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#110484 05/02/2012 20:07
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matteod Offline OP
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Salve vorrei porre due quesiti.
Da DL devo procedere alla stesura di una Perizia di Variante di un progetto del 2007 in cui erano previsti semplicemente scavi , rinterri e trasporti a rifiuto, realizzati in parte nel 2007 (progetto interrotto nel 2010), senza tenere conto del Ronchi e del 152/06.
Non esiste normativa regionale (Campania) specifica per quanto mi è noto

1)Ho chiesto di redigere una Perizia di Variante e, per gli scavi, rinterri e trasporto a rifiuto ancora da realizzare, voglio prevedere nella Perizia un elaborato in cui si prevede a carico dell'Impresa la redazione di un documento con il numero dei campioni da prelevare e gli analiti da prevedere per i terreni, sia per i rinterri che per il terreno da portare a smaltimento/recupero presso centro autorizzato che indico in dettaglio per quantificare il costo del trasporto, oneri di smaltimento presso centro autorizzato (da prezzario regionale) da pagare previa esibizione della quarta copia del formulario. E' possibile recuperare in loco per rinterro solo una minima parte del terreno.
BASTA O VA PREVISTO ALTRO? IL NUMERO DEI CAMPIONI E GLI ANALITI DEVO INDICARLI IO O POSSO DEMANDARE AL TECNICO DELL'IMPRESA?
2) ho trovato numerose sentenze di cassazione che escludono competenze specifiche del DL in materia di rifiuti, come invece sono esplicitamente previste da precise norme in materia competenze (e quindi obblighi civili e penali) in materia di strutture, urbanistica e sicurezza (è ovvio non è possibile pagare lo smaltimento senza che l'Impresa esibisca i formulari, sarebbe truffa), ponendo a carico del produttore (impresa edile) il rispetto delle normative. Per questo mi sono fatto fare una specifica dichiarazione dal titolare dell'Impresa.
DEVO PREOCCUPARMI DI DOVE PORTA IL TERRENO, SE L'IMPRESA E I MEZZI CHE UTILIZZA PER IL SUO TRASPORTO SONO ISCRITTI ALL'ALBO DEI TRASPORTATORI DI RIFIUTI, SE IL CENTRO DOVE LO PORTA E'AUTORIZZATO, SE EFFETTUA STOCCAGGI INTERMEDI AUTORIZZATI E IN MODI TECNICAMENTE CONSONI, SE NEL CORSO DEI LAVORI DI SCAVO CONTAMINA IL TERRENO, SE I MEZZI ESCONO DAL CANTIERE E CAMMINANO CON FORMULARI IN REGOLA, O ALTRO CHE ORA NON MI VIENE IN MENTE?
Grazie per eventuali delucidazioni.


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Scusa Matteo ma non ho capito bene la situazione.

Fai riferimento al Ronchi e alla 152/2006 che regolano la gestione sia la gestione dei rifiuti sia le bonifiche. Di quale particolare campo e di quale aspetto della 152/2006 il progetto di cui si va in variante non avrebbe tenuto conto?

Ti ricordo che le terre e rocce da scavo sono considerati rifiuti e che le analisi di omologa vengono svolte da un Laboratorio di fiducia dell'impianto presso il quale si smaltisce. Solo nel caso in cui si voglia riutilizzare il materiale scavato al di fuori del "circuito" dei rifiuti si deve redigere un piano di gestione e prevedere analisi in banco o in cumulo ma in questo caso il piano deve essere consegnato al Comune competente il quale a sua volta lo può girare all'ARPA per le verifiche di merito su numero e modalità di campionamento e su tipologia di analisi. In ogni caso considera che non si può scendere al di sotto di almeno un'analisi ogni 1000 mc, valore minimo in presenza di materiale omogeneo e senza traccia alcuna di inquinamento. Inoltre il materiale di riporto, per quanto costituito magari da terreno è argomento delicato perchè potrebbe essere escluso dalla possibilità di riutilizzo in quanto già una volta riutilizzato, il tutto a "discrezione" della lettura più o meno restrittiva che danno gli enti. Per risponderti meglio quindi sarebbe bene sapere quanto materiale era previsto in smaltimento, quanto in recupero presso il sito, quanto in recupero diretto fuori dal sito e la natura del sito stesso (area agricola, area residenziale riedificata, area industriale da passare a residenziale ... etc.).

Quanto all'opportunità/obbligo di verifica delle autorizzazioni direi che fa parte del servizio che è bene rendere al Cliente sempre fermo restando che una volta dato il nulla osta il responsabile primo di ogni contravvenzione a leggi e normative è l'esecutore materiale dei lavori e che in ogni caso la DL viene sempre coinvolta e indagata, salvo essere successivamente scagionata (magari) mentre il Cliente alcune volte sì altre no. Quindi è anche tuo interesse verificare di non operare già a livello documentario in condizioni di rischio.

In attesa di altre tue più dettagliate informazioni un caro saluto e un augurio di buon lavoro.

