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Manovra, basta agevolazioni alle partite Iva con basso reddito. E loro: “Sarà un salasso”.

La denuncia arriva dal sito "Iva sei partita": la finanziaria abolisce il regime dei contributi minimi per chi presta lavoro come autonomo. Colpiti soprattutto quei giovani, che pur lavorando come dipendenti, non hanno un regolare contratto di assunzione. E, di fatto, sono precari

Tra tagli a enti locali e aumento dell’Iva, c’è un’altra misura inserita nella manovra finanziaria che a molti non piace. E’ l’abolizione del regime dei minimi delle partite Iva e colpisce i già semivuoti portafogli dei giovani professionisti che lavorano sotto questo regime fiscale. Lo denunciano Paola, Laura e Giulia, due architetti e un ingegnere trentenni che hanno creato “Iva sei partita”, un sito nato con l’obiettivo di “mettere insieme questo variegato mondo per fare fronte comune, dato che si tratta di lavoratori che non possono contare su un sindacato che li rappresenti, e dunque si ritrovano ciascuno solo con i suoi problemi”.

Per il popolo delle partite Iva la manovra rischia di essere un salasso, visto l’aumento di tasse che colpirà molti. Prima le partite Iva che guadagnavano meno di 30mila euro l’anno pagavano, oltre agli oneri previdenziali, un’aliquota forfettaria del 20% dell’incasso lordo, ed erano dispensati dall’Irap. “Ora – spiega Paola – la maggior parte di loro, circa 500mila lavoratori, sarà costretta a un regime ibrido: niente Irap e scritture contabili, ma Iva al 21%, Irpef al 20% e addizionali locali (che con i tagli ai Comuni sono destinate ad aumentare, ndr)”. Un vantaggio ci sarà solo per chi ha aperto la partita Iva dopo il 31 dicembre 2007, guadagna meno di 30mila euro e ha meno di 35 anni: per 5 anni potrà accedere a un regime fiscale con aliquota al 5%. “Ma sotto questo regime sono solo 50mila persone tra gli ex minimi”, denuncia Paola.

I giovani in partita Iva rischiano poi di subire conseguenze negative dagli studi di settore, che dovrebbero combattere l’evasione. Un enorme numero di professionisti che lavorano come autonomi, di fatto svolgono attività per una sola azienda (o per un solo studio professionale), seguendo orari e direttive del capo come dei dipendenti a tutti gli effetti. Salvo, ovviamente, non godere delle tutele che spettano a questi ultimi. Nessuna indennità per malattia o altro: se ti ammali, o se sei una donna e resti incinta, è un problema tuo. Con la sottoposizione agli studi di settore la situazione peggiora perché, spiegano le ragazze di “Iva sei partita”, “se guadagni troppo poco per il tipo di professionalità che hai, si presume che tu sia un evasore, quindi sei passibile di verifiche”. E con le tabelle delle tariffe professionali dimostrare di non avere evaso perché si guadagnano solo mille euro al mese non è facile. Così “per non avere problemi con i controlli e non dover pagare un surplus di tasse dovuto a una dichiarazione di guadagno ‘non congrua’, si dichiara magari di lavorare solo 8 ore a settimana a fronte delle 40 reali, sempre che non si facciano straordinari”, racconta Paola. Che si sfoga: “Per una ‘finta’ partita Iva questa è la beffa estrema, come se non bastassero il salasso in termini di tasse e la concorrenza imbattibile di chi apre partita Iva ora e paga solo il 5%”.

Se è così poco conveniente, perché tante persone (oltre 7 milioni, secondo la Cgil) decidono questa modalità di prestazione lavorativa? Qualche volta è una scelta di vita, ma “quasi sempre sei obbligato. Nella stragrande maggioranza degli studi professionali ti dicono: se vuoi lavorare con noi, devi aprirti la partita Iva. Sei giovane, magari sei uscito da poco dall’università e per fare esperienza accetti anche una condizione palesemente svantaggiosa”. Anche perché, fa notare Paola, “le tasse si pagano a fine anno, quindi inizialmente molti neanche si rendono conto del reale ammontare dello stipendio mensile netto”. Al datore di lavoro, invece, conviene: arriva a risparmiare quasi il 50% sui compensi, e ha un “dipendente di fatto” licenziabile in qualsiasi momento. I contratti collettivi nazionali per i dipendenti degli studi professionali non tutelano i finti autonomi a partita Iva: diritti e compensi sono frutto di una trattativa privata, il che li rende ricattabili. Il resto lo fa lo stallo del mercato del lavoro. “Siamo una categoria poco coesa e questo ci rende ancora più deboli”, chiosano le tre mamme virtuali di “Iva sei partita”.

