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Ciao a tutti. Ho dato un'occhiata al cosiddetto "Decreto del Fare".
Art.41
"All’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente: “2-bis. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attivita’ o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”
Quindi, da quanto ho capito, il DM 161/2012 si applica solo quegli interventi sottoposti a VIA o AIA...e quindi...l'art. 186 è stato abrogato dal D.M. 161/2012...che facciamo...apllichiamo l'art.184???!!!

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184bis per l'esattezza


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
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Esatto.. blush

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Va bene, si applica il 184 bis, ma seguendo quali criteri?



Sandro Cantoni

"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)
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Dunque facciamo un po di ripasso.....

Definizione di sottoprodotto (Art. 184 -bis):
1) È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Quindi:
a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
Che, tra le tante cose vuol dire:
In primis deve essere quantificato e definito il materiale di scavo in sede progettuale

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
Ovvero, il sito di destinazione, per tutti gli interventi dove siano previsti scavi con il riutilizzo (esterno al sito) di terre e rocce da scavo:
1) deve essere individuato a livello di progettazione, prima dell’inizio lavori.
2) deve (o devono se più siti di destinazione) avere le capacità ricettive per la quantità di materiale di scavo prevista

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
Di seguito esempi di normale pratica industriale:
1) La riduzione volumetrica per frantumazione
2) Il trattamento a calce
3) La miscelazione di terre da scavo di diversa provenienza e natura
4) La vagliatura
N.B. la pratica industriale non deve generare rifiuti e, come dalla sentenza della Cassazione penale, sez. III, 17 aprile 2012, n. 17453, non deve trasformare radicalmente il materiale trattato stravolgendone l'originaria natura”

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
Ovvero, devono essere
1) Verificate le caratteristiche granulometriche e prestazionali del materiale di scavo anche, eventualmente sulla base delle norme UNI
2) verificati i valori di Concentrazione di Soglia di Contaminazione (CSC) per le matrici solide facendo riferimento a:
- Tabella 1 Colonna A, dell’Allegato 5 alla Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/2006 per i siti a destinazione d’uso Verde pubblico, privato e Residenziale
- Tabella 1 Colonna B, dell’Allegato 5 alla Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/2006 per i siti a destinazione d’uso Commerciale-Industriale.
3) gestite le emissioni (ad es. acque di dilavamento, polveri, rumore)


Poiché la norma sulle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto ex art. 184bis è norma di eccezione e consente una deroga dalla applicazione delle prescrizioni in materia di gestione di rifiuti, spetta al soggetto che intende avvalersi di tale eccezione, l’onere della prova.
Tale onere non può comunque dirsi assolto con mere dichiarazioni soggettive dell’interessato, il quale dovrà fornire la prova piena della ragioni per cui opera in regime differenziato.
In assenza quindi di specifica normativa, per il riutilizzo delle terre come “sottoprodotto” è necessario redigere una Relazione Tecnica da parte di un professionista competente (che in analogia a quanto previsto con la Normativa Toscana con la L.R. 25/98 e s.m.i. potrebbe essere identificato con il geologo, l’ingegnere o il chimico) che deve descrivere e certificare la fattibilità del progetto di riutilizzo delle terre da scavo ai sensi dell’art. 184bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
Vengono di seguito illustrate alcune indicazioni sui contenuti che la relazione Tecnica, in assenza di normativa nazionale/regionale, potrà contenere:

1. Inquadramento generale dell'area di scavo: ubicazione dell’area su cartografia in scala 1:10.000 (1:2.000 se disponibile) con l’identificazione catastale e la destinazione urbanistica, esclusione dell’area di scavo da siti censiti e dalla casistica prevista dal Decreto Ministeriale del 16 maggio 1989, descrizione sommaria del progetto di riutilizzo delle terre di scavo comprendente le volumetrie di scavo previste.

2. Inquadramento generale area di destinazione: ubicazione dell’area con identificazione catastale e destinazione urbanistica, verifica dell’esplicita autorizzazione del sito (o dei siti) per la ricezione di terre e rocce da scavo e delle concentrazioni analitiche previste per la destinazione d’uso.

3. Raccolta e sistemazione dei dati esistenti riguardanti il sito, intesa come: breve descrizione dello stato attuale, breve descrizione dell’attività passata.

4. Indagini effettuate e parametri analitici ricercati. Ubicazione dei punti di prelievo su apposita cartografia con l’indicazione della metodologia di campionamento e la modalità di conservazione dei campioni prelevati, descrizione della metodologia analitica utilizzata dal laboratorio di analisi.

5. Descrizione dei risultati analitici con la certificazione di compatibilità delle terre e rocce da scavo con il sito di destinazione e conseguente esclusione dal regime dei rifiuti così come descritto nel titolo IV del D.Lgs 152/2006.

Si ricorda che una volta approvato il progetto di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, il preposto in cantiere, in assenza di normativa nazionale/regionale, ai fini della tracciabilità del materiale, dovrà compilare un apposito modulo da predisporre, firmare e timbrare, per ogni singolo viaggio, in triplice copia (una per il sito di scavo, uno per il trasportatore ed una per il sito di destinazione) contenente le diverse informazioni, tra le quali: 1) provenienza delle terre di scavo, numero e data dell’autorizzazione del sito di scavo 2) numero e data dell’autorizzazione del sito di destinazione, 3) data / ora di partenza e quantità di materiale trasportato, 4) targa del mezzo utilizzato e ditta che effettua il trasporto, 5) accettazione del materiale con timbro e firma del Responsabile di cantiere del sito di destinazione.
Tutti i documenti di trasporto dovranno comprovare il corretto conferimento presso il sito di destinazione della volumetria di scavo prevista in sede progettuale e regolarmente autorizzata e dovranno essere allegati alla documentazione di collaudo e attestazione di fine lavori.

Chiaramente questi sopra sono solo suggerimenti su come interpretare l'art. 184Bis in assenza di ulteriore indicazione normativa. In assenza di specifici D.M.
Le Regioni ORA potranno legiferare quindi con leggi e regolamenti di "collegamento tra la propria normativa urbanistica e la normativa nazionale ambientale.
Per i piccoli cantieri siamo ancora in attesa...... e ribadisco che in assenza di indicazioni Ministeriali, le normative regionali "supplenti" non hanno alcun valore legale/giuridico (vedi Veneto, Liguria e Umbria)


Massimo

P.S. Scusate il post chilometrico

Ultima modifica di Massimo Della Schiava; 25/06/2013 16:16.

Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
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Massimo, grazie della risposta. Ti segnalo che su FB nel gruppo terre e rocce da scavo c'è una discussione sull'argomento.


Sandro Cantoni

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Massimo, posso segnalare la tua risposta sul gruppo Terre e rocce da scavo di Facebook?


Sandro Cantoni

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Certamente, ma cita me e Geoforum


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Segnalato io


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Io continuo ad applicare il DRGV 179 del febbraio 2013 (per cantieri inf a 6000 mc)per i seguenti motivi
1) ho un riferimento operativo abbastanza chiaro
2) me lo chiede la regione/comune
Altrimenti in veneto cosa dovrei fare? Alla "fine della fiera" produco una documentazione del tutto simile a quanto descrivi tu nel post a km 0 (se fà pe dire...)
Pier-Andrea

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