dalla Sentenza TAR Puglia postata da mcippo:
7.1. Si rammenta al riguardo che, secondo l’art. 59, comma 2, del DPR n. 380 del 2001, “il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori (diversi ossia da quelli ufficiali quali istituti e facoltà universitarie) ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce”: è dunque evidente come il dato normativo primario, nell’individuare accanto ai laboratori ufficiali pure quelli autorizzati, si riferisca alle sole prove geotecniche, ossia di laboratorio, e non anche a quelle geognostiche, che si svolgono in situ.
Ad andarci a fondo, anche per le prove geotecniche di laboratorio il dato normativo primario non è certo ed è equivocabile. Infatti:
l’art. 59 del DPR 380/01 riprende, come indicato nel suo sottotitolo, l’art. 20 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086
“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” il cui ambito di applicazione è riferito esclusivamente ai materiali da costruzione come descritto titolo della legge stessa. Inoltre, la sentenza
TAR Lazio 1422/08 ha annullato l’art. 8, comma 6, del DPR 21.4.1993 n. 246, che recitava:
restano ferme le competenze del ministero dei lavori pubblici e del consiglio superiore dei lavori pubblici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. L'autorizzazione prevista da detto articolo riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce., ed in base al quale venivano estese le disposizione dell’art. 20 della Legge 1086/71.
L’art. 8 suddetto è stato giudicato illegittimo perché, estendendo il regime di cui all’art. 20 della legge n. 1086/71 alle prove geotecniche, ha esorbitato dalla propria finalità di mero recepimento della direttiva 89/106/CEE (che riguarda prodotti o materiali impiegati nelle costruzioni e non menziona le prove geotecniche).
Tutto quanto sopra, fermo restando che
l’art. 41, comma 1, lettera l) del DPR 328/01, stabilisce che formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A
…le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione dei materiali geologici.
dalla Sentenza TAR Puglia:
7.2. Né un siffatto riferimento è chiaramente evincibile dall’art. 6.2.2. delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M 14 gennaio !! 1980 !! (norme tecniche previste dall’art. 52 del DPR n. 380 del 2001), il quale (nel sesto comma) si limita ad affermare che “le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art.59 del DPR 6.6.2001, n.380. I laboratori su indicati fanno parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture.”. Il riferimento, come si evince dalla lettura della disposizione, è soltanto ai “laboratori di cui all’art. 59” che, come visto, sono quelli che svolgono prove di laboratorio e non in situ; in questa direzione l’utilizzo del termine “indagini” lascia dunque presupporre che le stesse si riferiscano all’aspetto più propriamente intellettuale della complessiva attività, che si articola anche nell’aspetto materiale delle “prove”.
Anche qui, sarebbe sufficiente citare l’art. 41, comma 1, lettera e) del DPR 328/01, per “dare a Cesare quel che è di Cesare” e dirimere definitivamente la vetusta questione attività professionale/attività di impresa, ampiamente equivocata e strumentalizzata negli anni recenti ( vd. miei precedenti posts).
Detto quanto sopra, bisogna capire bene l’anticipazione che aveva linkato Menghini:
http://geologilazio.it/ordine/000760/Ric...n-7618-e-n-7619in cui, sinceramente, urta non poco leggere che il contenuto principale della discussione abbia riguardato questioni relative a imprese qualificate SOA, quando il ricorso è stato avanzato da Professionisti (CNG, OO.RR.) contro MIT e CSLLPP !! Tra l’altro, TAR Lazio la vedrebbe un po’ differentemente rispetto a TAR Puglia sulla qualificazione senza autorizzazione ministeriale per le imprese... comunque ripeto, comunque vadano le cose
per i Professionisti Geologi operanti in campo geotecnico d’indagine (sito e laboratorio), le controversie sostanziali si possono risolvere sempre mediante il solo riferimento al DPR 5 giugno 2001, n. 328.