La sanzione per il ritardato pagamento viene calcolata unicamente attraverso una percentuale dell'importo dovuto, in pratica un interesse su quanto dovuto.
Con il nuovo regolamento sanzionatorio gli interessi per ritardato pagamento sono stati notevolmente ridotti.
Mora pari al tasso di interesse legale calcolato sui contributi dovuti e non versati maggiorati della rivalutazione di legge dei montanti di competenza di ciascun anno.
Ad esempio per il 2014 il tasso legale è pari a 1% e quello della rivalutazione sarà quasi certamente minore per cui un l'interesse complessivo da calcolare per il ritardato pagamento sarà minore del 2% (*)
Il pagamento con carta di credito o con altro tipo di anticipazione conviene solo se hai necessità immediata della regolarità contributiva.
Approfitto dell'occasione per precisare che, al contrario, per la ritardata comunicazione del modello 2 (reddito professionale) la sanzione è stata aumentata notevolmente.
In pratica l'Ente ha deciso di essere più comprensivo con chi non può pagare ma più duro con chi vuole fare il furbo.
Per i dettagli:
http://www.epap.it/ad_sanzioni_mod.asp(*) queste percentuali sono valide solo per il contributo soggettivo che rappresenta la quota maggiore dei contributi; per il contributo integrativo, il contributo di solidarietà e il contributo di maternità, i valori diventano 1% + 8% = 9%