|
0 membri (),
2,292
ospiti, e
3
robot. |
|
Chiave:
Admin,
Mod Globale,
Mod
|
|
|
|
Iscritto: Dec 2007
Posts: 173
Member
|
OP
Member
Iscritto: Dec 2007
Posts: 173 |
"5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito della piu' ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: a) l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, della sede legale della societa' professionale; b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovra' integrare tale previsione; c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovra' essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente superiore a tre anni e potra' essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente; d) il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente e' un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia; e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti; f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale e' incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente; g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attivita' professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie."
Per il Consiglio Nazionale dei Geologi, le novità introdotte dal DL 138 “conferiscono dignità e competenza al sistema ordinistico italiano. Deontologia e ruolo sociale sono i due pilastri sui quali si basa l’attività di un ordine professionale”. E auspica un tavolo tecnico con il Ministero della Giustizia per una riforma definitiva e condivisa delle professioni ordinistiche.
Secondo me è solo una ulteriore dimostrazione che anche l'attuale compagine del CNG preferisce difendere ancora una volta gli interessi delle società di ingegnieria, dei laboratori, delle imprese e dei pubblici dipendenti a scapito del libero professionista.
|
|
|
|
|
Iscritto: Feb 2008
Posts: 345
Member
|
Member
Iscritto: Feb 2008
Posts: 345 |
"[i]5. ..... d) il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente e' un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia; la parte che mi colpisce è questa: che vuol dire: "il compenso spettante al professionista e' pattuito...prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe"? Ci sarà un tariffario di riferimento quindi?
|
|
|
|
|
Iscritto: Jan 2001
Posts: 1,507
Admin Member
|
Admin Member
Iscritto: Jan 2001
Posts: 1,507 |
la parte che mi colpisce è questa: che vuol dire: "il compenso spettante al professionista e' pattuito...prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe"?
Ci sarà un tariffario di riferimento quindi? Il tariffario c'è sempre stato. Il decreto Bersani ha eliminato semplicemente l'obbligo di rispettare l'onorario minimo prevvisto dalle tariffe.
Egidio Grasso Coordinatore sito WEB www.geologi.itPuoi credere di farcela o credere di non farcela. In entrambi i casi i fatti ti daranno ragione. (Henry Ford)
|
|
|
|
|
Iscritto: Dec 2007
Posts: 173
Member
|
OP
Member
Iscritto: Dec 2007
Posts: 173 |
In verità tale obbligo, anche prima del decreto Bersani, con i privati non lo rispettava nessuno, tranne forse in casi di contestazioni per cui si doveva ricorrere all'ordine per la vidimazione della parcella e così il privato, se aveva pagato meno del minimo tariffario, ci rimetteva il resto. Con gli enti pubblici, invece, in particolare con le cosiddette convenzioni erano proprio i pubblici dipendenti che esercitavano, come ancora esercitano, la libera professione, compresi i prof. universitari, che derogavano allegramente all'obbligo dei minimi tariffari anche prima del cosiddetto decreto Bersani, tranne se l'ente pubblico che affidava l'incarico non richiedeva esplicitamente ed obbligatoriamente la vidimazione della parcella da parte dell'ordine. Solo in tale caso l'ordine poteva avere un minimo di controllo, mentre adesso non c'è più neanche questo. Tra l'altro mi piacerebbe sapere quanti pubblici dipendenti o professori rispettano l'obbligo di comunicare all'ordine l'esecuzione degli incarichi professionali che assumono. E' vero il tariffario c'è sempre stato, ma c'è qualche collega che prima del decreto Bersani ha mai potuto seguire un convegno, un seminario o come si dice adesso un'APC che abbia avuto come argomento principale il tariffario e/o le sue possibili applicazioni "anche minime" ? Ecco questo problema dell'applicazione del tariffario o quello delle gare presso gli enti pubblici forse è un argomento sul quale bisognerebbe tenere un convegno almeno ogni tre mesi. Ma evidentemente non lo si ritiene un argomento di interesse per la libera professione. Il grave problema della deroga all'obbligo dei minimi tariffari c'è sempre stato, nonostante l'esistenza del tariffario e continuerà ad esserci molto probabilmente anche con il nuovo tariffario, se mai verrà approvato del Ministero.
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814 |
il problema non è la tariffa in se ma il programma di prestazione che viene proposto al cliente per la risoluzione di un preciso problema piccolo o grande che sia e il suo rispetto. l'unico problema che ho riscontrato specie nelle PA è che chi giudica la validità della proposta scientifica non è in grado di giudicare per competenza e preparazione per cuidi fronte a proposte tecnicge innovative o agggiornate lla recenti tecniche ci si trova in svantaggio ripetto a proposte di basso livello tecnico.
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
|
|
|
Link Copiato negli Appunti
|
Forum34
Discussioni21,099
Post147,911
Membri18,179
| |
Massimo Online17,513 Jul 9th, 2026
|
|
|
|