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Criceto Offline OP
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Ho redatto una relazione per la costruzione di un villetta unifamigliare sita in una zona in cui il piano regolatore la richiedeva causa possibile caduta massi. Ho fatto le mie analisi ed è risultato che la zona non era raggiunta da massi di nessun genere e che non c’erano altri problemi di natura geologica per la costruzione dell’edificio.
La commissione edilizia (ed in particolare il geologo che ne fa parte) ha detto che la mia relazione non bastava a validare la costruzione (praticamente la considerava una specie di perizia di parte e io davo ragione al proprietario perché mi pagava!!!!) e ha richiesto un parere al geologo che ha redatto il piano regolatore (attribuendogli quindi anche una parte della mia responsabilità).
Alla luce di questo,allora, il committente dovrebbe pagare anche il geologo del piano regolatore visto che se poi costruirà la villetta è merito più suo che mio.
Secondo voi questo comportamento è corretto sia dal punto di vista deontologico che legale?
Grazie

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Ciao colleghi,bentrovati.
Da ex membro della commissione edilizia ( su segnalazione dell'Ordine , non per cooptazione), secondo me il geologo della commissione edilizia ha preso un granchio!!!
Se il Piano regolatore prevede per quella determinata zona l'obbligo della relazione geologica, il geologo della commissiione edilizia deve verificare che la relazione sia stata redatta ( da un geologo) secondo le norme tecniche in vigore,stop.La responsabilità poi se la assume pienamente il geologo pagato dal committente.
L'interevnto del geologo redattore delllo studio geologio del PRG, si richiede quando si vuole costruire in deroga , cioè in zone che il PRG individua come inedificabili per motivi geologici.
Ad esempio, nei comui dichiarati sismici, il PRG ,prevede ( o almeno dovrebbe prevedere) l'obbligartorietà della relazione gologica.Quindi seguendo il ragionamento del geologo commissario,il redattore delllo studio geologico del PRG, sarà l'unico geologo titolato a redigere le relazioni geologiche per qualsiasi costruzione???.Mi pare assurdo.
Comunque ti conviene rivolgerti all'Ordine ( in genere tutti gli ordini hanno un codice deontologico o raccomandazioni specifiche per i membri delle commissioni edilizie) per verificare sei collega è andato oltre il suo compito.
Salute a tutti.


Sabato D'Elia
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Non c’è nessuna legge che attribuisce al piano regolatore il potere di vincolare le aree a rischio, la 183 demanda tele compito al PAI. Lo studio geologico per il PRG serve solo per la pianificazione e non per le opere puntuali. Non commettiamo lo stesso errore di geometri, ecc. che hanno la presunzione di redigere la geotecnica sulle basi geologiche del PRG.
Il geologo del piano, nonostante il suo studio per il PRG, fornisce le tue stesse conclusioni, ha sbagliato durante la redazione del piano o sta sbagliando adesso? In ogni modo nessuna legge attribuisce allo stesso la potestà di vincolare e svincolare le aree a rischio.
La commissione può richiedere tutti i pareri che vuole ma non può contestare il tuo lavoro senza prove oggettive. La stessa commissione, in particolare il geologo, non si è resa conto che si stava lavorando in scala completamente diversa da quella del piano. Il geologo della commissione poteva richiedere ulteriori studi, ma non doveva definire il tuo lavoro di parte (certificato wink ).
Tanto premesso, ritengo che la commissione deve pagare il geologo del piano per lo studio di dettaglio e deve risarcire le tue spese nonchè la dignità di professionista.

Sulla deontologia …………………………….

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Siccome le leggi ubanistiche sono regionali, purtroppo gli orientamenti variano da regione a regione (per i colleghi campani).
Il comune ha una carta di sintesi 7/Lap in vigore?
Se si, e se ti trovi in classe II puoi intervenire; se ti trovi in classe IIIB il comune deve dichiarare se le opere strutturali o non per la messa in sicurezza del versante e la mitigazione del rischio sono stati svolti, a meno che tale informazione non emerga chiaramente dagli studi di PRG.
Se il comune non è adeguato alla 7/lap e il dissesto è segnalato nelle carte PAI devi controllare l'articolo 9 delle NTA del PAI.

Se il piano è semplicemente non adeuato al PAI ed alla 7/LAP, l'area è edificabile seguendo le norme.
Il chiarimento fornito dall'estensore, a meno che segnali cantonate da parte del comune, non ha nessuna valenza.

Attendiamo notizie...


"Prosunt omnia quae obstant"
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Criceto Offline OP
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L’area è in classe IIIb2 (adeguamento 7/LAP e PAI) ma il comune non ha fatto nessun intervento di messa in sicurezza dal punto di vista caduta massi (non ci pensano neanche lontanamente e in realtà non sono così necessari). Il geologo del piano mi ha detto che lui, all’epoca, aveva preferito classificare l’area in questa maniera a titolo puramente cautelativo ma che non aveva fatto alcuna analisi strutturale né di caduta massi e che proprio la mia relazione avrebbe dovuto chiarire questi aspetti.
E meno male che il geologo del piano è un collega corretto che mi ha comunicato la richiesta del Comune.
Vedremo come evolve la cosa
Grazie e ciao a tutti

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In effetti quando si perimetra una zona in classe 3B dovrebbe essere esplicitatata almeno quale è la ragione del pericolo e se le protezioni sono esaustive, ad esempio se c'è gia un'opera.

