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Ho saputo oggi di questa delibera e la divulgo con piacere. Saluti Crema
Con la deliberazione n. 119 del 18 aprile 2007 l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici afferma che gli Enti Pubblici, le Università ed i Dipartimenti Universitari non possono partecipare a gare d’appalto.
La pronuncia dell’Autorità è giunta in risposta alla contestazione da parte dell’OICE (Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria, di Architettura e di Consulenza tecnico-economica) di alcuni bandi che individuavano, come soggetti ammessi alle gare anche “raggruppamenti temporanei di Enti Pubblici e privati, Università, Dipartimenti Universitari, Istituti di Ricerca”.
Nella deliberazione, allegata, si chiarisce che, ai sensi dell’art. 34 del D.lg. 163/2006, i soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici sono quelli che rivestono la qualifica di “operatore economico”, cioè gli imprenditori, i fornitori e i prestatori di servizi o i raggruppamenti o consorzi di essi.
Di conseguenza, sono escluse le Università e i Dipartimenti Universitari; permane la possibilità per gli stessi, compatibilmente con i propri statuti, di costituire apposite società in base all’autonomia riconosciuta alle Università dalla legge 168/1989.
La conoscenza è una. La divisione in argomenti è una concessione alla debolezza umana
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