per opportuna conoscenza si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10-12-2010 (Suppl. ordinario n. 269) è stato pubblicato il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 - Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (10G0235), a modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06 (Testo Unico in materia Ambientale). Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2010 BUON NATALE A TUTTI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a me non sembra che cambi molto la sostanza...a parte aver scritto chiaramente che un sottoprodotto non è un rifiuto ed avere cambiato un pò la definizione di sottoprodotto, aver scritto chiaramente che solo se naturale un terreno scavato e portato via può seguire anche la strada del sottoprodotto, l'art 186 è rimasto quasi del tutto uguale perciò se si decide di riutilizzare un materiale naturale scavato in un'altro cantiere è sempre necessario dimostrare con un piano scavi tutte le condizoni previste nei vari commi e lettere...o no? avete notato qualcosa di diverso?
da una prima lettura mi sembra che il nuovo decreto semplifica e non di poco la procedura di gestione delle terre e rocce da scavo. fino ad oggi, per poter riutilizzarle secondo l'art.186 bisognava dimostrare che fossero sottoprodotti e in più bisognava rispettare tutti i criteri previsti dall'art.186 lett. a-g. (prima solo l'industria poteva beneficiare del privilegio di poter utilizzare nel loro ciclo produttivo i terreni come sottoprodotti e non oso immaginare con cosa siano stati fatti i piatti di ceramica di casa mia...)
Rileggendo il decreto però mi sorgono 2 dubbi relativi alle modifiche agli art 184 comma 1 lett b ed all'art 185 comma 4. Il primo vorrebbe dire che i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo sono interpretabili anche come sottoprodotti e perciò non sono più rifiuti se rispondono a tutti i requisiti dell'art 184-bis? Detriti, demolizioni, piazzali etc se scavati o prodotti in fase di costruzione sono perciò interpretabili come sottoprodotti ed essere riutilizzati senza autorizzazione?!?!? e poi cosa vuol dire il comma 4 art 185 "devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli...'"prima li devo considerare rifiuti, poi sottoprodotti, quindi cessare di essere un rifiuto?!?! e poi rispondendo a canale 66 l'art 186 è rimasto invariato quindi si deve ancora dimostrare tutto quanto richiesto dall'art 186 se le voglio riutilizzare per reinterri, riempimenti, rimodellazionie rilevati...o no?
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).