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matteod Offline OP
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Salve Lugi cerco di chiarire la situazione.
E' un progetto di costruzione di una strada redatto (non da me) nel dicembre 2006 senza nessun riferimento a norme 471/99 o 152/06. Erano previsti circa 30.000 mc di scavi in varie aree e circa 10.000 mc di rinterri (scavo in terreni incolti per fare un muro, sposto il terreno di 20-30 metri sempre in area di cantiere e dopo rinterro una parte del terreno dietro il muro, il resto lo allontano dal cantiere; scavi di porzioni di rilevati franati per rifarli con materiali idonei, allontano tutto il terreno perchè chiaramente inidoneo strutturalmente): per il residuo (quindi circa 20.000 mc) era previsto solo il trasporto a rifiuto.
Il lavoro interessa porzioni di strada franata (mai entrata in funzione) e il suo completamento attraversando terreni incolti. Una parte dei lavori è stata realizzata (in particolare gli scavi nel 2007-08 (circa 1/3).
Dovendo fare una Variante per altre problematiche (i progetti non sono mai esecutivi!) volevo sistemare per il residuo la situazione prevedendo in contabilità i costi per gli smaltimenti (cioè il terreno da allontanare dal cantiere perchè non riutilizzabile), prevedere per il terreno da scavare e rinterrare dopo la realizzazione dei muri delle analisi e dei campionamenti da definire con idoneo documento da parte dell'impresa (uno ogni 1000 mc come da Delibera della Regione Veneto mi sembra plausibile per siti contaminati, ma per un'area agricola mi pare eccessivo), e fare analisi del terreno prima che invece sarà scavato e allontanato dal cantiere verso un centro di recupero/smaltimento.
In merito alle responsabilità ho chiesto chiarimenti perchè nella mia Regione (Campania) non esistono (come invece in altre regioni o province) documenti, linee guida, modulistica preliminare e quant'altro che indirizzano e vincolano la DL, ma anche giustifichino controlli. Il problema è che se ci sono disposizioni e quindi poteri della DL è un conto, se invece la DL non ha poteri (come ho desunto da diverse sentenze di cassazione) non è possibile chiedere documenti o altro (ci possono essere contestazioni dell'impresa che sulla gestione del cantiere deve essere autonoma, soprattutto è sull'aspetto economico che ci sarebbe contestazione -numero analisi numero campioni etc....): che devo fare i provini sul cls me lo dice la norma e mi spiega cosa fare, controllare la sicurezza idem, verificare il rispetto urbanistico idem, contabilizzare correttamente idem, ma in tema di ambiente la 152/06 parla di produttore dei rifiuti, al massimo potrei solo scrivere qualcosa sul giornale dei lavori, chiedere autocertificazioni all'impresa, certamente chiedere i formulari prima di contabilizzare gli smaltimenti (che ripeto in progetto e in capitolato non erano previsti).
Spero di aver posto chiaramente i miei dubbi.
Grazie per eventuali ulteriori chiarimenti.

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uno ogni 1000 mc come da Delibera della Regione Veneto mi sembra plausibile per siti contaminati, ma per un'area agricola mi pare eccessivo

In realtà non esistono siti che non siano potenzialmente contaminati e un'area agricola potrebbe presentare più contaminazione di un sito industriale. Il linea genarale comunque i 1000 mc sono il minimo secondo manuale UNICHIM per i rifiuti e se devi conferire un terreno ad un impianto di smaltimento come rifiuto devi attenerti a questo.

Non ho poi capito se intendi procedere con smaltimento come rifiuto (ma mi sembra che così è) o nel riutilizzo diretto senza modifiche nel qual caso i 1000 mc potrebbero essere persino troppi e dovresti prevedere una frequenza maggiore, sul tipo 1/500 - 300 mc, sempre in accordo con la manualistica UNICHIM sulla caratterizzazione dei siti più o meno contaminati che non si sa se sono o meno contaminati fino a quando non li caratterizzi, appunto.

In riferimento agli obblighi/poteri della DL io non ho interpretato/letto sentenze della Cassazione, ho semplicemente accompagnato il Direttore Lavori dalla forestale e mentre lui è stato sentito come indagato io sono stato sentito (in quanto progettista del piano di gestione delle terre da scavo) solo come persona informata sui fatti.
In materia di gestione dei rifiuti è meglio farsi scrivere due parolacce nero su bianco dall'Impresa che gestirsi un capo d'imputazione da parte del GIP o del PM. Inoltre un'Impresa che non ha nulla da nascondere non ha nessun problema a dare copia dei formulari e delle autorizzazioni, già il fatto di negarli alla DL o al Cliente è per lo meno sospetto, data la materia, a mio modesto parere.

Spero essere stato esauriente nell'esprimere le mie personali opinioni in merito.

Buon lavoro
:-)

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matteod Offline OP
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Grazie Luigi, cercherò il manuale UNICHIM per prevedere il numero di campioni e soprattutto che analiti prevedere per le analisi del terreno (che è il mio problema principale).
Il terreno può andare solo a smaltimento perchè non ci sono altri siti dove riutilizzarlo.
In merito alle responsabilità, a parte la competenza tecnica da parte di alcuni corpi di polizia giudiziaria (indirettamente ne ho avute diverse evidenze negative), può essere significativo ad esempio questo articolo da Edilizia e Territorio (http://www.picozzimorigi.com/immagini/Edilizia-Territorio.pdf, pag.10, ma ce ne sono diversi altri) perchè è sempre opportuno conoscere quello che compete per evitare problemi sia per le proprie mancanze ma anche per eccesso di "potere", sempre nel caso di rapporto al limite con l'impresa esecutrice.
Secondo te, per il conferimento a centro autorizzato, che analisi (intendo la lista di contaminanti da ricercare) posso prevedere su un terreno agricolo e su un terreno costituito da un rilevato stradale (ovviamente tolta la pavimentazione e la fondazione stradale)?
e come trattare il caso della quota parte di terreno scavato per realizzare un muro, dopo alverlo spostato di 20-30 metri e poi rimesso in opera a tergo dei muri stessi?
Grazie ancora per le tue indicazioni.



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