Ho saputo oggi di questa delibera e la divulgo con piacere.
Saluti Crema

Con la deliberazione n. 119 del 18 aprile 2007 l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici afferma che gli Enti Pubblici, le Università ed i Dipartimenti Universitari non possono partecipare a gare d’appalto.

La pronuncia dell’Autorità è giunta in risposta alla contestazione da parte dell’OICE (Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria, di Architettura e di Consulenza tecnico-economica) di alcuni bandi che individuavano, come soggetti ammessi alle gare anche “raggruppamenti temporanei di Enti Pubblici e privati, Università, Dipartimenti Universitari, Istituti di Ricerca”.

Nella deliberazione, allegata, si chiarisce che, ai sensi dell’art. 34 del D.lg. 163/2006, i soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici sono quelli che rivestono la qualifica di “operatore economico”, cioè gli imprenditori, i fornitori e i prestatori di servizi o i raggruppamenti o consorzi di essi.

Di conseguenza, sono escluse le Università e i Dipartimenti Universitari; permane la possibilità per gli stessi, compatibilmente con i propri statuti, di costituire apposite società in base all’autonomia riconosciuta alle Università dalla legge 168/1989.


La conoscenza è una.
La divisione in argomenti
è una concessione alla
debolezza umana