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OP
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Recentemente mi è capitato di vedere una mia relazione geologica eseguita 5 anni or sono per una vasca di laminazione, fotocopiata e utilizzata cambiando la copertina con le indicazioni di relazione geologica-geotecnica che è stata allegata al "Piano regolatore cimiteriale". L'architetto che l'ha redatta furbescamente ha inserito una pagina introduttiva con titolo RELAZIONE GEOLOGICA e scritto di seguito: Si fa riferimento alla relazione geologica redatta per la limitrofa vasca di laminazione nelle vicinanze del cimitero. I dati principali confermano che: -la falda si trova a profondità superiori a 30m e non sono presenti falde più superficiali; -il terreno è caratterizzato da ghiaie sabbiose con preenza di limi e argille.
Al di la delle questioni legate al diritto esclusivo degli elaborati (vedi c.c.), del quale il tecnico se n'è altamente infischiato, non vi pare vi siano anche questioni delle quali il mio ordine regionale debba essere informato?
Se non erro per ciascun cimitero preliminarmente alla redazione del piano regolatore cimiteriale occore una relazione geologica-geotecnica di ciascuno dei cimiteri ricadenti nel territorio comunale.....il comune in oggetto non ne è dotato in quanto il cimitero è centenario.......peraltro leggendo il piano cimiteriale è prevista una nuova area di ampliamento.........
......poteva un architetto addurre considerazioni di carattere geologico e idrogeologico pur utilizzando una relazione eseguita con scopi completamente differenti?
Inoltre la mia relazione non presenta indicazioni circa il rischio sismico in quanto redatta a suo tempo senza considerazioni particolari dato che era da poco stata classificata in zona 3 e ci si trovava nel periodo buio pre-D.M.14/09/05....
....nel frattempo a livello normativo nazionale e regionale (Lombardia).....un po' di acqua è passata sotto i ponti.....
...un cimitero a mio avviso è identificabile tra gli “EDIFICI ED OPERE RILEVANTI” della d.d.g.r. LOmbardia 14964/03 “Disposizioni preliminari per l’attuazione dell’OPCM n. 3274/03” in quanto ricompreso in “Categorie di edifici e di opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso", e quindi: " e) Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al commercio suscettibili di grande affollamento, ai fini della applicazione della D.D.U.O. 19904/03.” Inoltre, i manufatti a sistema di tumulazione che si realizzano nel cimitero devono osservare le disposizioni per la realizzazione di costruzioni in zona sismica, per effetto di quanto specificato al paragrafo 1 dei requisiti generali stabiliti dall’allegato 2 (di cui all’art. 16, comma 5) del Reg. reg.le 6/04 (nelle altre Regioni, per quanto stabilito al comma 4 dell’art. 76 del D.P.R. 285/90).
Aspetto Vs consigli e commenti........
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se va in Provincia (lombardia) ci deve essere l'asseverazione del geologo, il riferimento alla fattibilità del PGT o PRG, la relazione sismica, il rispetto della LR 12 ed aggiornamenti e delle leggi di polizia cimiteriale sui terreni di inumazione e deve essere riferita (NTC) allo specifico lavoro. c'è una palese scorrettezza e una non rispondenza alle leggi segnala all'ordine subito questa situazione
quando mi capita chiedo la firma in originale e la dichiarazione di estendibilità se possibile e se l'opera è modesta a firma del geologo che ha redatto la relazione così i "furbetti" fanno la figura che si meritano
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
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DPR n 803 per le zone cimiteriali artt 56 e 60
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
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Iscritto: Mar 2009
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CrOltrre ai suggetimenti già indicati, credo che tu sia nella condizione di denunciare l'architetto per plagio e per esercizio abusivo della professione. Inoltre, visto che ha utilizzato un tuo elaborato per fini differenti da quelli per il quale era stato redatto puoi benissimo farti pagare le spettanze (a parcella). Per la procedura operativa,ovviamente devi consultare un legale,ma al posto tuo io agirei. Se ne colpisce uno e se ne educano 100, un tempo si diceva
Non si dicono mai tante bugie quante se ne dicono prima delle elezioni, durante una guerra e dopo la caccia. (Otto von Bismarck)
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Iscritto: Jul 2010
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OP
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Grazie dei consigli.....per il momento mi accontento di farlo sapere al mio ordine.
