo, nel decorso del tempo, abbia permesso che si pervenisse all'attuale situazione che concretamente minaccia il futuro prossimo venturo di quei Liberi Professionisti che operano principalmente nel campo della Geologia Applicata e nelle sue specialistiche derivazioni.


IN QUESTO PASSAGGIO SONO D’ACCORDO


Originariamente inviato da: Maniscalco
Dalla tribuna di quel Congresso, prendendo la parola anche a nome di quei Liberi Professionisti che più tardi fondarono l'Asssociazione Sindacale, denunciavo il "conflitto d'interessi" di coloro che esercitavano attività imprenditoriale in danno dei liberi professionisti che di quei servizi dovevano servirsi strumentalmente a sussidio della loro prestazione intellettuale


IN QUESTO PASSAGGIO NON SONO D’ACCORDO:
La legge 112/63 , istitutiva del nostro ordinamento professionale non distingue tra te Paleontosauro dotto intellettuale della geologia e me giovane lucertolina fornitrice di servizi geologici.
Quando tu utilizzi una matita, una penna, un PC, una stampante, un Plotter, una struttura che chiami studio, una segretaria, dei dipendenti professionisti, autoveicoli per il rilevamento, sopralluoghi, spostamenti ecc, ti servi strumentalmente di attrezzature, macchine e risorse umane a sussidio della tua prestazione professionale (intellettuale glielo puoi aggiungere tu ma ti ripeto che la legge del nostro ordinamento non fa distinzione tra attività professionale intellettuale e attività professionale imprenditoriale nel campo della geologia).
Visitando i documenti e gli atti del SINGEOP da te redatti ho potuto invece vedere che tu sei un’acerrimo sostenitore della mal interpretata tesi dualistica sulla divisione delle competenze professionali in attività intellettuale ed attività imprenditoriale ed un acerrimo sostenitore del decreto antibersani che ha introdotto nella professione il principio della libera concorrenza a vantaggio della meritocrazia nell’assunzione delle prestazioni professionali.
In merito alla tesi sulla divisione delle competenze professionali in attività intellettuale ed attività imprenditoriale rilevo dal documento GEOLOGI: LIBERI PROFESSIONISTI O IMPRENDITORI ? del 01/08/2006 che per giustificare ciò, mancandoti la base normativa a cui fare riferimento, citi che “Appare quindi inequivocabile che le attività d’indagine sui terreni, in campo e in laboratorio, sono prestazioni di servizi tecnici non intellettuali ma riconducibili, per struttura organizzativa e certificazione di qualità, ad attività d’impresa economica di tipo commerciale”. Finalmente con Bersani che io svolgo un’attività economica imprenditoriale di tipo commerciale e tu di tipo professionale questo non lo puoi asserire più in quanto anche tu dovrai sottostare alle regole del mercato.
Per quanto riguarda invece più specificatamente il decreto Bersani devo invece contraddire le tue posizioni perché essendo le parcelle, prima di Bersani, vincolate ad un tariffario professionale inderogabile, i committenti non avevano interesse a scegliere un diverso professionista rispetto a quello che tu chiami “di fiducia”. I servizi forniti dai professionisti, poiché parametrati da una tariffa professionale, erano uguali ed uguali erano i prezzi, pertanto per anni si è visto che gli “anziani professionisti” come te, con oramai una notorietà professionale (cito dal tuo documento “ DECRETO BERSANI: NO all’abolizione delle tariffe” del 15/07/2006), assumevano continuamente incarichi professionali di fiducia dall’amico politico di turno a dispetto dei professionisti giovani come me che non avendo notorietà né fiducia nei committenti hanno avuto serie difficoltà nell’introdursi all’attività professionale.
L’intervento di BERSANI ha stravolto tutto ciò ed adesso finalmente anche io posso concorrere pubblicamente assieme a te nell’assunzione degli incarichi misurandomi con te sia nel possesso dei requisiti (fatturato, regolarità contributiva ecc,) sia sull’offerta economica ma ancor più spesso anche sull’offerta tecnica.
Se poi non rispetto il decoro e la dignità professionale abbattendo sproporzionalmente la tariffa professionale rispetto alla qualità del servizio che devo fornire tu hai tutti gli elementi previsti dall’art. 17 e 18 del nostro codice deontologico per denunciarmi. USALI!

Originariamente inviato da: Maniscalco
In buona sostanza le indagini geognostiche non dovevano essere dominio dell'Impresa ma ricondotte nell'alveo di competenza del Geologo (come, peraltro, espressamente codificato nella legge istitutiva).


IN QUESTO PASSAGIO SONO D’ACCORDO MA TU SEI INCOERENTE:
Una volta fai capire che le indagini geognostiche sono attività imprenditoriale mentre ora asserisci il contrario. Sento puzza di propaganda politica!

