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Originariamente inviato da: Anonymous
....Quell'articolo non dice questo.
L'obbligo dell'utilizzo di certificati di laboratorio art. 59 secondo il DPR 380/2001 scatta solo quando i certificati confluiscono nella relazione a strutture ultimate (cfr. art. 65, comma 6, lett. a) del DPR 380/2001) giammai nel progetto o nella relazione geologica e/o geotecnica.
Se non vi fosse l'illegittimo punto 6.2.2 del DM 14/01/2008 le cose sarebbero più semplici perchè per il controllo sui terreni di fondazione si considerererebero i laboratori art. 59 solo post ultimazione dell'opera. Ciò comporterebbe il seguente scenario:
- Il geologo progettista non sparerebbe più numeri a vanvera sapendo che questi, in fase di ultimazione delle opere, verrebbero verificati dai laboratori dl ministero:
- Sarebbe obbligatoria la Direzione Geologica dei Lavori, al momento stabilita solo dal tariffario geologi ormai abolito, quanto meno per il prelievo dei campioni da far analizzare per la relazione a strutture ultimate al laboratorio art. 59


La frase l'ho già cambiata, vedo se riesco a inserire la tua sppiegazione sintetizzandola

Originariamente inviato da: Anonymous
Originariamente inviato da: mccoy

-Le prove in situ, sondaggi, penetrometrie, dilatometrie, pressiometrie ecc., possono essere eseguite da chiunque.
[/b]


Per questo punto non sono d'acordo ed il motivo l'ho già esposto nel 3D chiuso.
In sintesi i geologi non sono chiunque (art. 41, comma 2, DPR 328/2001)


'Chiunque' è certo generico, anche se la mera esecuzione non mi sembra abbia necessità di abilitazione professionale. Cambio comunque la frase.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
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Circa le obiezioni di Mimmo e tornando al 6.2.2 NTC:

Quote:
Le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art.59 del DPR
6.6.2001, n.380. I laboratori su indicati fanno parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico
Centrale del Ministero delle Infrastrutture.


La mia opinione è che le citate indagini e prove a questo punto non possono essere altro che quelle alle quali fa riferimento l'art. 2 come modificato dal recente Decreto Sviluppo:

Quote:
b) prove di laboratorio su terre e rocce.


Le quali comprendono esclusivamente prove effettuate in laboratorio. Qualsiasi sofismo non mi convincerà mai, nè convincerà eventuali CTU disinteressati e sani di mente, che le penetrometrie sono prove su terre eseguite in un laboratorio all'aperto.

La mia opinione non esclude un dubbio residuo ovviamente sulla risoluzione del contrasto tra NTC 6.2.2 e recente modifica dell'art 59 DPR 380/01 ma per un parere definitivo ed autorevole dovremmo sentire i giuristi.




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Originariamente inviato da: mccoy
Circa le obiezioni di Mimmo e tornando al 6.2.2 NTC:

Quote:
Le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art.59 del DPR
6.6.2001, n.380. I laboratori su indicati fanno parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico
Centrale del Ministero delle Infrastrutture.


La mia opinione è che le citate indagini e prove a questo punto non possono essere altro che quelle alle quali fa riferimento l'art. 2 come modificato dal recente Decreto Sviluppo:

Quote:
b) prove di laboratorio su terre e rocce.



Si anche secondo me il cerchio si chiude con la modifica introdotta all'art. 59 dal Dddl 3426, ossia i laboratori che possono essere autorizzati ai sensi dell'art. 59 eseguono le prove che necessariamente devono essere certificate; laddove il ministero non prevede di potere autorizzare soggetti esterni significa che le prove non devono essere certificate.
Ovviamente questo allo stato attuale delle cose...non si può mai sapere shhh


Impara l'arte e mettila da parte!
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Originariamente inviato da: mccoy
Circa le obiezioni di Mimmo...


le "osservazioni" derivano dalla sequenza delle operazioni che svolgo come Professionista per mantenermi dentro la Norma.

essendosi ricreata purtroppo una situazione per cui si danno letture diverse di ciò che è,

chiedo (a Luca e all'amministratore) che nel topic con lucchetto,

al fine di dare una possibilità di scelta più consapevole
ai Colleghi di area tecnica (geologi/ingegneri) che possano transitare su questo sito,

di inserire subito dopo la prima Linea di pensiero già aggiornata in alcune parti,
una seconda linea che per iniziare può essere quello che ho esposto (copio e incollo):

"ad oggi,

1- il Ministero non può più autorizzare,
ma resta autorizzato quanto già nell'elenco depositato presso il STC a cui le NTC08 ci rimandano (è una prescrizione, non un "se preferisci")... le indagini e le prove devono essere eseguite dai lab art.59....fanno parte dell'elenco depositato presso il STC... questa prescrizione è ancora viva;

