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Caro Yoda, io penso che le centinaia di piccole imprese prive di geologo al loro interno a cui tu fai riferimento, dovrebbero immediatamente avere almeno il buon gusto di assumere un Direttore Tecnico Geologo

Continuamo a confondere impresa da attività professionale: il Direttore Tecnico è la figura professionale obbligatoria prevista negli studi di ingegneria ... non c'entra nulla con le imprese di perforazione che possono essere costituite da soci non iscritti all'albo dei geologi ...


Sei male informato. Studiati la legge 112/63 ed art. 41 DPR 328/2001.
Mentre ci sei ripassati anche il capo IV (art. 90 e segg.) del D.lgs 163/2006
Fai anche attenzione che nell'allegato II A al D.lgs 163/2006 vi è la categoria 12 (SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA) in cui rientrano i seguenti codici:

71351000-3 Servizi di prospezione geologica, geofisica e altri servizi di prospezione scientifica
71351100-4 Servizi di preparazione e analisi di prove di carotaggio
71351200-5 Servizi di consulenza geologica e geofisica
71351500-8 Servizi di investigazione del terreno
71351710-3 Servizi di prospezione geofisica
71351730-9 Servizi di prospezione geologica
71351910-5 Servizi geologici
71351912-9 Servizi geologici stratigrafici
71351913-6 Servizi geologici esplorativi
71352000-0 Servizi di prospezione sotterranea
71352110-4 Servizi di rilievo sismografico
71352120-7 Servizi di acquisizione di dati sismici
71352140-3 Servizi di elaborazione sismica
71510000-6 Servizi di investigazione di sito
71600000-4 Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza
71630000-3 Servizi di ispezione e collaudo tecnici
71631400-4 Servizi di ispezione tecnica di opere di ingegneria
71632200-9 Servizi di collaudo non distruttivo
71900000-7 Servizi di laboratorio




Hai ancora voglia di parlare d'imprese di perforazione (rectius di sondaggi) che possono essere costituite da soci non iscritti all'albo dei geologi ?

Ivan, la tua capacità di dare risposte documentate è fondamentale per la categoria...Alle prossime elezioni avrai il mio voto ed il mio sostegno.
Giuseppe Astuti

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Non sarebbe corretto tra l'altro che le "imprese abusive" (ce ne sono tante e ti assicuro che qualcuna con i sondaggi fattura anche qualche milioncino di euro l'anno) si mettessero in regola assumendo direttori tecnici geologi iscritti all'albo?
Vogliamo lasciare ancora questi fatturati esorbitanti nelle sole mani di pochi abusivi e vogliamo anche farci derubare di una congrua pensione professionale?

Aiutami a capire: è obbligo da parte delle imprese avere la figura del Direttore tecnico abilitato alla professione di geologo?
Cosa dovrebbe firmare?
Te lo chiedo perchè è evidente che hai approfondito questi argomenti. Potresti, come fai sempre, indicarmi i riferimenti normativi?


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Non sarebbe corretto tra l'altro che le "imprese abusive" (ce ne sono tante e ti assicuro che qualcuna con i sondaggi fattura anche qualche milioncino di euro l'anno) si mettessero in regola assumendo direttori tecnici geologi iscritti all'albo?
Vogliamo lasciare ancora questi fatturati esorbitanti nelle sole mani di pochi abusivi e vogliamo anche farci derubare di una congrua pensione professionale?

Aiutami a capire: è obbligo da parte delle imprese avere la figura del Direttore tecnico abilitato alla professione di geologo?
Cosa dovrebbe firmare?
Te lo chiedo perchè è evidente che hai approfondito questi argomenti. Potresti, come fai sempre, indicarmi i riferimenti normativi?



DPR 554/99

Art. 53 (Requisiti delle società di ingegneria)
1. Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo, le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato all’esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento; l’approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

2. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi all'attività di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque quando si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

3. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità. L’organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni ai servizi di cui all’articolo 50, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono comunicate entro 30 giorni all'Autorità. La verifica delle capacità economiche finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione. L’indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate all’Autorità.

Art. 54 (Requisiti delle società professionali)

1. Le società professionali, predispongono e aggiornano l’organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità. L’organigramma riporta altresì, l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Le società professionali sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti dall’articolo 53.


