Premetto che il comunicato a prima vista apparirebbe uno scherzo. Il mio commento vale nell'ipotesi pessimistica che invece non si tratti di una burla.
Il comunicato del CSLP appare un capolavoro di sofismo, mi chiedo se non siano riusciti a resuscitare il famoso Zenone, caposcuola dei paradossi. Il comunicato inizia con il citare il Decreto Sviluppo, che ha eliminato ogni riferimento alle prove in situ dfall'art. 59, per poi scrivere:
Con la recente formulazione il legislatore ha inteso chiarire definitivamente i contenuti del citato art.59, in relazione all’obbligatorietà dell’autorizzazione ministeriale necessaria ai laboratori per la certificazione del prelievo dei campioni e di alcune prove in situ, eliminando eventuali dubbi interpretativi dei termini geognostica, geotecnica, etc...
Di alcune prove in situ??? Quali se nell'art. 59 modificato dal Decreto sviluppo si parla ormai solo di prove di laboratorio?
E' svelato il segreto, le prove in situ non sono altro che prove di laboratorio

. È evidente che secondo il CSLP abbiamo tutti sbagliato finora nelle definizioni:
Le indagini di tipo geotecnico - programmate dal progettista sulla base dei dati desunti dalla Relazione geologica - finalizzate alla redazione della Relazione geotecnica e quindi a fornire al progettista stesso tutti i parametri geomeccanici del terreno necessari per la progettazione ed il calcolo delle fondazioni, rientrano invece nell’attività di “laboratorio”, nell’accezione più ampia del termine, che prevede sia le attività di prova da eseguire in situ, che le attività di prova interne del laboratorio da effettuare sui campioni prelevati.
Quindi le indagini geotecniche, comprese le prove in situ, secondo la scuola neosofistica ormai totalmente abbracciata dal CSLP- sono comprese nelle prove di laboratorio.
È una conclusione evidentemente distorta dalla pervicace burocratica volontà di insistere nel volere a tutti costi pretendere la certificazione di prove in situ, ma che non ha alcun senso nè tecnico nè logico, e questo è dimostrato dal fatto che, nella versione definitiva del Decreto Sviluppo, appare nell'art. 7, comma b) una diciture 'soppressa', che dimostra che al volontà del legislatore è esattamente il contrario dell'interpretazione del CSLP. Rammento che, antecedentemente all'emendamento, al posto di quel 'soppressa' c'era la dicitura 'indagini geotecniche'.
In poche parole, il legislatore ha inteso sopprimere la voce 'indagini geotecniche', molto ben distinte dalle prove di laboratorio, dalla categoria di prove certificabili obbligatoriamente, a differenza di quanto i ragionamenti neosofistici del CSLP affermano.
«2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) (( (soppressa) ));
c) prove di laboratorio su terre e rocce.».