Interessante sentenza quella che ho potuto leggere sul bollettino Geologi che mi è stato recapitato oggi.
La sentenza del Consiglio di Stato n° 5666 del settembre 2009 indica alcuni elementi molto importanti. Che nessuna Pubblica Amministrazione ha poteri di discrezionalità circa il decidere se la relazione geologica serve o no. Che inoltre, e a maggior ragione, non hanno poteri di discrezionalità i professionisti diversi dal geologo che non possono, a meno di essere denunciabili per esercizio abusivo della professione, valutare se acquisire o meno la relazione, o anche effettuare valutazioni di idoneità seppure correlate a precedenti elaborati o a criteri di “adiacenza territoriale”.
Ne deriva che in primis è ovviamente la normativa vigente a decidere sulle basi delle previsioni in essa contenute ma nello stesso tempo è il solo professionista geologo a potere e dover valutare se è necessaria l'acquisizione della relazione geologica ed effettuare qualsiasi valutazione circa l'idoneità di elaborati esistenti che devono sempre essere specifici per il progetto ed attuali.
Vale la pena ricordarsi di questa importantissima sentenza nella nostra pratica professionale.