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Carlo...non voglio assolutamente polemizzare con te, tra colleghi non esiste, ma non ne sono ancora convinto. Chiederò una delucidazione ufficiale al mio ordine. E' una cosa importante!

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Carlo, leggo che l'all. 15 di cui parli è stato sostituito dall'allegato 6 della DGR 6738/2017. Ma non parla delle figura preposta allo studio dell'invarianza. Forse ho letto male

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Originariamente inviato da: geodario
Carlo, leggo che l'all. 15 di cui parli è stato sostituito dall'allegato 6 della DGR 6738/2017. Ma non parla delle figura preposta allo studio dell'invarianza. Forse ho letto male

Nessuna polemica, figurati! e' corretto quello che scrivi, e cioè che l'allegato 15 è stato sostituito dall'allegato 6, ma la sostanza è la stessa: le verifiche idrauliche di cui all'allegato 4 della 2616/2011 le fa l'ing.
Riporto testualmente quanto scritto nell'allegato 4:
Gli studi di supporto alle valutazioni idrauliche di cui sopra devono essere sviluppati da un ingegnere abilitato di riconosciuta esperienza e capacità nella esecuzione di stime idrologiche, calcoli idraulici e mappatura delle aree a rischio, anche mediante utilizzo di codici di calcolo per l’idraulica fluviale.
E' evidente che quanto scritto è riferito alle verifiche per le problematiche di rischio alluvionale (a cui l'allegato 4 fa riferimento) e non all'invarianza idraulica e idrologica, ma visto che le elaborazioni sono sostanzialmente le stesse, mi pare non ci siano dubbi sulla competenza in materia, ovviamente secondo la Regione Lombardia.

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Tutto chiaro, grazie.
Vi chiedo un ulteriore chiarimento se possibile:
1) Secondo la gerarchia delle norme, la Sentenza del Consiglio di Stato o i pareri/circolari del CNG non sono a livello "superiore" delle delibere regionali citate?
2) La valutazione del rischio idraulico o di allagabilità di aree per cui l'All. 4 non deve/può essere applicato (NON fasce A, B,Bpr, NON Zone I, ecc)può essere fatta anche dal geologo, non essendo necessarie verifiche idrauliche di specifica competenza ingegneristica?
3) Lo studio comunale di gestione del rischio idraulico, art. 14.7, è anche di nostra competenza?
4) Ed il dimensionamento di vasche di dispersione, pozzi perdenti ecc.?
Grazie

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Originariamente inviato da: borlotz
Tutto chiaro, grazie.
Vi chiedo un ulteriore chiarimento se possibile:
1) Secondo la gerarchia delle norme, la Sentenza del Consiglio di Stato o i pareri/circolari del CNG non sono a livello "superiore" delle delibere regionali citate?

La sentenza del CdS sicuramente, i pareri del CNG no di sicuro.
Ma il vero problema è che finchè la Regione rifiuta un documento se non è firmato da un Ing. tu sei costretto a ricorrere contro tale rifiuto, ovviamente esponendoti a tempi eterni per la conclusione del tuo lavoro.
Ti garantisco che l'OGL sta facendo un ottimo lavoro con la regione a tutela del lavoro dei geologi (vedi norme sul deposito sismico), ma in questo campo non ci sono spazi di manovra...

Originariamente inviato da: borlotz

2) La valutazione del rischio idraulico o di allagabilità di aree per cui l'All. 4 non deve/può essere applicato (NON fasce A, B,Bpr, NON Zone I, ecc)può essere fatta anche dal geologo, non essendo necessarie verifiche idrauliche di specifica competenza ingegneristica?

Esatto. quando le modifiche discendono da "aggiustamenti" morfologici, o in atri casi particolari, se non è richiesta la verifica idraulica, il geologo redige la carta PAI-PGRA senza l'ausilio dell'Ing.


Originariamente inviato da: borlotz

3) Lo studio comunale di gestione del rischio idraulico, art. 14.7, è anche di nostra competenza?

per quel che riguarda le potenzialità di dispersione sul suolo o nel sottosuolo sicuramente si.
Però, da come la vedo io, deve essere un lavoro fatto a 4 mani con un ing.


Originariamente inviato da: borlotz

4) Ed il dimensionamento di vasche di dispersione, pozzi perdenti ecc.?

anche in questo caso può essere un lavoro a 4 mani, visto che il geologo ha sicuramente competenza sul calcolo dell'infiltrazione, ma non sul calcolo dei volumi afferenti alle vasche.

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Con DGR Veneto in prima battuta era stato indicato l'ingegnere idraulico per redigere studi e valutazioni di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica delle trasformazioni urbanistiche.
Dopodiché l'Ordine ha fatto ricorso e il TAR (a memoria intorno al 2007) che ha indicato che anche il geologo può fare le verifiche di mpatibilità idraulica.
La regione ha poi modificato la DGR inserendo anche il geologo.
Ottimo lavoro dell'Ordine del Veneto...se dalla Lombardia contattate il Veneto forse si riesce a fare azione comune.

ciao

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Ringrazio.
Saluti

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La decisione è al limite pertinente alla citata dgr lombarda e non al mondo...

In linea di massima vedo in giro molte relazioni che sono state accettate da enti superiori redatte da geologi.

IO ricordo che sarebbe opportuno evitare di verificare ponti o manufatti e caso mai valutare corsi d'acqua naturali.


"Prosunt omnia quae obstant"
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ritengo che, in merito alla competenza del geologo nel campo dell'idraulica, possa essere utile i chiarimenti del CNG del 2012 rif. P/CR.c/4754 che cita tutte le passate leggi (che brevemente elenco senza discuterle per mancanza di tempo) le quali confermano la competenza del geologo:

art. 3 lettera d legge 112/1963
art. 41 e 42 DPR 328/2001
art. 26 lettera b DPR 207/2010
poi cita la sentenza del TAR Veneto sezione prima n. 1500 del 2007 e successiva n. 938 del 2008, ribadita dal Consiglio di Stato sezione quinta n. 5013 del 2009


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