P.S.
Il solo fatto di essere società di professionisti geologi ed avere la società registratata alla C.C.I.A.A. non individua la stessa società (volgarmente impresa)tra i soggetti di cui all'art. 53 e 54 DPR 554/99. Ci vogliono le comunicazioni all'AVCP cosicchè risulti iscritto al casellario:

http://socing.avcp.it/


Solo dopo puoi dire di avere un'impresa non abusiva che esegue e certifica i sondaggi.
Diversamente lo puoi fare solo come libero professionista (art. 41 DPR 328/2001)

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Originariamente inviato da: Peppino Cavallo
...Alle prossime elezioni avrai il mio voto ed il mio sostegno.
Giuseppe Astuti


...ti ringrazio...e se ti candidi anche tu avrai il mio 2pollicisu

Per Adriano:

Questo significa fare sistema! Gli OR sono ormai eletti, il CNG pure ma...forse forse che a breve, in base alle recenti decisioni del Tribunale di Palermo sulla leggittimità dell'OR Sicilia, almeno noi in Sicilia avremo la possibilità di cambiare qualche consigliere che sta dalla parte delle imprese.
E non dimentichiamo che ci sono ancora da da valutare i ricorsi di De Paola & Co. alle recenti elezioni del CNG.
Questa è bella....si si.
Che bel sistema!

Ultima modifica di Ivan Scaravilli; 15/04/2011 18:38.
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Credimi, ma ancora non comprendo, sono di coccio. accidenti
Quanto enunciato da te si riferisce alle società di ingegneria la cui attività è la seguente: dopo le modifiche introdotte dalla legge 166 dell'1 agosto 2002 ("legge Lunardi"), l'oggetto dell'attività delle società di ingegneria è l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
Per quanto riguarda il contributo integrativo, è previsto che esso si applichi, con riferimento ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali, qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti, per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 7, comma 1, lettera i), della Legge n. 166/2002.

Come ricorda l'Agenzia delle entrate nella risoluzione 56/E/2006, quindi, la costituzione di società di ingegneria necessita in ultima analisi la verifica contestuale di due presupposti:


[list]
[*]- un presupposto soggettivo, fondato sulla costituzione in forma di società di capitali, di cui ai capi V (società per azioni), VI (società in accomandita per azioni) e VII (società a responsabilità limitata) del titolo V del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 17 in commento e che, quindi, non configurino "società tra professionisti";
[*]- un presupposto oggettivo, relativo all'avere per oggetto sociale lo svolgimento di una delle attività professionali in precedenza elencate.
Tu invece ti riferisci a società di servizi utilizzando riferimenti normativi validi per le società di ingegneria.
Le società di servizi possono essere prive di Direttore Tecnico, in quanto forniscono un servizio (d'impresa) e non svolgono attività ingegneristiche.

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Originariamente inviato da: Yoda
Credimi, ma ancora non comprendo, sono di coccio. accidenti
Quanto enunciato da te si riferisce alle società di ingegneria la cui attività è la seguente: dopo le modifiche introdotte dalla legge 166 dell'1 agosto 2002 ("legge Lunardi"), l'oggetto dell'attività delle società di ingegneria è l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
Per quanto riguarda il contributo integrativo, è previsto che esso si applichi, con riferimento ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali, qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti, per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 7, comma 1, lettera i), della Legge n. 166/2002.

Come ricorda l'Agenzia delle entrate nella risoluzione 56/E/2006, quindi, la costituzione di società di ingegneria necessita in ultima analisi la verifica contestuale di due presupposti:


[list]
[*]- un presupposto soggettivo, fondato sulla costituzione in forma di società di capitali, di cui ai capi V (società per azioni), VI (società in accomandita per azioni) e VII (società a responsabilità limitata) del titolo V del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 17 in commento e che, quindi, non configurino "società tra professionisti";
[*]- un presupposto oggettivo, relativo all'avere per oggetto sociale lo svolgimento di una delle attività professionali in precedenza elencate.
Tu invece ti riferisci a società di servizi utilizzando riferimenti normativi validi per le società di ingegneria.
Le società di servizi possono essere prive di Direttore Tecnico, in quanto forniscono un servizio (d'impresa) e non svolgono attività ingegneristiche.

