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#73389 09/11/2009 10:56
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Nelle relazioni geologiche e/o in quelle sulla caratterizzazione del sottosuolo, è lecito fare riferimento ad un elenco di normative del tipo: ....la presente viene svolta in riferimento al
1) D.M. 11/03/88
2) D.P.R. 05/06/01 N. 328
3) D.M. 14/01/08
4) L.R. ....(quella della propria regione)

oppure bisogna citare solo il D.M. 14/01/08 ?

Hola y hasta luego!


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Non esiste regola, personalmente cito il DM 14/01/08
e la Circolare 617/2009, la L.R. va bene citarla se integra DM08 e Circ. (non è il caso dell'Abruzzo), il DM88 solo in zona 4 se viene attuata la deroga ex punto 2.7 DM08 (progettazione alle TA,la 328/01 non saprei, qual'è il punto che riterresti pertinente e che non compare nella più recente normativa?


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
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Originariamente inviato da: mccoy
Non esiste regola, personalmente cito il DM 14/01/08
e la Circolare 617/2009, la L.R. va bene citarla se integra DM08 e Circ. (non è il caso dell'Abruzzo), il DM88 solo in zona 4 se viene attuata la deroga ex punto 2.7 DM08 (progettazione alle TA,la 328/01 non saprei, qual'è il punto che riterresti pertinente e che non compare nella più recente normativa?

Quindi tu fai fare analisi per la caratterizzazione "sempre e solo" da laboratori certificati(che tralaltro il TAR a bocciato e quindi a voler essere pignoli attualmente sarebbe bloccata qualsiaisi progettazione)? Oppure chiami anche ditte non certificate perchè il geologo è gia competente per legge?.
Torniamo al punto:
1) Premesso che sono in zona 3, cito il DM 11/03/88 perchè l'ufficio tecnico comunale sostiene che è sempre in vigore anche se è entrata in vigore la nuova normativa (sarà).
2) Siccome al genio civile insistono che devono essere presenti le analisi e indagini fatte da laboratori certificati ed io ho fatto fare sondaggi e prove penetrometriche dalla ditta da cui mi servo sempre (non certificata ma con 30 anni di professionalità alle spalle) cito la 328/01 perchè Art. 41
(Attività professionali)
1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali:
........
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica;

e) le indagini e la relazione geotecnica;

3)cito la
L.R. 17 DICEMBRE 1996, N° 138 perchè: Art. 3.........
relazione geologica, ove prevista dalla vigente normativa, che evidenzi tra l'altro le condizioni geomorfologie del sito, la successione stratigrafica e le caratteristiche geotecniche dei terreni, nonché la presenza di acque sotterranee;
relazione geotecnica;
relazione sulle fondazioni;

Cito il DM 14/01/08 per ovvi motivi.

Richiedo: è legittimo e tutelante di quanto riportato nelle relazioni (ad esempio stratigrafia, caratterizzazione geotecnica del sottosuolo, categoria di suolo) o fra un pò dovrò mettere un'avvocato?

Hola y hasta luego!

Ultima modifica di galapagos; 09/11/2009 16:47.
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prova a datare le prove prima del luglio 09, si può???


michele conti
fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
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Quindi secondo te il DM 14/01/08 va in deroga a qualsiasi altra legge che regola e determina la professione del geologo. Ma tempo fa non c'è stato il rigetto del ricorso del CNG contro le NTC in quanto non sussisteva perchè le competenze del geologo erano chiare e ribadite da leggi tipo quelle di cui in precedenza?
Hola y hasta luego!
P.S.: il punto 1) naturalmente è solo a titolo di cronaca, io non cito il DM 11/03/88.
Hola y hasta luego!

