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Iscritto: Mar 2005
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OP
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Iscritto: Mar 2005
Posts: 43 |
Buongiorno a tutti, vi pongo la seguente situazione: in un Comune per il quale sto lavorando nelle norme tecniche del PRGC viene richiesta la relazione idrogeologico-geotecnica SOLAMENTE per le aree in Classe II, mentre per le aree in Classe III e Classe I non viene richiesta alcuna relazione geologico-geotecnica-idrogeologica. Di conseguenza si realizzano villette in aree in Classe III (soggette a serio e concreto pericolo di esondazione da parte della rete idrografica minore) senza relazione geotecnica né idrogeologica. Nelle Note esplicative al DM 11-3-88 leggo: ”….Le norme prevedono che la relazione geotecnica è SEMPRE obbligatoria, mentre la relazione geologica lo è nei Comuni dichiarati sismici in applicazione della L. 2/2/74 n° 64, nelle aree soggette a vincoli particolari (vincolo idrogeologico ex R.D. n. 3267/1923, vincolo paesaggistico ex L.1497/39, con estensione L. 431/85 Galasso) ed in ogni caso per le opere previste alle sezioni E, F, G, H I, L, M e O del D.M. 11/03/88. Tali documenti fanno parte integrante degli atti progettuali e come tali devono essere presentati contestualmente alla richiesta di concessione edilizia o all'attestazione di conformità (Dichiarazione Inizio di Attività o Autorizzazione Edilizia) ai sensi della L.R. 52/99)”.
Quindi il quesito è: che fare? Il PRGC è stato scritto male? Come si può intervenire?
Grazie.
Max Pautasso
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Iscritto: Dec 2004
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Iscritto: Dec 2004
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interessante...
dai qualche informazione in più relativamente alla normativa richiamata, alla base del PRGC, e sulle definizioni di classe di cui scrivi.
esiste in Piemonte una normativa regionale sul governo del territorio ? Mandami i riferimenti normativi.
Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui" (Ezra Pound)
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Iscritto: Jan 2004
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Iscritto: Jan 2004
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Comincia con informare l'Ordine, credo che saranno ben felici di darti una mano dal punto di vista legislativo-tecnico.. Ciao
"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
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Iscritto: Sep 2006
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Forse mi sbaglio, ma mi sembra che sia obbligatoria la relazione geologica per la categoria I del D.M. 11.03.88, ovvero "bonifiche e sistemazioni del territorio". Se il comune a cui fa riferimento T-BONE_75 è in Piemonte, allora, per la pianificazione dei PRGC bisogna fare riferimento alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n°7/LAP del 06.05.1996 e le successive Note Tecniche Esplicative. Tale Circolare 7/LAP e N.T.E. considera, come CLASSE III, "Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedire l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente ". Non so se è giusto, ma mi sembra che in CLASSE III rientrino quei luoghi che necessitano di bonifiche e sistemazioni del territorio e quindi quelle che ricadono in "I" secondo il D.M. 11.03.88. Inoltre, sempre secondo la Circolare 7/LAP e le N.T.E., per edifici esistenti isolati (CLASSE IIIa) che non ricadono in aree di dissesto attivo o incipiente, è consentita la ristrutturazione e l'ampliamento funzionale di tali edifici ma questi sono condizionati dall'esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione. In questo caso penso che l'unico che possa fare una indagine geologica sia il geologo (o sbaglio?) e questa, dovendo essere presentata al comune dovrà essere messa per iscritto (e forse verrà chiamata relazione geologica?). Inoltre, sempre secondo tale Circolare, in aree che non ricadono in ambiti di dissesti attivi, non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola e qualora le condizioni di pericolosità dell'area lo cansentano tecnicamente, è consentita la realizzazione di nuove costruzioni che riguardano in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, però la loro fattibilità dovrà essere verificata ed accettata da opportuni indagini geologiche, idrogeologiche e, se necessario, geognostiche e quindi dovrebbero rientrare dinuovo in una relazione geologica o geologico-tecnica.
Quindi, penso che la relazione geologica, anche se non specificatamente riportato (forse per errore) nel PRGC, sia comunque obbligatoria.
Ciao Cloud
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Iscritto: Jul 2005
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A prescindere dai regolamenti comunali, qualsiasi atto di Legge o Decreto Miniestriale è sempre sovraordinato a qualsiasi regolamento!
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Iscritto: Mar 2005
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Iscritto: Mar 2005
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Grazie a tutti, in particolare a Geocloud; mi avete dato degli ottimi spunti da cui iniziare. A presto!
Max Pautasso
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