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Buongiorno a tutti Rimozione serbatoi: ARPA mi richiede, alla luce delle nuove normative sulle terre e rocce da scavo, l'esecuzione a scavo ultimato di test di cessione ai sensi del DM 5/02/98 sul materiale di riporto eventualmente presente e rimanente sulle pareti. Ma questo discorso si applica anche se non si è in ambito di bonifica (per lo meno in questa fase iniziale del lavoro)? Significa che se il test di cessione non risulta conforme devo rimuovere il riporto non perchè il mio serbatoio ha perso, ma perchè il terreno di riporto che chissà chi ha messo lì risulta contaminato?! Considerato che il cantiere è a Milano....
Eliminato l'impossibile, ciò che resta, per improbabile che sia, deve essere la verità
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Il collaudo su fondi scavo costituiti da materiale di riporto dovrà essere fatto in primis con il test sull'eluato. Una volta che il test dimostra che il tuo materiale 'cede' e quindi è fonte di contaminazione devi procedere alla rimozione, alla messa in sicurezza permanente e all'"inertizzazione" del riporto. ....a Milano rischi di dover rimuovere tutti i primi metri di sottosuolo p.s. per i parametri non normati dal 02/98 che limiti usi? Acque sotterranee?? In bocca al lupo!
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Non sono d'accordo.
A meno che abbia proprio frainteso qquello di cui si sta parlando, da sempre e dappertutto le verifiche di fondo scavo si afnno effettuando analisi sui terreni e confrontando i risultati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione. Questo anche sui riporti, che a tal fine hanno la stessa valenza dei terreni naturali. Secondo il 152 l'iter di bonifica si attiva se hai superamenti delle CSC, non se hai superamenti degli eluati... Che poi ci sia il rischio di incappare in superamenti non imputabili al serbatoio che vai a rimuovere, ma preesistenti nel riporto, questo è vero...
Stefano Zanarello
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La questione è che prima devi dimostrare che i riporti non sono rifiuti.
Per 'entrare' nell'iter caratterizzazione-bonifica l'eluato deve essere conforme...solo allora confronti le CSC.
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Iscritto: Mar 2013
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Specifico: sullo scavo verrà effettuato il classico collaudo con confronto con le CSC di riferimento. Il test di cessione è in più, e secondo la nuova normativa se non risulta conforme devo agire sul riporto rimuovendolo (come rifiuto se rispetta le CSC) o trattandolo in qualche modo per rientrare entro i limiti. Nel caso di superamento delle CSC si avvierà comunque il procedimento di caratterizzazione e bonifica.
Ultima modifica di micheles; 10/07/2013 10:32.
Eliminato l'impossibile, ciò che resta, per improbabile che sia, deve essere la verità
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L'analisi sull'eluato devi farla comunque anche se rispetta le CSC sito specifiche. Se l'eluato è fuori devi intervenire ed il confronto con le CSC è inutile.
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Sicuramente i campioni li prelevi una volta sola.
Per risparmiare, le analisi sul tal quale le farei solo se l'eluato è conforme.
Ultima modifica di geopao; 10/07/2013 10:48.
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Iscritto: Jan 2003
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Continuo a non essere d'accordo...
Con il test di cessione ai sensi del DM 5/2/98 cosa dimostriamo? Il test di cessione del DM 5/2/98 non è finalizzato all'attribuzione dello status di "rifiuto" o meno ad un certo materiale, ma fornisce uno dei criteri sotto i quali un rifiuto può essere soggetto ad un'attività di recupero, e quindi cessare di essere rifiuto (come procedura semplificata). Attività di recupero che comunque deve essere autorizzzata. Ora, tornando al nostro caso, cosa abbiamo? Un materiale di riporto posato magari negli anni '20... In questo caso, anche la conformità con i limiti dell'eluato cosa ci dice? Che il suddetto materiale non è rifiuto perchè avrebbe potuto essere soggetto ad un'attività di recupero R5? Non penso proprio...primo perchè tale attività di recupero non è stata autorizzata in nessun modo, secondo perchè la conformità degli eluati è solo uno dei fattori che rende possibile un recupero in regime semplificato (oggetto del DM 5/2/98).
Ripeto, di casi analoghi ne ho visti centinaia, con riporti (intendendo per riporti non macerie da demolizione, è chiaro, ma terreni frammisti a letarizi, scorie, etc) di spessore variabile dal metro fino a 10 m (Torino poggia quasi integralmente su riporti). Mai (neanche da parte degli Enti) ci si è posti la questione sul fatto che tali materiali fossero rifiuti o meno (a meno che non fossero oggettivamente rifiuti, es macerie demolizione, è chiaro), ma la conformità dei fondi scavo si è sempre fatta confrontando con le CSC.
Stefano Zanarello
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Iscritto: Apr 2010
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Ma è la nuova norma che lo prevede! E chi l'ha fatta ha evidentemente pensato che l'unico modo per dire quel riporto non è rifiuto è quello di fare il test di cessione febbr. 98 che è quello che viene convenzionalmente utilizzato/richiesto, per esempio, per verificare la ricollocabilità di terreni.
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Iscritto: Jan 2003
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Chiedo scusa, queste ultimi decreti li avevo visti un po' di fretta e questo aspetto mi era sfuggito... A questo punto si apre però la questione che chiunque può essere soggetto all'obbligo di rimozione di materiali di riporto deposti magari 100 anni fa...
Stefano Zanarello
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