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a parte la 11/03/88 cito le altre leggi per giustificare le indagini svolte visto e ripeto che il punto 6.2.2 delle NTC è chiaro. Nell'occasione riporto quanto l'estratto di un parere legale che ORG Umbria ha richiesto ed inviato agli uffici regionali e messo su un'altro post (a proposito perchè ci vai e dici come la pensi?)da Paolo Bartoccini:
.........
.......Ciò premesso, si rileva quanto segue:
A) le nuove norme tecniche (approvate con D.M. 14/01/2008 e cioè con fonte di rango sub-legislativo) non possono introdurre nell’ordinamento giuridico un obbligo limitativo della libera iniziativa economica, non previsto da norme di rango legislativo.
....................
In altri termini, con il punto 6.2.2 del D.M. 14/01/2008 (NTC08) è stato di fatto riproposto quanto previsto nella Circolare n. 349/99 (con l’unica differenza che si è passati dal regime concessorio a quello autorizzatorio), Circolare che tuttavia appena poche settimane dopo la pubblicazione in GU del D.M. 14/01/2008, è stata dichiarata illegittima ed annullata dalla giurisprudenza amministrativa sopra riportata, per tutte le ragioni sopra esposte.
B) Sotto altro profilo, l’art. 52, DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia), alla lett. c) sancisce che “le norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi, definiscono le indagini sui terreni e sulle rocce..............
...........
Le norme tecniche in materia di costruzioni contenute al punto 6.6.2 del D.M. 14/01/2008, tuttavia, non si limitano a “definire le indagini sui terreni e sulle rocce” (come gli imponeva la norma di legge primaria), ma si spingono ad individuare anche i soggetti che devono eseguirle e
certificarle (“Le indagini e le prove [geotecniche] devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. I laboratori su indicati fanno parte dell'elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture.”) e ciò in assenza di alcuna espressa autorizzazione legislativa a tale fine.
C) Oltre i sopra evidenziati profili di illegittimità, con l’entrata in vigore delle nuove norme tecniche di cui al D.M. 14/01/2008 (con decorrenza 1/07/2009):
- i laboratori “non autorizzati” (non iscritti nell’elenco di cui al punto 6.2.2 del suddetto D.M.)
non possono operare;
- le istruttorie relative alla richiesta autorizzazione dei laboratori sono ad oggi in totale stallo a
seguito dell’annullamento da parte del Tar Lazio della suddetta Circolare n. 349/99;
- i laboratori geognostici “autorizzati” alla data odierna sono circa 80 di cui appena 20 circa per
l’esecuzione di indagini geognostiche (settore “c”) e la distribuzione territoriale di tali laboratori evidenzia aree regionali nelle quali non sussiste neppure un laboratorio autorizzato per il settore “c” (Umbria, Liguria, Molise, Valle d’Aosta, Trentino);
- ad oggi non è stata emanata alcuna norma che regola il procedimento autorizzatorio del Ministero, né alcuna norma individua i requisiti per accedere alla qualifica di laboratorio “autorizzato”;
- in questo contesto, se è pur vero che il D.M. 14/01/2008 è entrato in vigore, il punto 6.2.2 appare di fatto assai difficilmente applicabile, con il concreto rischio di un blocco dell’attività di indagine geologica e geotecnica con ripercussioni sull’attività dei laboratori geotecnici dei settori “a” e “b” (laboratori di analisi e prove geotecniche di laboratorio su terre e rocce, di cui pochissimi certificati in Umbria), sull’attività delle ditte operanti nel settore “c” (sondaggi geognostici e prove in sito), ma anche e soprattutto sulle attività professionali di progettisti, ingegneri e geologi, nel rispetto delle norme vigenti...............

.............
--------------------
Visto il vuoto legislativo (a voler essere pignoli attualmente di fatto non si potrebbe depositare "nessun progetto e l'edilizia sarebbe bloccata") le norme da me citate (oltre il DM 14/01/08) servirebbero a ricordare che noi geologi siamo competenti ed autorizzati a caratterizzare un sito anche senza il laboratorio certificato.
Pertanto ti rinnovo la domanda, tu cosa ne pensi o fai fare indagini solo a laboratori certificati?
Hola y hasta luego!


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