Anche io sono di coccio, e non riesco a capire perché ti ostini ancora a parlare di società di servizi che possono essere prive di Direttore Tecnico, quando quì si sta parlando del fatto che le stesse società di servizi, certificate dal Ministero, potrebbero produrre anche la relazione geologica come vuol far passare il bando della IAS s.p.a. E se questo avverrà, noi geologi ci ritroveremo in un angolo ad elemosinare qualcosa per sopravvivere.
Per spiegarlo "terra terra" i geologi hanno un Decreto del Presidente della Repubblica (DPR 328/01) che all'art 41 enuncia tutto ciò che può fare un geologo:
1. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma 2, in particolare le attivita' implicanti assunzioni di responsabilita' di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonche' le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attivita', anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali:
a) il rilevamento e la elaborazione di cartogafie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);
b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosita' geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante
la costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica;
d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale compresa la relativa programmazione, progettazione e direzione dei lavori; l'analisi, la gestione e il recupero dei siti estrattivi dimessi;
e) le indagini e la relazione geotecnica;
f) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali per gli aspetti geologici, e le attivita' geologiche relative alla loro conservazione;
g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonche' per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gesione dei predetti strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali;
h) gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici;
i) rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; il Telerilevamento e i Sistemi Informativi Territoriali (SIT);
l) le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione dei materiali geologici;
m) le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni finalizzate a valutazioni di uso del territorio;
n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilita' a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; l'individuazione e la
definizione degli interventi di mitigazione dei rischi;
o) il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili limitatamente agli aspetti geologici;
p) la funzione di Direttore responsabile in tutte le attivita' estrattive a cielo aperto, in sotterraneo, in mare;
q) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche e geochimiche;
r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici;
s) le attivita' di ricerca.
2. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le attivita' di acquisizione e rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con metodi diretti e indiretti, quali:
a) il rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e tematiche di base anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);
b) il rilevamento degli elementi che concorrono alla individuazione della pericolosita' geologica e ambientale ai fini della mitigazione dei rischi, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici finalizzate alla redazione della relazione tecnico geologica;
d) il reperimento e la valutazione delle georisorse comprese quelle idriche;
e) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali limitatamente agli aspetti geologici;
f) i rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;
g) gli studi d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) limitatamente agli aspetti geologici;
h) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali;
i) le analisi dei materiali geologici;
l) le esecuzioni di indagini geopedologiche e la relativa rappresentazione cartografica;
m) la funzione di Direttore responsabile nelle attivita' estrattive con ridotto numero di addetti;
n) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche.
Così è più chiaro.
Invece oggi, qualcuno vorrebbe forzare le cose e far si che le imprese certificate non solo facciano quello che è nel nostro DNA ma quasi quasi potrebbero incominciare a fare anche qualche relazione geologica. E ti ricordo infine, visto che sei siciliano come me, che nel nostro tariffario regionale dei lavori pubblici alla voce 20.2.14 è già contempleta "la certificazione della colonna stratigrafica". Aspettiamoci nel prossimo tariffario la voce per le imprese: "certificazione relazione geologica"
Saluti
Giuseppe Astuti


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o ci mettiamo d'accordo che le imprese fanno le imprese e i geologi la professione, o altrimenti se si rivendicano le indagini geognostiche come attività professionale bisogna accettare che anche le imprese con geologo facciano la professione....(società di ingegneria srl).
in questo gioco la spuntano sicuramente le imprese dotate di tutti i macchinari per fare le indagini....
No alle invasioni di campo .... sicuramente ci rimetteranno i geologi professionisti.
Evitiamo il concetto di far passare come imprese di perforazione gente che possiede un penetrometro DL30 e una iscrizione alla camera del commercio, altrimenti a senso di parlare di certificazione ministeriale.

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Tu invece ti riferisci a società di servizi utilizzando riferimenti normativi validi per le società di ingegneria.
Le società di servizi possono essere prive di Direttore Tecnico, in quanto forniscono un servizio (d'impresa) e non svolgono attività ingegneristiche.


E le imprese che eseguono sondaggi non hanno quindi bisogno del direttore tecnico?
Se dovesse essere valida la tua "visione" sleep allora tutti i ferraioli, possono fare e i sondaggi e certificarli!

Ad ogni buon modo quando riporti testi normativi sei pregato di citare anche la norma altrimenti rischi di far confondere i colleghi che ci leggono.

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o ci mettiamo d'accordo che le imprese fanno le imprese e i geologi la professione, o altrimenti se si rivendicano le indagini geognostiche come attività professionale bisogna accettare che anche le imprese con geologo facciano la professione....(società di ingegneria srl).
in questo gioco la spuntano sicuramente le imprese dotate di tutti i macchinari per fare le indagini....
No alle invasioni di campo .... sicuramente ci rimetteranno i geologi professionisti.
Evitiamo il concetto di far passare come imprese di perforazione gente che possiede un penetrometro DL30 e una iscrizione alla camera del commercio, altrimenti a senso di parlare di certificazione ministeriale.


Perchè invece non accettimo la normativa che è abbastanza chiara e la finiamo con queste interpretazioni personali?
I sondaggi geognostici (tutti sondaggi per conoscere la terra - http://it.wikipedia.org/wiki/Sondaggio_geognostico ) sono attività professionale del geologo libero professionista(art. 41 DPR 328/2001).
Se le imprese (http://it.wikipedia.org/wiki/Impresa) vogliono fare sondaggi devono adeguarsi come società d'ingegneria (art. 90 D.lgs 163/2006). Chiaro o no?

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Ma siete geologi o imprese?
Estremizzate ogni esempio come quello del "ho il penetrometro e allora faccio tutto" per portare solo confusione.
L'art. 41 parla chiaro quindi il geologo ha il diritto di fare tutto quello che c'è scritto.
Non voglio parlare d'impresa, voglio solo parlare del fatto che ci stanno togliendo la possibilità di fare quello che recita il DPR 328/01. Qualcuno vuole parlare di questo e restare sul tema o vogliamo ancora confondere le acque?
Giuseppe Astuti

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