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Autorità di vigilanza contratti pubblici:Deliberazione n. 20 del 23/02/2005 legge 109/94 Articoli 1, 17 - Codici 1.1, 17.3.3 Gli affidamenti relativi agli studi geologici e geognostici necessari per la compilazione dei progetti sono da considerare di competenza specifica del geologo. http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/NormativeDiSettore?portal:componentId=22922707&portal:type=render&portal:isSecure=false&idArticolo=367&action=listaMassimePubblichePerArticolo Qualcuno però ancora non vuole capire... http://www.associazionealig.it/alig/News/Lettera_Ministero_criteri_definizioni_Circolari.pdf Ricordo un post di qualcuno (.........) che a riguardo delle dimissioni delle Pingitore dal CNG le definiva (se ricordo bene) coerenti con una linea politica diretta alla tutela della professione. Quoto il documento del buon Scaravilli per memoria.
Ultima modifica di neworder; 18/10/2010 15:55.
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Come spesso ti accade ricordi male.
Sul post era scritto che le dimissioni di Quarta e della Pingitore erano collegati all'uscita della circolare del nazionale.
Mi sono permesso di dire che, per quanto ne sapevo, non era così e adesso aggiungo che non era così per il semplice fatto che il CNG, nonostante gli OORR avessero da anni esposto il problema e richiesto un intervento deciso, delle Prove Certificate, come direbbero dalle mie parti, non gliene fregava un belin.
Alla Pingitore, di cui non sono il difensore dato che si difende benissimo da sola, va dato atto che è l'unica, perché era all'interno della questione per altre ragioni lavorative, che forniva notizie (per noi preoccupanti, ma che al CNG non toccavano più di tanto) agli OORR durante gli incontri con il CNG.
Poi si può essere d'accordo o meno sulla sua posizione (e lei sa benissimo che su diverse cose ho opinioni diverse), ma mi sembrava corretto riportare le cose che mi risultavo avendo partecipato a tutte le riunioni congiunte CNG/OORR.
Saluti. Giuliano Antonielli
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Certo Giuliano, come spesso accade ricordo male...
Riprendo un tuo post di qualche giorno fa proprio sul caso dimissioni Quarta e Pingitore: "Avendo letto le lettere di dimissione, avendo parlato prima e dopo con chi ha lasciato e sapendo, per ragioni istituzionali, qualcosa in più, pur non potendo parlare a nome di chi si è dimesso, mi sono fatto l'idea, che può essere sbagliata per carità, che la ragione delle dimissioni è l'opposta di quella che viene qui ipotizzata. Pensate che se chi ha le redini del CNG avesse voluto prendere (o non prendere) una decisione o fare (o non fare) un cambiamento di rotta non poteva farlo in qualsiasi momento come ha sempre fatto?"
Da quanto scrivi deduco molte cose, intanto tenete la base sempre e comunque fuori dalle dinamiche politiche degli ordini e poi fai una affermazione che esprime un concetto molto chiaro, chi si è dimesso evidentemente non è riuscito ad imporre un certo cambiamento al CNG, sarà mica colpa della CIRCOLARE 318????? Se il non riuscito cambiamento va nella direzione delle certificazioni allora siamo veramente cotti.
Concludo, io ricordo molto bene ... e tu?
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Caro Neworder, come ti ho già detto tu puoi intenderla come vuoi. Io volente o nolente so più cose, dato il mio ruolo, di altri.
So che da alcuni anni negli OORR si discute della questione, so che più di 5 anni fa abbiamo prodotto un documento che poteva essere un buon punto di partenza, so che abbiamo cercato più volte di portare la discussione al CNG, so le risposte che ci sono state date, so che una circolare fatta in colposo ritardo non porterà a nessuna soluzione (era anni fa che si doveva muovere), so che la linea attuale del CNG è esattamente il contrario di quella che voi sperate ("è ora di finirla con i singoli professionisti con il singolo strumentino" tuonò il Presidente ad una riunione congiunta CNG OORR).
Poi, come ti ho già ripetuto fino alla nausea, se non mi credi, ci sarà qualcuno di cui ti fidi che partecipa alle riunioni CNG OORR: chiedi a lui. Saluti. Giuliano Antonielli
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Autorità di vigilanza contratti pubblici:Deliberazione n. 20 del 23/02/2005 legge 109/94 Articoli 1, 17 - Codici 1.1, 17.3.3 Gli affidamenti relativi agli studi geologici e geognostici necessari per la compilazione dei progetti sono da considerare di competenza specifica del geologo. http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/NormativeDiSettore?portal:componentId=22922707&portal:type=render&portal:isSecure=false&idArticolo=367&action=listaMassimePubblichePerArticolo Qualcuno però ancora non vuole capire... http://www.associazionealig.it/alig/News/Lettera_Ministero_criteri_definizioni_Circolari.pdf Ricordo un post di qualcuno (.........) che a riguardo delle dimissioni delle Pingitore dal CNG le definiva (se ricordo bene) coerenti con una linea politica diretta alla tutela della professione. Quoto il documento del buon Scaravilli per memoria. POLITICA DI CATEGORIA • Difesa e opposizione legale alle certificazioni ministeriali sulle indagini geotecniche e prove di laboratorio (Circ. Pres. 7618 STC e 7619 STC). Per essere coerenti quanto sopra è nel programma di GEOLOGITALIA.Un ringraziamento per chi vorrà sostenere le nostre idee Ivan Scaravilli
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c'è il topic apposito per CN, non fate come totò
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
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Sono state pubblicate sul sito del CSLP le nuove circolari ministeriali. www.cslp.itIvan Scaravilli
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Gentilmente qualcuno sà delle novità sui ricorsi delle indagini? I geni civili quale posizione hanno preso (principalmente in campania? GRAZIE a tutti
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Sembra nassuna!!! procede tutto come prima...
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Sono state pubblicate sul sito del CSLP le nuove circolari ministeriali. www.cslp.itIvan Scaravilli Chissà che fine faranno...  sentenza n. 137 del 25.1.2012 del TAR Puglia, Lecce: “7.1 Si rammenta al riguardo che, secondo l’art. 59, comma 2, del DPR n. 380 del 2001, ‘il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori (diversi ossia da quelli ufficiali quali istituti e facoltà universitarie) ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce’: è dunque evidente come il dato normativo primario, nell’individuare acanto ai laboratori ufficiali pure quelli autorizzati, si riferisca alle sole prove geotecniche, ossia di laboratorio, e non anche a quelle geognostiche, che si svolgono in situ. “7.2 Né un siffatto riferimento è chiaramente evincibile dall’art. 6.2.2. delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (norme tecniche previste dall’art. 52 del DPR n. 380 del 2001) … “7.3 In buona sostanza, la necessità di ottenere una specifica autorizzazione amministrativa per lo svolgimento di talune attività (indagini geognostiche e prove in sito) non trova radicamento in un dato normativo (primario o secondario) chiaro, espresso e inequivocabile.“Infatti, come correttamente evidenziato dall’autorità garante per la concorrenza ed il mercato (cfr. segnalazione AS834 in data 12 maggio 2011) l’autorizzazione all’espletamento di indagini geognostiche e prove in sito è stata introdotta soltanto “in via amministrativa”, ossia mediante la suddetta circolare n. 7619 del 2010 e dunque in assenza di una base normativa di riferimento.Base normativa che è invece tanto più necessaria ove soltanto si consideri che si tratterebbe, nella specie, di intervenire in chiave restrittiva su un segmento di mercato spiccatamente concorrenziale”.
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