Credimi, ma ancora non comprendo, sono di coccio.

Quanto enunciato da te si riferisce alle società di ingegneria la cui attività è la seguente: dopo le modifiche introdotte dalla legge 166 dell'1 agosto 2002 ("legge Lunardi"), l'oggetto dell'attività delle società di ingegneria è l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
Per quanto riguarda il contributo integrativo, è previsto che esso si applichi, con riferimento ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali, qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti, per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 7, comma 1, lettera i), della Legge n. 166/2002.
Come ricorda l'Agenzia delle entrate nella risoluzione 56/E/2006, quindi, la costituzione di società di ingegneria necessita in ultima analisi la verifica contestuale di due presupposti:
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[*]- un presupposto soggettivo, fondato sulla costituzione in forma di società di capitali, di cui ai capi V (società per azioni), VI (società in accomandita per azioni) e VII (società a responsabilità limitata) del titolo V del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 17 in commento e che, quindi, non configurino "società tra professionisti";
[*]- un presupposto oggettivo, relativo all'avere per oggetto sociale lo svolgimento di una delle attività professionali in precedenza elencate.
Tu invece ti riferisci a società di servizi utilizzando riferimenti normativi validi per le società di ingegneria.
Le società di servizi possono essere prive di Direttore Tecnico, in quanto forniscono un servizio (d'impresa) e non svolgono attività ingegneristiche.
Anche io sono di coccio, e non riesco a capire perché ti ostini ancora a parlare di società di servizi che possono essere prive di Direttore Tecnico, quando quì si sta parlando del fatto che le stesse società di servizi, certificate dal Ministero, potrebbero produrre anche la relazione geologica come vuol far passare il bando della IAS s.p.a. E se questo avverrà, noi geologi ci ritroveremo in un angolo ad elemosinare qualcosa per sopravvivere.
Per spiegarlo "terra terra" i geologi hanno un Decreto del Presidente della Repubblica (DPR 328/01) che all'art 41 enuncia tutto ciò che può fare un geologo:
1. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma 2, in particolare le attivita' implicanti assunzioni di responsabilita' di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonche' le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attivita', anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali:
a) il rilevamento e la elaborazione di cartogafie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);
b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosita' geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante
la costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica;
d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale compresa la relativa programmazione, progettazione e direzione dei lavori; l'analisi, la gestione e il recupero dei siti estrattivi dimessi;
e) le indagini e la relazione geotecnica;
f) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali per gli aspetti geologici, e le attivita' geologiche relative alla loro conservazione;
g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonche' per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gesione dei predetti strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali;
h) gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici;
i) rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; il Telerilevamento e i Sistemi Informativi Territoriali (SIT);
l) le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione dei materiali geologici;
m) le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni finalizzate a valutazioni di uso del territorio;
n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilita' a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; l'individuazione e la
definizione degli interventi di mitigazione dei rischi;
o) il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili limitatamente agli aspetti geologici;
p) la funzione di Direttore responsabile in tutte le attivita' estrattive a cielo aperto, in sotterraneo, in mare;
q) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche e geochimiche;
r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici;
s) le attivita' di ricerca.
2. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le attivita' di acquisizione e rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con metodi diretti e indiretti, quali:
a) il rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e tematiche di base anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);
b) il rilevamento degli elementi che concorrono alla individuazione della pericolosita' geologica e ambientale ai fini della mitigazione dei rischi, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici finalizzate alla redazione della relazione tecnico geologica;
d) il reperimento e la valutazione delle georisorse comprese quelle idriche;
e) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali limitatamente agli aspetti geologici;
f) i rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;
g) gli studi d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) limitatamente agli aspetti geologici;
h) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali;
i) le analisi dei materiali geologici;
l) le esecuzioni di indagini geopedologiche e la relativa rappresentazione cartografica;
m) la funzione di Direttore responsabile nelle attivita' estrattive con ridotto numero di addetti;
n) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche.
Così è più chiaro.
Invece oggi, qualcuno vorrebbe forzare le cose e far si che le imprese certificate non solo facciano quello che è nel nostro DNA ma quasi quasi potrebbero incominciare a fare anche qualche relazione geologica. E ti ricordo infine, visto che sei siciliano come me, che nel nostro tariffario regionale dei lavori pubblici alla voce 20.2.14 è già contempleta "la certificazione della colonna stratigrafica". Aspettiamoci nel prossimo tariffario la voce per le imprese: "certificazione relazione geologica"
Saluti
Giuseppe Astuti