la proroga è certa ... è stata prorogata la sanatoria con decreto legge (il n. 300/2006 che decade il 27 febbraio 2007. Ora il d.l. è in fase di conversione in legge che DOVREBBE confermarne i contenuti (almeno per i pozzi)
Speriamo che venga corretto perchè è difficile applicare una proroga che fa riferimento ad un Dlgs abrogato, per la precisione fa riferimento al Dlgs 152/99 abrogato dal Dlgs 152/06. Io mi chiedo ma quando legiferano cosa fanno delle festicciole con vino ed alcolici? Però quando si propongono gli aumenti sono sempre lucidi e i provvedimenti sono sempre molto ma moooolto chiari.
Ecco un commento di un avvocato:
"Se non ci fosse da piangere, varrebbe la pena sottolineare il lato comico di tutta la vicenda; consistente nel fatto che, nella premessa del decreto legge de quo, si ha modo di riferirsi – come consuetudine – alla straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, …. al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti.
Ora, se – fra le altre cose – teniamo conto che:
_ un termine riaperto per otto mesi, dalla legge 30 aprile 1999 n. 136, è stato ulteriormente riaperto – quindi ri-riaperto – con una legge dell’agosto dello stesso anno (melius abundare quam deficere!!);
_ con l’articolo 175, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, è stata nuovamente abrogata – quindi ri-abrogata – la legge 10 maggio 1976, n. 319, che era già stata cassata dall’art. 63, comma 1, del D.Lgs. 152/99 (nel più ci sta il meno!);
_ con l’art. 2 del D.L. 300/2006 si è inteso prorogare un termine inesistente contenuto in un decreto legislativo abrogato, lasciando invariato e scaduto il termine esistente previsto da una norma vigente (una rondine non fa primavera!);
ne consegue il venirsi a trovare a corto di “proverbi” e di “modi di dire” da utilizzare per sopperire e giustificare queste sviste del legislatore; le quali, in quanto a concreta e puntuale attuazione di adempimenti, comportano più un intralcio che un aiuto per il cittadino, per l’imprenditore, per il professionista e per la stessa pubblica amministrazione (in veste di organo di controllo). Se non altro, queste vere e proprie defaillance, determinano una impostazione psicologica viziata e viziosa, che potrebbe portare a trarre delle conclusioni tutt’altro che utili ad una corretta gestione di questo nostro caro ambiente:
- chi mai, dopo questo turniché, avrà applicato o potrà irrogare ad un privato la sanzione prevista dal citato art. 10 del D.Lgs. 275/1993 ?
- con quale spirito un legislatore così “disattento” può (poi o prima) stabilire norme che prevedono sanzioni (ad esempio) da € 2.600 a € 15.500 a carico di chiunque effettui registrazioni incomplete o inesatte su MUD, registri, formulari (€ 1.600 a € 9.300) in materia di gestione rifiuti (art. 258 D.Lgs. 152/2006), ….quando “egli stesso” pasticcia continuamente contribuendo più a confondere le idee invece che aiutare a chiarirle?"