2- la conferma giuridica di quanto sopra è nella sentenza del CdS che ha ricostruito l'iter della Norma primaria e secondaria, definendo inoltre giuridicamente il significato di termini tecnici (geotecnica, laboratorio geotecnico, geognostica...);

3- si dimentica di riportare che il comma 1 dell'art.59 resta valido...(università)

4- riassumendo: chi è già nell'elenco continua ad operare, l'elenco non può essere aggiornato se non per esclusioni a scadenza delle autorizzazioni... resteranno le università di cui al comma 1 dell'art59"


grazie
m


confido nella percezione della mia ignoranza
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Sbaglio o vuoi dire che possono eseguire prove penetrometriche e i sondaggi solo le imprese già autorizzate e non possono essere autorizzate altre imprese. Praticamente un monopolio chiuso, neanche nei regimi totalitari succede questo.
Non Ti sembra di essere caduto nel ridicolo.
Le NTC sono norme secondarie e devono sottostare a norme primarie.

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La mia domanda è: sarà mai possibile avere una risposta univoca una buona volta? ai posteri, molto posteri l'ardua sentenza..

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Penso che i giuristi del CNG possano aiutarci. Chiediamolo a loro. Che cosa paghiamo di tasse se non ci tutelano? Se c.e ancora chi dice che le NTC sono norme se ondarie. Ma non scherziamo.Siamo seri.


Dott. Geol.Massimo, Pasquale FEDELE
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Originariamente inviato da: mimmo71

3- si dimentica di riportare che il comma 1 dell'art.59 resta valido...(università)


Mimmo secondo me ti sbagli, ma dato che ti dimostri molto cauto e congiuntamente capzioso, sadicamente ti instillo un altro dubbio:
il suddetto art. 59 (come giustamente ha fatto notare Ivan Scaravilli) fa parte del DPR 380/01 che è un decreto compilativo ed infatti è riportato il riferimento primario dell'art. 20 Legge 1086/1971.
Tale legge recita: "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".
Ciò quindi significa che siccome l'art. 20 recita che "ai sensi della presente legge sono laboratori ufficiali ..." se leggi pedissequamente e senza bisogno di precisazioni, quando ti troverai a fare un progetto di una struttura in muratura portante potrai fare eseguire le prove di laboratorio e le indagini in sito anche al rabdomante di passaggio per la parte geotecnica e al primo muratore con scalpello per le prove sui materiali hahahaha

E' chiaro che la mia è una provocazione, ma ti inviterei a "ragionare anche con buon senso" invece che con il devoto oli alla mano poichè mi sembra evidente la piega che (per il momento) ha preso la questione delle indagini in sito.
Nessuno, ripeto nessuno, si aspetta che l'università si metta a fare i sondaggi.

Chiaramente poi se sei convinto di questo, una volta che avrai trovato l'università che li esegue rendine edotti almeno tutta la nostra comunità del Forum

Ultima modifica di Gianni Gambetta Vianna; 06/08/2012 12:57.

Impara l'arte e mettila da parte!
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ad oggi non è più richiesto dalla norma la necessità di essere certificati dal Ministero per eseguire le prove geotecniche in sito (dalla cpt al prelievo di campione indisturbato).

Le ditte certificate per le indagini in sito hanno un bellissimo foglio da appendere al muro ... per non usare espressioni più colorite.

Per l'analisi di laboratorio sui campioni ... ci vuole ad oggi un lab. certificato.

Questo è lo stato dell'arte.

Esiste in più sempre il DPR 328/2001 art 41 commi c ed e



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Originariamente inviato da: Geodesi
Sbaglio o vuoi dire che possono eseguire prove penetrometriche e i sondaggi solo le imprese già autorizzate e non possono essere autorizzate altre imprese. Praticamente un monopolio chiuso, neanche nei regimi totalitari succede questo.
Non Ti sembra di essere caduto nel ridicolo.
Le NTC sono norme secondarie e devono sottostare a norme primarie.

Mimmo ha in parte ragione perchè le imprese di indagini già certificate continueranno ad esserci sino alla scadenza del regime autorizzativo (a meno che non intervenga un ulteriore circolare vigilare sempre...). Ciò perchè le sentenze (o le leggi) non sono retroattive e quindi non possono annullare ciò che era stato autorizzato prima di una nuova regolamentazione.
Tuttavia questo non vuol dire che ad oggi solo le ditte "certificate" possono eseguire le indagini, ma che anche le ditte prive di tale autorizzazione possono partecipare a bandi o concorsi senza il rischio di essere escluse, a pena di ricorsi.


"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
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