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OP
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ciao a tutti. credo di aver scelto il momento sbagliato per iniziare la professione...con tutti questi cambiamenti in materia legislativa non so veramente più dove sbattere la testa!!! il mio dubbio, attualmente, è questo: ho scelto, per il momento di lavorare "occasionalmente" (senza partita IVA), causa ridotta mole di lavoro. Ebbene, devo aprire comunque un conto corrente specifico per i miei introiti da professionista Geologo???se si, è vero che devo stare attento a non versare più di un tot. per evitare spiacevoli situazioni???
c'è qualche anima santa disposto a darmi chiarimenti?
grazie
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No, non è necessario, tuttavia i tuoi introiti da professionista (sia con o senza P.IVA) devono essere "tracciabili", ossia potrai farti pagare con assegni non trasferibili, bonifici bancari, pagamenti in formato elettronico ecc...ecc... In contanti potrai farti pagare fino a €100,00, anche se tale disposizione mi sembra che entrerà in vigore solo dai 01/07/2008. Per maggiori info: www.agenziaentrate.it, circolare del 4 luglio (mi sembra). Ciao
"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
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Iscritto: Sep 2002
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OP
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grazie grannisi, come sempre puntualissimo...
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No sono 1000 gli euro per tutto il 2006, 500 per il 2007. Come sempre modificano le leggi in corsa e cosi ci apiamo più niente. Grannisi grazie per il link e rel circolare. Paddy aspetta a settembre...
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Iscritto: Jan 2004
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Visto che è utile a tutti......
7 OBBLIGHI CONTABILI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (ART. 35, COMMA 12 E 12-BIS) L’articolo 35, comma 12, del decreto introduce modifiche all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli esercenti arti e professioni. Più precisamente, come chiarito anche dalla relazione di accompagnamento al citato decreto, le nuove regole impongono i seguenti obblighi contabili: • i contribuenti esercenti arti e professioni devono tenere uno o più conti correnti bancari o postali utilizzati per la gestione dell’attività professionale. Tali conti devono essere utilizzati per compiere prelevamenti per il pagamento delle spese sostenute e per far affluire obbligatoriamente i compensi riscossi nell’esercizio della funzione professionale (nuovo comma 3 dell’articolo 19 del DPR n. 600 del 1973); • i compensi devono essere riscossi solo mediante strumenti finanziari tracciabili e non in contanti, fatta eccezione per somme unitarie inferiori a 100 euro (nuovo comma 4 dell’articolo 19 del DPR n. 600. del 1973). In merito al limite dei 100 euro, si segnala che, il comma 12-bis, dell’articolo 35 in commento, inserito dal Senato in sede di conversione del provvedimento, prevede che detto limite si applichi solo a partire dal 1° luglio 2008. Dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto e sino al 30 giugno 2007 il limite al di sotto del quale i compensi possono essere incassati in contanti è fissato in 1000 euro. Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008, infine, il limite è stabilito in 500 euro. Alla luce delle modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto, è da ritenere che l’obbligo di riscuotere i compensi in argomento mediante strumenti finanziari “tracciabili”, nei limiti appena richiamati, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione. Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione in commento, si fa presente che gli strumenti finanziari utilizzabili per la riscossione dei compensi conseguiti nell’esercizio dell’attività professionale sono quelli appositamente individuati dall’articolo 35, comma 12, ovvero: ��gli assegni non trasferibili; ��i bonifici; ��le altre modalità di pagamento bancario o postale; ��i sistemi di pagamento elettronico. Per quanto attiene, invece, all’ambito soggettivo di applicazione della norma, si fa presente che i soggetti obbligati a tenere uno o più conti bancari o postali sono quelli di cui al primo comma dell’articolo 19 del DPR n. 600 del 1973, ovvero “Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell’art. 13…” . L’articolo 13 del DPR n. 600 del 1973 fa riferimento alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell’articolo 53, commi primo e secondo del TUIR, e alle società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all’articolo 5, lettera c), del TUIR. I conti correnti bancari o postali, da tenere obbligatoriamente sia per il prelievo di somme finalizzate al pagamento delle spese sostenute sia per il versamento dei compensi riscossi, non necessariamente devono essere “dedicati” esclusivamente all’attività professionale, ma possono eventualmente essere utilizzati anche per operazioni non afferenti l’esercizio dell’arte o della professione. Né la eventuale annotazione nei conti di operazioni riconducibili nella sfera familiare o extra – professionale è di ostacolo alla corretta applicazione della norma di cui all’articolo 32, primo comma, n. 2), del DPR n. 600 del 1973, secondo cui anche i “prelevamenti” dai predetti conti sono presi a base della rettifica come “compensi” qualora il contribuente non dimostri che gli stessi non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito. Invero, i contribuenti interessati possono ritenersi sollevati dall’onere di fornire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo all’entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extra – professionale.
Ciao
"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
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Iscritto: Nov 2005
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potreste spiegarmi in parole semplici questo passaggio? "Né la eventuale annotazione nei conti di operazioni riconducibili nella sfera familiare o extra – professionale è di ostacolo alla corretta applicazione della norma di cui all’articolo 32, primo comma, n. 2), del DPR n. 600 del 1973, secondo cui anche i “prelevamenti” dai predetti conti sono presi a base della rettifica come “compensi” qualora il contribuente non dimostri che gli stessi non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito. Invero, i contribuenti interessati possono ritenersi sollevati dall’onere di fornire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo all’entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extra – professionale"." grazie
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Iscritto: Jan 2004
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E' puro burocratese, lingua sconosciuta dal vessato popolo! Semplicemente, se hai il C/C unico sei tenuta/o a documentare i tuoi introiti/spese professionali, mentre per quelli riconducibili alla normale gestione di vita quotidiana (o ad introiti extra-professionali) no. Quindi le varie "scritture" (annotazioni) extra-professionali sul C/C (sia in entrata che in uscita) non faranno parte dei "compensi" ai fini della determinazione del reddito. Almeno questo è quello che ho capito. Occorrerebbe, per una risposta più adeguata, esaminare il DPR citato, quindi ti consiglio di chiarire i dubbi con il commercialista. Ciao
"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
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Forse questo è OT.
Ma perché le stesse regole non si applicano ad un idraulico, un imbianchino, ecc.?
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Iscritto: Apr 2000
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cominciamo a far pulizia nelle professioni...poi si beccheranno gli altri furboni. sono stufo di vedere poveracci in BMW, che magari pagano meno l'asilo nido, in quanto tra me e mia moglie figuriamo "superiori alla media". non vedo il dramma di farsi pagare con un assegno, senza tutte le falsità dette dai soliti interessati sull'obbligo di aprire altri conti bancari.
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Originariamente inviato da VM: Forse questo è OT.
Ma perché le stesse regole non si applicano ad un idraulico, un imbianchino, ecc.? VM, ti dimentichi che siamo in Italia! Solo i liberi professionisti sono i grandi evasori/elusori, mentre i "poveri" dipendenti pubblici sono gli unici che pagano le tasse; i nostri politici "dimenticano" (o fanno finta di non vedere) facilmente quanti lavori in nero fanno, visto che per loro è un grande "serbatoio" di voti. Per un imbianchino od idraulico è facilissimo evadere, visto che materialmente non rimane una "traccia" del loro lavoro! Ciao
"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
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Massimo Online17,513 Jul 9th, 2026
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