..il geotecnico, a differenza dello strutturista, è costretto a utilizzare i materiali che rinviene in sito e ha solo possibilità relativamente limitate di migliorarne le caratteristiche meccaniche...
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Iscritto: Jan 2008
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Circolare esplicativa del C.S.LL.PP. n° 617/2009: Paragrafo C6.2.1: CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL SITO ................ Lo studio geologico deve definire, con preciso riferimento al progetto, i lineamenti geomorfologici della zona nonché gli eventuali processi morfologici ed i dissesti in atto o potenziali e la loro tendenza evolutiva, la successione litostratigrafica locale, con la descrizione della natura e della distribuzione spaziale dei litotipi, del loro stato di alterazione e fratturazione e della loro degradabilità; inoltre, deve illustrare i caratteri geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di discontinuità e fornire lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea..............................
"PRECISO RIFERIMENTO AL PROGETTO" SI INTENDE IL PROGETTO IN ESAME NON UN ALTRO PROGETTO, CHI FA CIO' INFRANGE LE NORME
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Cari colleghi, è sempre lo stesso problema. Se trattasi di incarico pubblico, la relazione geologica non può essere subappaltata e pertanto non poteva essere conferito incarico da alcun architetto ad alcun collega (determina AA.VV.LL.PP. n°3 del 2002). Tutto ciò premesso, la violazione di legge è da imputare al RUP, il primo per il motivo di cui sopra, in quanto seppur con atto falso, ha accettato una prestazione in subappalto ed in secondo luogo per perchè l'elaborato non è conforme ... chi approverà il piano cimiteriale? Segnalazione all'Ordine, all'Autorità di Vigilanza, all'Osservatorio Regionale sui LL.PP., all'ordine del tecnico. Si rischia fino a tre anni, mi pare, di interdizione da incarichi di RUP ... e non è poco
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Mi associo alla consoderazione di Ugo aggiungendo che la non subappaltabilità della relazione geologica è sancita da: n. 1 sentenza del consiglio di stato n. 9 sentenze del tar di varie regioni n. 2 determine dell'Autorità LLPP n. 1 legge n. 1 decreto legislativo Il tutto è scaricabile dal sito www.ordinenazionalegeologi.it.Proprio stamattina ho avuto un diverbio con un arch. tecnico comunale il quale asseriva che per il progetto di una condotta idrica (ex novo) non occorre la relazione geologica. Dovreste vedere come si è sgonfiato quando gli ho trasmesso, a mezzo PEC, il DM LLPP 12/12/1985, che prevede espressamente la relazione geologica (io preferisco dire studio geologico, ma la sostanza non cambia)!! L'impressione,amarissima, è che molti tecnici comunali non conoscano le norme e che continuino a fare come hanno sempre fatto, finchè qualcuno rintuzza il loro modus operandi.
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Lombardia Il Rr 1/2007 ha modificato il Rr 6/2004.
Tra le modifiche è stato tolto l'obbligo della relazione geologica da allegare al piano cimiteriale (che non è un progetto di OP, ma strumento di pianificazione) (art. 1 comma 1 lettera p) del Rr 1/2007)
La relazione geologica-geotecnica resta comunque obbligatoria nel progetto di ampliamento del cimitero (progetto di opera pubblica).
A presto.
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nonostante ciò in lombardia per i piani cimiteriali il geologo lo chiamano sempre anche perchè, se è prevista l'inumazione, vige ancora la legge di polizia cimiteriale per la composizione granulometrica del terreno e sono "soldi" i mescolamenti
Ultima modifica di michelec; 06/04/2011 17:04.
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
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