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Ciao Duccio, non sono una giurista ma un Geologo quindi mi perdonerete, ma ho chiaro che l’annullamento se attuato ha efficacia retroattiva (ex tunc) poiché l’atto amministrativo o "Documento Normativo" annullato si considera come mai emanato. La retroattività si spiega con il fatto che il vizio invalidante è coevo all’emanazione dell’atto e l'atto amministrativo in questione è il "DM 14 gennaio 2008, relativamente al punto 6.2.2"...quindi tutto il "documento" può essere affetto da vizio invalidante e quindi revisionabile come lo è stato negli anni scorsi.
A tal proposito, secondo me forse bisognerebbe dare attenzione alla procedure di INVALIDITA' DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO per cui la giurisprudenza è forse più efficace!
Infatti, esiste in ambito di diritto amministrativo un’ulteriore invalidità materiale relativa al contenuto dei documenti amministrativi emessi dalla Pubblica Amministrazione che sono materialmente considerati invalidi, se coincidono con i vizi materiali, previsti dall’art. 26 del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054 ( T.U. delle leggi del Consiglio di Stato) nelle tre categorie di “eccesso di potere”, “incompetenza” e “violazione della legge ”.

L’eccesso di potere è la figura più importante fra i vizi di legittimità degli atti amministrativi.
Da quanto riportato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato l’eccesso di potere s’identifica come “scorrettezza in una scelta discrezionale” della P.A.

Le figure sintomatiche di questa scorrettezza sono le seguenti: “sviamento di potere”, “travisamento ed erronea valutazione dei fatti”, “illogicità o contradditorieta’ dell’atto”, “contradditorieta’ fra più atti”, “inosservanza delle circolari”.

La nostra categoria nell'attuazione del NTC08 è soggetta all'interpretazione discrezionale degli atti normativi da parte della P.A.!
Quindi, si potrebbe valutare di percorrere anche la strada dell'Invalidità dei contenuti del Documento Amministrativo!
Saluti


Rita Lalla

"Abitua il tuo intelletto al dubbio e il tuo cuore alla tolleranza." (G.C. Lichtenberg)
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concordo con cascone ovviamente.

Ultima modifica di Duccio Ivo Platone; 05/12/2009 09:59.

Duccio

"Unum scio, nihil scire"
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Ci vuole Pazienza e perseveranza ma anche molta buona educazione!


Rita Lalla

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Perchè non approfittiamo per incontrarci e per parlarne al prossimo incontro promosso dall'ORG Campania ad Avellino il prossimo 16/12/09 prorpio sulle NTC http://www.geologi.it/campania/corsi/Norme-Tecniche-per-le-Costruzioni_AV.htm.

Visto che in quell'occasione ci sono anche alcuni funzionari del settore della Regione Campania direttamente interessato alla questione in oggetto.
Comunque complimenti per l'iniziativa. Bravo Alessandro.

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cascone Offline OP
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Originariamente inviato da: Rilla

La retroattività si spiega con il fatto che il vizio invalidante è coevo all’emanazione dell’atto e l'atto amministrativo in questione è il "DM 14 gennaio 2008


si confondono gli effetti, certi e consolidati dalla giurisprudenza (ritiro ex tunc), di un annullamento su atti impugnati ed accolti "specificamente individuati nel disposito della sentenza" con atti non conseguenti (DM 14 gennaio 2008)

Originariamente inviato da: Rilla

secondo me forse bisognerebbe dare attenzione alla procedure di INVALIDITA' DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO per cui la giurisprudenza è forse più efficace!


non la giurisprudenza ma la giurisdizione, ma non per le motivazioni di cui sopra

faccio presente che il R.D. 1054/1924 dispone che: "Art.26. - [i]1. Spetta al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, contro atti e provvedimenti di un'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse d'individui o di enti morali giuridici; quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, né si tratti di materia spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali."