Originariamente inviato da: Maniscalco
Gli allora Consiglieri dell'Ordine …. non compresero le ripercussioni negative che si sarebbero prodotte per la Categoria se non si fossero assunte le opportune ed efficaci iniziative per conferire esplicitamente ai Geologi le specifiche competenze per quanto concerne la programmazione delle indagini e l'interpretazione geognostica e delle analisi e prove di laboratorio modificando opportunamente l'equivoca dizione di cui all'art.3 della Legge 112/63.


ECCO INFATTI CHE IN QUESTO PASSAGIO VUOI NUOVAMENTE LIMITARE L’ATTIVITA’ DEL GEOLOGO CHIEDENDO, PER FAR CIO’, ADDIRITTURA LA MODIFICA DELLA LEGGE SUL NOSTRO ORDINAMENTO PROFESSIONALE !
SE VOLEVI OTTENERE UN PRIMO RISULTATO EFFICACE A BENEFICIO DELLA CATEGORIA E DELLA CHIAREZZA INTERPRETATIVA DELLE NOSTRE LEGGI DOVEVI INVECE SOLLECITARE IL PRESIDENTE DEL CNG A SPINGERE IL MINISTERO ALLA STESURA ED EMANAZIONE DEL REGOLAMETO DI APPLICAZIONE DELLA L. 339/90


Originariamente inviato da: Maniscalco
Apprendo che in una commissione ministeriale, costituita per dirimere la questione delle certificazioni sui laboratori, è presente D.Pingitore. Nel post del Collega Antonielli la Pingitore è qualificata "rappresentante ALI" ma ricoprendo pure l'incarico di Consigliere del CNG sarebbe lecito pensare che la sua presenza, in quella commissione, sia anche nella veste di rappresentante del CNG. La Collega dovrebbe fornire "ragguagli": ma non sarebbe più deontologicamente corretto che deve dare un "rapporto esauriente e dettagliato sull'andamento dei lavori della commisssione? Non è da ingenui pensare che la Pingitore partecipi a quelle riunioni se non per portare il contributo e gli interessi dell'Associazione che rappresenta? Non è anch'esso un "conflitto d'interessi"?


IN QUESTO PASSAGGIO SONO PIENAMENTE D’ACCORDO

Originariamente inviato da: Maniscalco
E che dire di quei Consiglieri, pubblici dipendenti, che concordano con le Amministrazioni dalle quali dipendono onorari convenzionali di miserrima entità che svilisce il decoro della professione e la dignità del Professionista? Non è, anche questo, un "conflitto d'interessi"?


IN QUESTO PASSAGGIO SONO PIENAMENTE D’ACCORDO E TI RIBADISCO CHE ABBIAMO GLI ELEMENTI PREVISTI DALL’ART. 17 e 18 DEL CODICE DEONTOLOGICO PER DENUNCIARE I CINESI DELLA GEOLOGIA. USIAMOLI! USALI!

Originariamente inviato da: Maniscalco
E' il sistema normativo che favorisce queste anomalie e nel quale prolifera un diffuso abusivismo che né il CNG né gli OO.RR. sono in grado di contrastare proprio in ragione del "conflitto d'interessi" nel quale si dibatte la Categoria e la situazione tale rimarrà fin quando nei Consigli la componente dei Liberi Professionisti sarà minoritaria e perciò ininfluente.


IN QUESTO PASSAGGIO NON SONO D’ACCORDO:
Il sistema normativo non favorisce nessuna anomalia se la stessa viene denunciata! Purtroppo quando però un collega libero professionista semplice come me denuncia per un qualsiasi motivo magari un altro professionista che appartiene ad una “casta superiore “(docenti, consiglieri ecc) il tutto viene semplicemente ins.…ops archiviato!
Però le attribuzioni e le competenze del Consiglio dell’Ordine sono chiare ed inequivocabili, poiché previste all’art. 9 della L. 112/63, e chi si rende complice di queste archiviazioni di denunce fatte dai colleghi può essere perseguito penalmente, secondo il mio avvocato, per omissione!


Originariamente inviato da: Maniscalco
La cronistoria che mi sono permesso di esporre e le susseguenti considerazioni vogliono essere anche la ragione della fondazione, nel 1978, del Sindacato quale struttura effettivamente rappresentativa e portatrice degli interessi economici, politici e sociali dei Liberi Professionisti. Interessi che sono particolari, esclusivi ed antitetici a quelli degli altri iscritti negli Ordini.


IN QUESTO PASSAGGIO NON SONO D’ACCORDO:
Se il tuo sindacato esprime questo tipo di concetti ancorati al vecchio modo d’intendere la geologia e la professione esso non rappresenta che solo una piccola parte dei professionisti, di sicuro non quelli LIBERI!

Originariamente inviato da: Maniscalco
Sono accettati i contributi di tutti.