A questo punto non ti resta che presentare uno studio che dimostri la stabilità di un settore omogeneo, il comune deve farlo proprio e adottarlo. Il tutto è abbastanza ben spiegato nella NTE della 7/LAP.


"Prosunt omnia quae obstant"
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Pensavo che la relazione geologica fosse sempre obbligatoria e che gli studi geologici di pianificazione territoriale non potevano inficiare in nessuno modo una relazione geologica per la costruzione di un'opera privata! Forse mi sbagliavo? Saluti!


Fuggire la realtà non rappresenta una soluzione.
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Come dice Massimo, le leggi urbanistiche variano da regione a regione. Ad esempio (scusate l'ignoranza) non so cosa sia l'elaborato 7/lap.
Qui da noi in Lucania stiamo adesso elaborando studi geologici a corredo dei nuovi strumenti urbanistici. Sono geologo incaricato di redigere tali studi in un comune e qui da noi si elabora la mappa finale di sintesi e pericolosità geologica la quale è praticamente il prodotto della sovrapposizione di altri elaborati quali carta delle pendenze, carte della microzonazione sismica, carta geomorfologica, carta geologica e carta idrologica. La sovrapposizione di tutti questi dati, permette di individuare delle aree a diversa classe di rischio.
per es, le aree III, sono quelle ove è fortemente sconsigliata la realizzazione di opere edilizie.
Detto questo, la mia domanda è questa, se da geologo incaricato individuo e definisco delle aree III, e dopo che la conferenza di servizio che prevede la presenza dei vari enti ha approvato le nuove norme e di conseguneza anche il mio studio, poichè sono anche membro di una commissione edilizia,come dovrò comportaemi se un collega presenta una relazione geologica di un fabbricato posto in un area III?

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Originariamente inviato da Fra':
Come dice Massimo, le leggi urbanistiche variano da regione a regione. Ad esempio (scusate l'ignoranza) non so cosa sia l'elaborato 7/lap.
Qui da noi in Lucania stiamo adesso elaborando studi geologici a corredo dei nuovi strumenti urbanistici. Sono geologo incaricato di redigere tali studi in un comune e qui da noi si elabora la mappa finale di sintesi e pericolosità geologica la quale è praticamente il prodotto della sovrapposizione di altri elaborati quali carta delle pendenze, carte della microzonazione sismica, carta geomorfologica, carta geologica e carta idrologica. La sovrapposizione di tutti questi dati, permette di individuare delle aree a diversa classe di rischio.
per es, le aree III, sono quelle ove è fortemente sconsigliata la realizzazione di opere edilizie.
Detto questo, la mia domanda è questa, se da geologo incaricato individuo e definisco delle aree III, e dopo che la conferenza di servizio che prevede la presenza dei vari enti ha approvato le nuove norme e di conseguneza anche il mio studio, poichè sono anche membro di una commissione edilizia,come dovrò comportaemi se un collega presenta una relazione geologica di un fabbricato posto in un area III?
Difficile rispondere visto che siamo in italia dove ogni comune/regione ha le proprie autonomie. Se comunque sono state approvate delle norme e/o prescrizioni particolari nell'ambito di tali aree III (che non so cosa voglia dire laugh laugh ) e se il collega ha operato ed eseguito lo studio in base a tali norme e/o prescrizioni, non puoi non approvare il progetto e/o lo studio. Il compito della C.E. (e dei membri che la compongono) è di verificare che il progetto rispetti il regolamento urbanistico e tutto quanto connesso ad esso (PRG-PAI ecc..ecc..). La C.E. non ha alcun "potere" dal punto di vista tecnico-progettuale (essendo responsabili personalmente i progettisti); spesso i tecnici (di tutte le categorie) che ne fanno parte "dimenticano" questo particolare...
Ciao


"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
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A mio parere se nell'area in oggetto esistono delle particolari prescrizioni di natura geologica, il geologo incaricato dalla ditta deve redigere una relazione tenendo conto di ciò. E' vero che il componente geologo di c.e.c. deve verificare da un punto di vista urbanistica o di norme di attuazione del comune se lo studio geologico è a norma, ma mi chiedo se in commissione edilizia giungono relazioni con palesi errori ed inesattezza tecniche, come deve comportarsi il geologo di c.e.c.? Secondo me può chiedere integrazioni nel rispetto delle norme di attuazione, senza per questo commettere presunti abusi, se no farebbe la fine di un mero passacarte considerando che firma alla fine il verbale della seduta assumendosi responsabilità amministrative al pari degli altri componenti.

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