Filo diretto con i geologi italiani    
 
Non sei ancora iscritto ?
Compleanni di Oggi
carlino (50)
Chi è Online Ora
0 membri (), 292 ospiti, e 0 robot.
Chiave: Admin, Mod Globale, Mod
Top Poster(30 Giorni)
GEOTEA 2
Sponsor
GeoFoto
Frammento azzurro trovato in strada
Frammento azzurro trovato in strada
by Keccogrin, December 6
Qualcuno sa di cosa si tratta?
Qualcuno sa di cosa si tratta?
by Alex_Bach, September 21
Uovo ?
Uovo ?
by ACM80, August 25
Riconoscimento roccia
Riconoscimento roccia
by rama12, April 17
Sponsor
Sponsor
Discussione Precedente
Discussione Successiva
Stampa Discussione
Valuta Discussione
#108390 06/12/2011 16:49
Iscritto: Apr 2006
Posts: 107
B
B.M. Offline OP
Member
OP Offline
Member
B
Iscritto: Apr 2006
Posts: 107
Vorrei sapere quali sono le distanze minime da rispettare dai fiumi e dalla battigia relativamente a nuove opere edilizie da realizzare (io so 150m dai fiumi e 300m dalla battigia) e i relativi riferimenti normativi. Grazie

Iscritto: Mar 2009
Posts: 485
Mi piace: 1
G
Member
*
Offline
Member
*
G
Iscritto: Mar 2009
Posts: 485
Mi piace: 1
Se ti riferisci alle aree tutelate "ex lege" il riferimento è l'art. 142 del D.lgs 42/2004 e s.m.i..

Altre limitazioni potrebbero essere state aggiunte da piani e normative regionali.

Per poter realizzare un'opera o un intervento in tali aree occorre, preliminarmente, acquisire l'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 del citato decreto.
Ti tiporto il testo coordinato (con le modifiche sopraggiunte):

Art. 142. Aree tutelate per legge
(articolo così sostituito dall'articolo 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.


Non si dicono mai tante bugie quante se ne dicono prima delle elezioni, durante una guerra e dopo la caccia. (Otto von Bismarck)
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347
Mi piace: 4
M
Member
****
Offline
M
Member
****
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347
Mi piace: 4
Attenzione, sicuramente esisteva e mi risulta che tuttora esista anche una normativa sulla idraulica fluviale che prescrive una distanza minima di 10 m dai corsi d'acqua, a prescindere dai vincoli paesaggistici.
Si applica ai corsi d'acqua demaniali, tutti quelli segnati nei catasti, per intenderci.



"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
M
Member
***
Offline
Member
***
M
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
10 m (regio decreto del 33 mi sembra) ridotto a 5 m in area urbana e 2 m per i corsi interrati
comunque ogni comune ha un regolamento per i Rii minori mentre per i principali è 10 m o più


michele conti
fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
Iscritto: Aug 2001
Posts: 13
W
Junior Member
Offline
Junior Member
W
Iscritto: Aug 2001
Posts: 13
per essere più precisi:
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 - articolo 96

vietate le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi.

Quindi per il Regio Decreto (ancora valido!!) distanza minima 10 m dai fiumi per edificazioni.
Occhio perchè la legge Galli (legge n.36/1994) ha stabilito che Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche

cossicchè i 10 m li devi osservare da tutti i corsi d'acqua.

poi puoi avere discipline locali (esempio studio reticolo idrico minore in regione Lombardia) che derogano a tali disposizioni.

Iscritto: Sep 2007
Posts: 92
M
Member
Offline
Member
M
Iscritto: Sep 2007
Posts: 92
Ok per i 10 m, però non mi sembra che tutti i corsi d'acqua siano acque pubbliche...
In Piemonte c'è un particolare elenco con riportati tutti i corsi d'acqua ritenuti acque pubbliche...alcuni rii o torrenti minori non lo sono.

Le acque pubbliche sono sottoposte a vincolo paesaggistico con una fascia di rispetto di 150 m.



Ultima modifica di michelecima; 09/12/2011 09:05.

M. Cima

Link Copiato negli Appunti
Ultimi Post
Proposta collaborazione Marche/Umbria
by Pegasis - 16/07/2026 08:50
Software elaborazione tomografia sismica
by mc6505 - 10/07/2026 13:12
Vendo penetrometro dinamico
by Geoengineering - 10/07/2026 12:47
vendo penetrometro statico 10 T
by renzozoletto - 09/07/2026 10:55
Aiuto con sezione in cad
by geovito - 01/07/2026 08:45
Statistiche del Forum
Forum34
Discussioni21,078
Post147,872
Membri18,155
Massimo Online17,513
Jul 9th, 2026
Nuovi Membri
CADA srl, ANTO_DONNINI, renzozoletto, Geoengineering, EvaristoSette
18,155 Utenti Registrati
Sponsor
www.geologi.it bar-2
bar-3

Per domande o commenti su questo sito Web info@geologi.it

Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.011s Queries: 27 (0.004s) Memory: 2.9532 MB (Peak: 3.2530 MB) Data Comp: Off Server Time: 2026-07-23 01:36:17 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS