Legge, 3 febbraio 1963, n. 112
Tutela del titolo e della professione di geologo
Articolo 2
Obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo
Per l'esercizio della professione di Geologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.
L'iscrizione nell'albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.I pubblici impiegati ai quali sia invece consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione.
Il Geologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.
Fonte:
http://www.geologi.it/leggi/l-112-63.htmIn pratica devi controllare se il tuo contratto di lavoro prevede il divieto di esercitare la libera professione. In caso affermativo puoi chiedere l'iscrizione all'Elenco Speciale.
Solo i pubblici dipendenti a cui è vietato l'esercizio della professione possono essere iscritti nell'Elenco Speciale.