TE HO LI CHIARAMENTE ESPOSTI SIA ADESSO MA ANCHE NELLE PAGINE PRECEDENTI CON IL SOSTEGNO, NON D’INTERPRETAZIONI DI COMODO, MA DELLE FONTI NORMATIVE .

Originariamente inviato da: Maniscalco

Andrea Maniscalco
Presidente del SINGEOP


Dott. Geologo Ivan SCARAVILLI
LIBERO PROFESSIONISTA

Iscritto: Oct 2002
Posts: 952
A
Member
*
Offline
Member
*
A
Iscritto: Oct 2002
Posts: 952
PER ANTONIO MENEGHINI:
Originariamente inviato da: Geoluna
La circolare 16/12/99 n.349/STC al punto 7 cita la seguente:
7. Durata e rinnovo della concessione.
La concessione, rilasciata dal servizio tecnico centrale su conforme parere del consiglio superiore dei lavori pubblici ha validita' triennale e puo' essere rinnovata alla scadenza.
L'istanza di rinnovo, corredata di tutta la documentazione di cui al punto 5, deve essere trasmessa, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione al servizio tecnico centrale che operera' i controlli necessari.
La mancata o incompleta presentazione dell'istanza e della documentazione entro tale termine comporta la decadenza della concessione alla scadenza naturale.


Dopo la sentenza TAR LAZIO nessuno più ha potuto rinnovare o richiedere concessione pertanto quelle precedentemente rilasciate sono andate, sia prima che anche dopo la sentenza TAR LAZIO, in naturale scadenza senza rinnovo tacito (come invece sostiene chi ce l'ha scaduta!). Dalla scadenza di tali concessioni ad oggi pertanto questi soggetti ex-certificati, non sostenuti da una concessione avente più validità, hanno compiuto esercizio abusivo della professione di geologo poichè hanno emesso certificazioni sui materiali geologici che sono oggetto della nostra attività professionale (Art 41 DPR 328/2001). Cosa da chiedere quanto meno risarcimento in sede civile per tutti quei laboratori che non avevano come direttore un geologo regolarmente iscritto. (art 41, comma 1, lett. r), DPR 328/2001).
Quanto meno il CNG doveva asssumere posizioni, volte al contrasto e alla repressione di queste attività abusive (art. 9 L. 112/63), il giorno stesso della sentenza TAR LAZIO ma vedo che se non spinto da me con la mia denuncia in questa direzione non si è fatto niente. Adesso su questa denuncia CNG chiede parere a ORGS, e ORGS chiede parere legale a CNG(il classico passa palla per aspettare il fischio dell'arbitro che concluda la partita), come se la norma dell'ordinamento professionale non è ben conosciuta dai nostri rappresentanti consiglieri (è come ammettere, in un certo senso, che mandiamo ai consigli alcune persone a rappresentarci le quali, a causa della loro scarsa conoscenza delle leggi sull'ordinamento professionale, vanno lì solo per riscaldare le sedie).
A proposito del parere legale...Presidente DE PAOLA, come tu t'informi, via telefono, chi sia io con gli amici colleghi, allo stesso modo m'informo io con te, su questo forum tramite egidio, ed in modo che tutti sappiano tutto:
A che punto stiamo con il parere legale? Quando poi l'avrò se sarà difforme da quello del mio legale faremo stabilire al GIUDICE quale sarà supportato dal sostegno normativo e quale quello supportato dalle contorte e superficiali interpretazioni.

Pagina 24 di 54 1 2 22 23 24 25 26 53 54

Moderated by  mccoy 

Link Copiato negli Appunti
Ultimi Post
Fucile sismico tipo Isotta
by Morpheus - 12/04/2024 14:33
Sonda inclinometrica
by GeolPeppe - 10/04/2024 17:40
Vendo PENETROMETRO PAGANI TG63 - 100
by Andrea Pozzi - 09/04/2024 11:38
Ricerca geologo per vendita prodotti per la geotermia
by Pancera Tubi - 02/04/2024 12:35
Strumentazione sismica Sara Instruments
by Francesco G - 02/04/2024 11:03
geologo rocciatore offresi
by AdrLof - 02/04/2024 07:24
Problemi su nuovo pozzo
by geovito - 28/03/2024 08:35
Statistiche del Forum
Forum36
Discussioni20,783
Post146,927
Membri17,854
Massimo Online1,780
Apr 8th, 2009
Nuovi Membri
gianluca91, CristianoCarabel, Francesco A., jacopoc86, Pancera Tubi
17,854 Utenti Registrati
Sponsor
www.geologi.it bar-2
bar-3

Per domande o commenti su questo sito Web info@geologi.it

Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.018s Queries: 36 (0.010s) Memory: 3.0454 MB (Peak: 3.2526 MB) Data Comp: Off Server Time: 2024-04-18 01:09:09 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS