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#76760 18/01/2010 12:02
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qualcuno di voi mi saprebbe dire come comportarsi nel caso si voglia riutilizzare, nello stesso cantiere o fuori dal cantiere, per dei rilevati stradali e/o altro uso, del materiale misto ghiaioso di piazzali di stoccaggio? Trattasi nello specifico di ballast ferroviario e misto ghiaioso-terroso..Quello che chiedo è: si può prevedere di riutilizzarlo? quali e quante analisi si devono fare? Grazie!

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Originariamente inviato da: margherita
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qualcuno di voi mi saprebbe dire come comportarsi nel caso si voglia riutilizzare, nello stesso cantiere o fuori dal cantiere, per dei rilevati stradali e/o altro uso, del materiale misto ghiaioso di piazzali di stoccaggio? Trattasi nello specifico di ballast ferroviario e misto ghiaioso-terroso..Quello che chiedo è: si può prevedere di riutilizzarlo? quali e quante analisi si devono fare? Grazie!


La risposta è semplice:
1) No, non puoi riutilizzarlo tal quale, è un rifiuto. Il materiale deve obbligatoriamente passare da un impianto di recupero (anche mobile in cantiere)
2) le analisi da effettuare sono quelle per un rifiuto, ovvero una caratterizzazione tal quale (pH, DR 105°, metalli pesanti - almeno i sei principali-, idrocarburi C>12 e C<12). Fai anche attenzione in quanto spesto per il ballast venivano utilizzati inerti provenienti da cave in "rocce verdi" (ofioliti) e quindi con probabile presenza di amianto. Ti conviene ricercare anche quello.
Poi devi effettuare il test di cessione. Questo test serve per capire la "cessione" delle sostanze a contatto con l'acqua (ovvero l'effetto della pioggia sulla discarica e quindi sul percolato). Ce ne sono di due tipi:
a) Un Test ai sensi del D.M. 3/8/2005 per il conferimento a discarica
b) un Test ai sensi del D.M. 5/2/1998 (aggiornato al DM 186/2006) per il conferimento a recupero.
Dipende dai risultati dell'analisi tal quale.

Ciao
Massimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
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ma le analisi devono essere fatte prima o dopo il recupero/macinazione e sul tipo e quantità chi deve decidere? il committente o la ditta che produce il riciclato? grazie 1000 per l'aiuto smile

Ultima modifica di margherita; 19/01/2010 13:44.
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Le analisi vanno fatte prima. Per il campionamento ti conviene farlo fare direttamente dal laboratorio incaricato ed evitare, quindi, di portare direttamente te i campioni in laboratorio (ciò serve anche per deresponsabilizzarsi)

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Anche tu concordi sull'impossibilità di un suo riutilizzo TQ? Perchè materiali riportati non possono rientrare nell'accezione dell'art 186 del d lgs 152/06 come sottoprodotti ed essere pertanto riutilizzati se rispondono a tutti i commi dettati dal suddetto articolo? E poi se il materiale ha diametro superiore ai 2 mm si può evitare di fare analisi come riportato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 2/5/06?

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Margherita.... mi sembra che tu abbia un po di confusione in testa.

Originariamente inviato da: margherita
Anche tu concordi sull'impossibilità di un suo riutilizzo TQ?

Quel materiale E' UN RIFIUTO, quindi il suo riutilizzo tal quale non è consentito.
Definizione di rifiuto (Art. 183 comma 1 lett. a):
qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte IV del presente decreto e di cui il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi


Originariamente inviato da: margherita
Perchè materiali riportati non possono rientrare nell'accezione dell'art 186 del d lgs 152/06 come sottoprodotti ed essere pertanto riutilizzati se rispondono a tutti i commi dettati dal suddetto articolo?

Semplicemente perchè non possono essere considerati sottoprodotti.
Definizione di sottoprodotto (Art. 183 comma 1 lett. p):
sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
1.siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
2.il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
3.soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
4.non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
5.abbiano un valore economico di mercato.


