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OP
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Un committente privato per adempiere a quanto richiestogli da una delibera mi incarica di redigere un “formale” studio di compatibilità geologica per uno svincolo dell’edificio dove dovrebbe risiedere. Da una mia valutazione preliminare, deduco che il caso in questione non m’avrebbe richiesto molte giornate di lavoro e che non sarebbero occorse indagini in sito.
Tutta la pratica è in mano ad un geometra, ma la parte geologica, non essendo di sua competenza, viene affidata a me (geologo) dal committente.
A distanza di due giorni dall’affidamento dell’incarico, dove sono riuscito a fare già un sopralluogo, procurato le prime documentazioni utili e iniziato a studiarmi il caso, chiamo questo tecnico, perchè voglio chiedergli alcuni elementi che mi occorrevano per la mia mansione. Di tutta risposta mi informa che la dichiarazione di compatibilità geologica, d’accordo col Comune, LA FARA’ LUI, inserendola nel suo lavoro, essendo il caso in questione, a detta sua, “di modesto rilievo” e che quindi, sempre a detta sua (e del Comune, a quanto pare), interpellare (e pagare) un geologo per tale “esiguo” lavoro “è troppo”...
Che faccio?
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Iscritto: Aug 2002
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Iscritto: Aug 2002
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Tutto questo sta scritto da qualche parte?
In caso positivo ti consiglierei di segnalare immediatamente il fatto al tuo Ordine Regionale di appartenenza e chiedere di prendere immediati provvedimenti sia nei confronti del Geometra, ma soprattutto del Comune.
In caso negativo, visto che "verba volant, scripta manent", aspettare che il geometra produca l'elaborato, poi che il Comune lo approvi ed infine procedere come sopra.
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Iscritto: Oct 2000
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Lo diffidi con una raccomandata A/R a presentare un documento dal titolo relazione geologica. Lui può firmare una relazione geotecnica o una dichiarazione che lo svincola dal presentarla se ha dei documenti che certificano la zona come nota... La relazione geologica nelle zone sismiche ai sensi del vecchio DM è sempre obbligatoria e non può essere sotituita da una dichiarazione ove si costruiscano strutture ex novo.
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Iscritto: Nov 2005
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Anche se di modesto rilievo un geometra non può fare uno studio di compatibilità o di fattibilità geologica; non è previsto dalla legge. Ognuno faccia il suo lavoro di competenza. Un consiglio: vai dal comune, parla con un tecnico o col dirigente utc e vedi cosa ti dice in proposito, non potrà mai dirti che un lavoro geologico lo può fare qualche altro, se lo facesse prendi provvedimenti e segnala al tuo ordine rwgionale il fatto,magari con una letterina dell'ordine gli si può rinfrescare la memoria....
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Iscritto: Oct 2005
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OP
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Iscritto: Oct 2005
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Grazie dei suggerimenti. Procederò quindi in tale maniera:
1. verificherò presso il comune di riferimento la presenza di documenti che certifichino la zona come NOTA. (Non ero a conoscenza del fatto che in tali casi un Geometra può firmare una relazione geotecnica o una dichiarazione che svincola dal presentare uno studio geologico. Qualcuno sa qual'è il riferimento normativo che dichiara questo? Inoltre, la zona è dichiarata sismica. Il fabbricato, di un solo piano e di uso residenziale, è già esistente ed è da ristrutturare)
2.a. Nel caso in cui il Comune la dichiari come ZONA NOTA, in tale ipotesi, non ci sarebbe da parte mia ulteriore interesse a proseguire nell'attività a cui ho dato impulso
2.b. Qualora manchi la dichiarazione da parte del Comune tutelerò i miei interessi nella maniera più adeguata
Vi farò sapere Grazie
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e-gis, Guarda che si possono solo riferire (erroneamente) al dm 11 marzo 88 http://www.geologi.it/leggi/dm88-cir.htm che tu sai benissimo, dice al punto A2 finale: "Nel caso di costruzioni di modesto rilievo in rapporto alla stabilità globale dell'insieme opera-terreno, che ricadano in zone già note, la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo può essere ottenuta per mezzo della raccolta di notizie e dati sui quali possa responsabilmente essere basata la progettazione. In questo caso i calcoli geotecnici di stabilità e la valutazione degli spostamenti possono essere omessi, ma la idoneità delle soluzioni progettuali adottate deve essere motivata con apposita relazione. " Qui stiamo a deprimerci sulla nuova normativa e ciò che ci toglie, ma dobbiamo conoscere ciò che ci toglie... NB Gli studi di PRG (perchè forse qui andranno a parare) non rendono nota una zona ma evidenziano i problemi della zona e danno indicazione sugli approfondimenti (lo dicono molte circolari ecc.).
