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Tacs, ti dico la verità, non sono ferrato in questo, quello che so è che attualmente esistono per la sicilia dei prezziari regionali di riferimento (tra l'altro molto piu bassi di quelli della tua regione e della lombardia, che conosco molto bene)su cui poi viene generalmente fatto un ribasso.
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Iscritto: Aug 2002
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comne disposto dalla 349 la ditta certificata deve attenersi a listico che deve essere autorizzato dal ministero come apporvato dal ministero è il massimo sconto che il laboratorio può fare alla committenza.
Ricordate che il principio base della 349 e la territorialità, per cui scordatevi dalla sicilia di accaparrarvi i clienti lombardi (o viceversa) perchè il fatto segnalato al ministero e potrebbe comportare la revoca della concessione.
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Iscritto: Feb 2005
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Peppe, sai se per caso questo vale anche per le indagini geognostiche oltre alle prove di laboratorio, ammesso che la territorialità possa essere intesa in questo senso? Perche se cosi fosse si genererebbe un caos incredibile.
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Anonymous
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Anonymous
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mi sembra impossibile standardizzare i prezzi, perchè così facendo come verranno fatte le gare d'appalto?
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Iscritto: Jun 2003
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Peppealba, non ho ben capito la questione territorialità. Potresti chiarirmi le idee? Non ho poi ben capito se è possibile che una stessa società possa avere più laboratori nel territorio italiano, ossia se un campione prelevato in un ambito territoriale possa essere certificato in un altro.Dico questo perchè mi è capitato che certi campioni prelevati in Sardegna fossero poi spediti e analizzati in Liguria o nel Lazio.
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Iscritto: Feb 2004
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Iscritto: Feb 2004
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Non per scoraggiare nessuno... La gestione di un laboratorio geotecnico non è così remunerativa come una farmacia. Le apparecchiature invece sono costosissime. Comunque ho trovato questo. http://www.algi.it/algi.htm C'è anche un prezziario base in pdf. Spero di esservi stato utile. Un grosso in bocca al lupo ai miei giovani colleghi siciliani.
Si vis pacem para bellum.
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Iscritto: Jan 2003
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Per Navy ed altri: alla luce della 349 questo non sarà più possibile:
5) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Il concessionario ha l'obbligo di: - effettuare il controllo esterno di taratura delle principali apparecchiature di misura di forza e di pressione, con la frequenza stabilita; - osservare rigorosamente tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; - richiedere preventivamente apposito nulla-osta al Servizio tecnico centrale per qualsiasi modifica della compagine societaria e/o dell’assetto proprietario, per l’eventuale sostituzione del direttore del laboratorio o degli sperimentatori, e per l’eventuale cambio di sede della struttura; - conservare per tre mesi le parti dei campioni non utilizzati e per trenta giorni i campioni identificabili sottoposti a prova di laboratorio; - comunicare le variazioni del prezziario prima della loro entrata in vigore; - controllare che tutte le richieste di prove siano sottoscritte dal direttore dei lavori o dal progettista o dall’impresa o da altra figura tecnica che abbia titolo in proposito; che dette richieste siano indirizzate direttamente al concessionario, e che la relativa fatturazione intercorra fra gli interessati ed il concessionario stesso, con esclusione di eventuali intermediari; - non affidare in subappalto, ad altre strutture, le prove richieste; - informare il personale e vigilare riguardo il rispetto degli obblighi previsti dalla presente norma; - rispettare tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione circa l'iter amministrativo nell'attività di prove e certificazione. E' fatto inoltre assoluto divieto di: - per i concessionari di strutture afferenti i settori a) e b) della presente circolare, istituire centri di raccolta di provini, centri attrezzati per le prove oggetto della concessione fuori della sede autorizzata, anche se si tratta di sedi sussidiarie, secondarie, filiali, ecc., emettere certificati di prove di laboratorio che non siano state effettuate nei locali con il personale, con le attrezzature e con le procedure tecniche ed amministrative approvate con il rilascio della concessione. - per i concessionari di strutture afferenti i settori c) e d) della presente circolare, emettere certificati di prove che non siano stati effettuate con il personale, con le attrezzature e con le procedure tecniche ed amministrative approvate con il rilascio della concessione. Inolre per peppe alba: Il discorso dei prezzi dovrebbe valere anche per le consulenze se si obbgassero tutti i colleghi a rispettare il minimo tariffario ma questo è un discorso intrapreso da tempo, e non verrà mai attuato.
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Iscritto: Aug 2002
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Iscritto: Aug 2002
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credo che abbia risposto in maniera abbastanza completa caramazza alle domande che mi erano state poste. cmq per i tecnici del ministero indipendentemente da cosa trovate scritto sulle circolari la territorietà assicura l'assenza di concorrenza tra laboratori al fine di garantire indipendenza dei risultati e qualità????? (Come per i Notai) (alla faccia delle libera concorenza.)
per georas e altri io che sono di bolzano non posso andare a certificare campioni o eseguire prove in sito a cagliari perche farei concorrenza al laboratorio certificato di cagliari.
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Iscritto: Nov 2000
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Iscritto: Nov 2000
Posts: 47 |
Secondo me stiamo travisando un pò..........per alcuni tecnici il principio della territorialità viene inteso soltanto come un vincolo riguardante la coesercenza di laboratori all'interno di un areale geografico quale Province......Regioni ecc ecc. Sono strane alcune cose, il fatto che una società di indagini geognostiche che si aggiudica un lavoro a Bolzano possa farlo mentre una società di Bolzano che operi a nel proprio posto non possa spedire i campioni in un laboratorio posto in un areale diverso da quello della propria regione. Poi da quanto riportato da Caramazza mi pare che la circolare disciplini i centri di raccolta che (sempre secondo alcuni tecnici) è cosa ben diversa dallo spedire un campione con corriere al centro di raccolta autorizzato, sia questa la sede operativa e autorizzata del laboratorio posta in una regione diversa da quella dove i campioni son stati prelevati.
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Iscritto: Jan 2003
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Iscritto: Jan 2003
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Originariamente inviato da nino76: Secondo me stiamo travisando un pò..........per alcuni tecnici il principio della territorialità viene inteso soltanto come un vincolo riguardante la coesercenza di laboratori all'interno di un areale geografico quale Province......Regioni ecc ecc. Sono strane alcune cose, il fatto che una società di indagini geognostiche che si aggiudica un lavoro a Bolzano possa farlo mentre una società di Bolzano che operi a nel proprio posto non possa spedire i campioni in un laboratorio posto in un areale diverso da quello della propria regione. Poi da quanto riportato da Caramazza mi pare che la circolare disciplini i centri di raccolta che (sempre secondo alcuni tecnici) è cosa ben diversa dallo spedire un campione con corriere al centro di raccolta autorizzato, sia questa la sede operativa e autorizzata del laboratorio posta in una regione diversa da quella dove i campioni son stati prelevati. Questo e pure vero ciao toni
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by domenico craparo - 05/08/2026 13:52
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Massimo Online17,513 Jul 9th, 2026
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