Se hanno componente antropica superiore al 20% non possono essere considerate Terre e rocce da scavo secondo il nuovo DPR 120/2017.
Dai un'occhiata questo
Materiali di riporto Secondo me ti devi non inserire sulla questione di TRS ma sulla questione "bonifiche" e quindi definire o meno se tale materiale (al di là delle percentuale) può o no essere fonte di contaminazione ovvero verifica tramite test di cessione. Infatti secondo l'art. 185 comma 1 lettera b) del TUA definisce che è escluso dai rifiuti
"il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati". Come vedi è esclsuo dai rifiuti il materiale anche se contaminato ma per la questione bonifiche etc devi verificare come è il test di cessione e quindi:
Nel caso in cui il risultato del test sia conforme, il materiale di riporto, anche se potenzialmente contaminato (es. superamento delle CSC), può essere trattato come matrice ambientale a tutti gli effetti.
Nel caso in cui, invece, il materiale di riporto non sia conforme ai limiti del test di cessione, lo stesso costituisce fonte di contaminazione e, quindi, deve essere rimosso, reso conforme al test, ovvero messo in sicurezza.