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Per curiosità e perchè non lavorando per gli altri ho utili per me stesso, guarda cosa si dice in Emilia Romagna: In particolare "nel caso di modesti manufatti che ricadano in zone già note, le indagini in sito e di laboratorio sui terreni di fondazione possono essere ridotte od omesse, sempreché sia possibile procedere alla caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e di notizie raccolti mediante indagini precedenti, eseguite su terreni simili ed in aree adiacenti. In tal caso, dovranno essere specificate le fonti dalle quali si è pervenuti alla caratterizzazione fisico-meccanica del sottosuolo" (DM 11/03/88 - C.3. Prescrizioni per le indagini). E’ necessario che il "modesto rilievo" vada valutato in rapporto alla stabilità globale dell’insieme opera-terreno ed al fatto che la zona in cui l’opera ricade sia nota dal punto di vista delle caratteristiche meccaniche dei terreni. Il rilievo di un’opera non dipende solo dalle sue dimensioni ma anche dalle situazioni locali. A questo proposito risulta quindi difficile dare indicazioni precise e porre un limite volumetrico relativo al modesto rilievo dell’opera, possono comunque essere date alcune indicazioni, a titolo di orientamento: avere una destinazione d’uso non pubblica; ricadere in zone sufficientemente note e con costruzioni esistenti confrontabili; non richiedere l’esecuzione di scavi e/o riporti che alterino significativamente la topografia originaria del terreno; interventi di restauro e/o recupero o manutenzione straordinaria senza interventi sulle fondazioni e senza modifica dei carichi imposti. L’accertamento del modesto rilievo, soprattutto in relazione alla stabilità globale dell’insieme opera-terreno, dovrebbe essere condotto esclusivamente da un tecnico in possesso dei criteri di valutazione necessari (geologo e ingegnere). In merito a questo si potrebbe coinvolgere l’Ufficio Geologico del Comune al quale potrebbero essere recapitate le richieste di concessione edilizia non contenenti la relazione geologica e/o geotecnica. I tecnici di tale ufficio potrebbero verificare la modesta entità dell’opera ed in caso contrario richiedere la relazione mancante. Essendo parte integrante degli atti progettuali la relazione geologica e/o geotecnica dovrà essere conservata con la documentazione presentata per la concessione edilizia. http://www.arpa.emr.it/reggioemilia/Sportello/relazione_geologica.htm
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Sempre a questo proposito mi accorgo che la provincia di Trento http://www.protezionecivile.tn.it/frame.asp?Site=6&Area=4&Sect=156&Subs=200 http://www.protezionecivile.tn.it/geologico/files/norme_CSG_varpup2000.pdf ha prodotto un documento che a prima vista mi pare abbastanza scandaloso per la valutazione così corposa del termine "modesto" relativo alle aree con "penalità geologiche leggere": edificio per abitazione con: superficie di sedime totale massima di 300 m²; altezza massima fuori terra di 8,50 m (misurata secondo le norme urbanistiche), profondità massima di scavo 2,50 m, perimetro massimo di 100 m e volume massimo (inteso vuoto per pieno) di 1.500 m³. - strade con larghezza massima di 3,00 m più banchina; - scavi di sbancamento di altezza massima pari a 2,50 m ad una distanza minima, da qualunque manufatto esistente, pari al doppio della profondità dello scavo
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Iscritto: Jan 2005
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Vuoi vedere che il TUC allora ha qualcosa di positivo? non dirlo forte qualcuno potrebbe sgridarti!! 
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by domenico craparo - 05/08/2026 13:52
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Massimo Online17,513 Jul 9th, 2026
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