Un Ordine professionale è un collegio speciale, quindi il ricorso dovrebbe esser presentato non davanti al CdS ma davanti alle Corte di Cassazione, credo, anche io sono un Geologo e non un giurista wink


Originariamente inviato da: Rilla

La nostra categoria nell'attuazione del NTC08 è soggetta all'interpretazione discrezionale degli atti normativi da parte della P.A.!
Quindi, si potrebbe valutare di percorrere anche la strada dell'Invalidità dei contenuti del Documento Amministrativo!


l'interpretazione discrezionale non spetta alla nostra categoria ma eventualmente agli uffici dei GGCC che potrebbero tranquillamente disapplicare il punto 6.2.2 non avendo questo alcun valore nè forza di legge tenendo conto che l'art. 59 del DPR 380/01 non obbliga alcunchè come ho argomentato nella mia lettera.

cara Rilla, se rileggi con attenzione i miei post, mettendo da parte la (eventuale) coda di paglia, ti accorgerai non solo (probabilmente) che la buona educazione non è mancata ma che il suggerimento datoti voleva essere un consiglio spassionato e soprattutto volto a non confondere le acque di per sè già molto agitate.


Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)
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Mah???....Ribadisco che non ho competenze legali e penso che il ricorso vada di certo presentato al TAR e se la sentenza del TAR fosse sfavorevole si dovrebbe ripresentare al CdS...Comunque, sostengo che confrontarsi (senza pensare alle fritture miste o code di paglia) visto che non siamo giuristi, a volte serve per capire meglio l'azione più efficace da perseguire non per far confusione o agitare le acque...bensì per fornire maggiore chiarezza!!!
Ad maiora semper


Rita Lalla

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Ultima modifica di nevio; 05/12/2009 17:35.
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quarda che il buon senso non è mai passato sulla testa dei legislatori o presunti tali che hanno redatto sta legge (se sono solo non dotati di buon senso)


michele conti
fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
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[u][font:Arial Black][b][u][u][b][u][b]INDAGINI E PROVE CERTIFICATE DAI LABORATORI DI CUI ALL'ART. 59 DEL D.P.R. 6.6.2001, N. 380 IL CUI ELENCO E' DEPOSITATO PRESSO IL SERVIZIO TECNICO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE[/b][/u][/b][/u][/font][/b][/u][/u]
______________________________________________________________

font:Verdana]
Originariamente inviato da: nevio
Ritengo assolutamente valide la protesta e le argomentazioni addotte da Cascone in merito alla certificazione di alcune indagini geognostiche, tipo sondaggi, prove penetrometriche statiche o dinamiche, SCPT ecc. Aggiungo che per esperienza pluridecennale mi risulta che spesso i titolari di tali imprese di indagini geognostiche, molte volte iscritti all'albo nazionale per la categoria specifica o alla camera di commercio, e quindi autorizzati, tempo addietro gestivano quelle piccole imprese artigianali che rispondevano alle gare dei comuni per effettuare pozzi per acqua, senza alcuna competenza specifica. I comuni, infatti, dopo aver espletato la gara d'appalto per un pozzo o per un capitolato d'appalto di indagini geognostiche nominavano direttore dei lavori un geologo. Non capisco quindi lo spirito della normativa che impone al geologo l'obbligo di allegare alla relazione sulla modellazione geologica, geotecnica e sulla pericolosità sismica del sito in merito al D.M.14.01.2008 la certificazione di un'impresa o di un laboratorio autorizzati dal Ministero ad eseguire le indagini. Non è più giusto che un geologo, che ha sempre svolto tale tipo di lavoro, in mancanza di attrezzature idonee, possa commissionare tale tipo di indagini ad un'impresa, anche se non autorizzata, sotto la propria direzione ? Mi sembra strano come gli OO.RR. ed il C.N.G. non abbiano già provveduto a protestare energicamente e ad interpellare la base per proporre immediatamente un ricorso al T.A.R. ed al C.D.S., se necessario !!![/font]

NEVIO DE TOMMASO

Ultima modifica di nevio; 05/12/2009 18:55.
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