All’inizio era solo un blog rivolto ad architetti e ingegneri, ora è diventato un vero sito aperto a tutte le categorie professionali: avvocati, giornalisti, traduttori, psicologi, solo per fare qualche esempio. L’obiettivo, spiegano le creatrici del sito, è “scambiarsi informazioni per districarsi nella selva dei regimi fiscali e previdenziali, di tutti gli oneri che il libero professionista deve sbrigare in proprio”, ma soprattutto “gettare le basi per un clima culturale diverso, dove si prende atto che questa situazione è anomala. Non piangersi addosso, ma cercare soluzioni, studiare nuovi modelli possibili, avanzare proposte”.

E una voce nei palazzi di chi decide l’hanno fatta sentire: hanno scritto una lettera al vicepresidente del Senato Vannino Chiti, uno dei pochi che tempo fa aveva sollevato il tema in un intervento in Aula. La risposta del parlamentare Pd è arrivata, e con questa il riconoscimento del fatto che le cosiddette ‘finte partite Iva’ “si possono definire a pieno titolo” una forma di “precariato fraudolento”. “Il diritto del lavoro in Italia, garantito da leggi approvate in pagine importanti della nostra storia, si applica soltanto a nove milioni e mezzo di lavoratori”, ha scritto ancora Chiti, assicurando che il suo partito si sta impegnando per cambiare le cose. Intanto però la manovra è stata approvata, e l’abolizione dei minimi è passato sotto silenzio.

di Giuliana De Vivo - Il Fatto Quotidiano 16 settembre 2011.

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Un vantaggio ci sarà solo per chi ha aperto la partita Iva dopo il 31 dicembre 2007, guadagna meno di 30mila euro e ha meno di 35 anni: per 5 anni potrà accedere a un regime fiscale con aliquota al 5%. “Ma sotto questo regime sono solo 50mila persone tra gli ex minimi”, denuncia Paola.


il discorso dei 35 anni è il seguente:

dal 01/01/2012 chi ha intenzione di aprire posizione iva con il regime fiscale agevolato ed ha 35 o più anni, godrà di una tassazione unica al 5% sui compensi per soli 5 anni.
In sostanza il 35° anno di età limita il periodo di imposta agevolata a 5 anni.

se uno avvia attività a 25 anni, godrà 10 anni di imposizione fiscale agevolata al 5% fatto salvo il tetto dei 30.000.

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e chi invece ha già una partita iva con il vecchio regime dei minimi?

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esce dal regime se ha più di 35 anni e oltre 5 anni di attività, ossia ha aperto P.IVA nel 2007 e può scegliere di passare al regime transitorio con meno agevolazioni, ritorna l'iva con dichiarazione annuale e si è anche soggetti agli studi di settore.
Comunque questa modifica non tocca solo gli autonomi dipendenti, come riportato nell'articolo, cioè partite iva forzate (passatemi il termine) ma anche liberi professionisti, autonomi, per i quali sarà veramente dura..
Per quanto riguarda gli studi di settore condivido quanto scritto nell'articolo infatti è stato pensato per fatturati di un certo livello per i quali è più comodo adeguarsi, mentre per gli altri è una camicia di forza indossata volontariamente. L'alternativa è non dichiararsi congrui e sottoporsi a eventuali controlli, forse potrebbe cambiare qualcosa... smile


Arual
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A seguire un estratto della manovra finanziaria D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertita in legge con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164).
L’articolo in questione ha come oggetto il regime agevolato per i giovani e per i lavoratori in mobilità.



Art. 27



Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità



1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento.


((Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età)).



2. Il beneficio di cui al comma 1 é riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui

l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.



3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresì esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un triennio, é comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti.

7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo periodo le parole: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente," sono soppresse.

stampa tutto e sottoponi a qualche commercialista esperto il sottolineato.



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