Inoltre la fattispecie di rifiuto (CER 17.05.08) rientra nella categoria di recupero di cui al D.M. 5/2/1998 (aggiornato al DM 186/2006) Allegato 1 suballegato 1 al punto 7.11

L'art. 186, invece, riguarda la gestione delle "terre e rocce da scavo" per le quali si deve intendere un materiale originato dall'attività di scavo di terreni vergini dove sono assenti, frammenti o frazioni di materiali inerti di origine antropica (detriti, macerie, frammenti di laterizi etc.)..... non mi sembra sia il tuo caso.

Originariamente inviato da: margherita
E poi se il materiale ha diametro superiore ai 2 mm si può evitare di fare analisi come riportato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 2/5/06?

La normativa non dice questo, fai confusione tra il Titolo IV (Rifiuti) ed il Titolo V (Bonifiche siti contaminati) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Infatti per la verifica della matrice solida ai sensi del titolo V (bonifiche) si esclude, tramite vagliatura del sedimento in cantiere, la frazione superiore a 2mm.
Differentemente se si opera nel Titolo IV, ovvero caratterizzazione rifiuti, IL MATERIALE NON VA ASSOLUTAMENTE VAGLIATO, MA VA CAMPIONATO TAL QUALE!!

Cercate di non improvvisarvi, vi ricordo che:
1.il produttore/detentore è responsabile della classificazione e del corretto invio a recupero o smaltimento dei propri rifiuti (art. 188 D. Lgs. 152/2006).
2.la gestione dei rifiuti in maniera non conforme alla normativa vigente corrisponde a gestione illecita dei rifiuti che è un reato penale.

Massimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
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Hai ragione..ho un pò di confusione in testa perchè ho appena iniziato ad occuparmi dell'argomento e, anche grazie ai vostri suggerimenti, cerco di acquisire un pò di esperienza..in un campo dove c'è cmq tanta confusione e dove ho già visto trattare, tra l'altro d'accordo con ARPA, dei riporti antropici facendo riferimento all'art 186...ecco il perchè dei miei dubbi e del cercare di fare maggiore chiarezza. Tu dici: "L'art. 186, invece, riguarda la gestione delle "terre e rocce da scavo" per le quali si deve intendere un materiale originato dall'attività di scavo di terreni vergini dove sono assenti, frammenti o frazioni di materiali inerti di origine antropica (detriti, macerie, frammenti di laterizi etc.)..... non mi sembra sia il tuo caso" Io non ha frammenti antropici di nessun tipo: no cls, no asfalto, no laterizi nulla solo ghiaia e terra ecco perchè mi è sorto il dubbio dell'applicabilità del 186. Mi chiedevo dove fosse scritto che le terre e rocce da scavo sono da intendersi solo come materiali naturali! L'ho trovato scritto nell'art 185 ma non nel 186...da qui la mia confusione. Infine sul metodo di campionamento io facevo riferimento al vecchio art 186, comma 3...sorry...cmq grazie mille per tutte le dritte!!!non ci improvvisiamo...cerchiamo di capire...

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Spezzo una lancia a favore di Margherita.

Dove è scritto che le terre e rocce da scavo sono da intendersi solo come materiali naturali?

Ok, se ci sono laterizi, asfalto ecc., siamo d'accordo ma nel suo caso proverei a proporre l'applicazione dell'art. 186.

Si tratta comunque di "terre" e provengono da attività di scavo...

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da come la vedo io le terre e rocce da scavo devono provenire da azioni di scavo.

i cumuli di piazzali di stoccaggio, di per se quindi già scavati ed accumulati - usati, non si scavano, si spostano

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Originariamente inviato da: riccardo
da come la vedo io le terre e rocce da scavo devono provenire da azioni di scavo.

i cumuli di piazzali di stoccaggio, di per se quindi già scavati ed accumulati - usati, non si scavano, si spostano


Infatti, il materiale già scavato non in regime dell'art. 186 E' UN RIFIUTO!

Come Commissione Terre e rocce da scavo dell'Ordine dei Geologi della Toscana abbiamo prodotto questo documento:
http://www.geologitoscana.net/Documentaz...20Commscavo.pdf

Ciao
Massimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
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