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Questo fatto di intimorire i colleghi con la storia del penale sulla loro professione mi lascia perplesso. Caro Mimmo vorrei ricordarti che la responsabilità dell'elaborazione del dato è e spetta sempre al progettista (sia esso geologo, ingegnere o architetto). Infatti i laboratori, consci della scarsa univocità del dato di prove geotecniche su un campione omogeneo artificalmente ricostruito e fatto testare da numerosi laboratori in Italia, si sono escogitati anche il fatto di non dare l'interpretazione del dato geotecnico ma solo la misure di sforzo e deformazione. Il valore del dato geotecnico lo stima sempre e solo il progettista e quindi su di esso ricade la responasabilità ancorchè siano stati interpellati i famigerati laboratori. Fatta chiarezza su questo aspetto converrai che se crolla qualcosa non può essere (anzi non lo è mai stato in verità) additata la responsabilità penale di errata progettazione al geologo ma notoriamente ricadrà sempre sullo scarso cemento depotenziato (indice di scarso controllo effettuato dai laboratori autorizzati ) e/o sull'errata progettazione strutturale. Quindi possiamo sempre operare secondo scineza coscienza e DPR 328/2001 con buona pace dei mafiosi certificati
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Ivan, a patto però che i geni civili accettino le relazioni sulle indagini senza prove in situ certificate...
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
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e mò come ne veniamo fuori???? Io penso di continuare (siamo in 7 a campare qui...) certo che è già diufficile lavorare ancora più difficile farsi pagare, se poi non si riesce a dormire la notte per ste sentenze.....
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Il valore del dato geotecnico lo stima sempre e solo il progettista e quindi su di esso ricade la responasabilità ancorchè siano stati interpellati i famigerati laboratori. Questo è un assioma imprescindibile e fuori discussione.
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Come anticipato, sul sito del CNG è uscito il commento (sulla base delle interpretazioni dei legali del CNG) sulla sentenza del CdS. http://cngeologi.it/........ Saluti. Giuliano Antonielli P.s. fatto il mio dovere di informazione chiudo le comunicazioni
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è lo stesso commento che sta lì da ieri e del quale ho chiesto chiarimenti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tipo: perchè si continua a dire che la circolare è stata annulata e non si dice che è stata annulata solo in una piccola parte? Perchè tutto questo affanno per far sembrare sempre una vittoria e non una spiegazione chiara delle conseguenze pratiche?
P.S. è tuo dovere mantenere aperte le comunicazioni
Ultima modifica di AndreaEvangelist; 07/06/2012 15:20.
Andrea Evangelista Geologo
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CVD quanto avevo revisto al'inzio, sentenza gattopardesaca risultati nulli
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
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Ma parliamo la stessa lingua?
Si legge:
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Il provvidemento impugnato è la CIRCOLARE che quindi è ANNULLATA!
La sentenza del CdS, come l'avevo intesa io e mi hanno confermato gli avvocati, non va contro il TAR Lazio e questo è dimostrato anche dall'incazzatura del CSLLPP che adesso andrà o è già andato a piagnucolare al Ministero, ma non gli renderemo la vita facile.
Saluti. Giuliano Antonielli
P.s. se permetti quello che faccio lo decido io e se su un forum ogni volta che porto notizie vengo dileggiato o insultato posso anche non scrivere pubblicamente, ma rispondere in privato come ho fatto anche ieri!
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Ivan, a patto però che i geni civili accettino le relazioni sulle indagini senza prove in situ certificate... per.tutti i colleghi che vogliono.certificare...basta il timbro. per.non.accettare la.certificazione.me.lo devono.scrivere...poi si vede come impugnare dal.giudice.
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forse no. "nei sensi di cui in motivazione" io lo leggo alla luce di: Sotto tale profilo il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui si riferisce a tutte le attività connesse con le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito(art 1.1)
anche come l'ho inteso io il CDS e il TAR lazio concordano non capisco quindi perchè il CSLLPP si arrabbia, cioè con le parole di GRAZIANO: "In sostanza, anche in virtù della nuova sentenza, restano di competenza dei geologi le attività di indagine geognostica che possono essere operate senza particolari mezzi tecnici" (cioè pala e piccone).
scusami se ti ho detto cosa fare ma come detto apprezzo molto che si scriva qui, senza fare di tuta l'erba un fascio e soportando le voci contrarie (a volte con modi sicuramente censurabili)
Andrea Evangelista Geologo
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