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"Mi pongo un dubbio: ipotizziamo che ricevo un incarico relativo alla sola relazione geologica, e nel mio studio ho eseguito (di default) la RSL mediante approccio semplificato (con la speranza che il progettista confronti poi tali spettri con quelli risultanti dalla RSL con analisi numerica e tale speranza viene, poi, disattesa perché gli ingegneri utilizzano sempre e comunque l'approccio semplificato) e che poi si verifichi un sinistro a seguito di un sisma, mi chiedo se un progettista (pur avendo redatto la relazione geotecnica) possa attaccarsi a questo". Allora, in campo sismico, ma anche geotecnico, spesso mi capita di confrontarmi in modo costruttivo con i progettisti, poi di progettisti che fanno di testa loro ce ne sono ma questi spesso sono quelli che non conoscono l’argomento oppure lo sottovalutano. Nel caso specifico che illustri non ho capito bene se tu hai fatto la RSL con analisi numerica o hai adottato l’approccio semplificato. Comunque come ti ho detto prima in caso di sinistro credo che la responsabilità sarebbe suddivisa tra geologo e progettista. anche la possibilità di adottare o meno l’approccio semplificato deve passare per un giudizio che verifichi, anche dal punto di vista stratigrafico, geometrico e morfologico (NB aspetti di competenza esclusiva del geologo), la possibile adozione del metodo semplificato. Il consiglio che ti posso dare, qualora venissi incaricato della sola relazione geologica è di fare un capitolo relativo alla pericolosità sismica di base, magari inserendo pure la sismostratigrafia con le VS, indicando gli elementi geologici che possono o meno consentire l’utilizzo dell’approccio semplificato ma senza indicare categoria di sottosuolo e/o topografica (per la prima tra l’altro ti potrebbe anche mancare l’informazione della profondità delle fondazioni).
La Luna piena minchionò la Lucciola - Sarà l'effetto dell'economia, ma quel lume che porti è deboluccio... - Sì, - disse quella - ma la luce è mia! (Trilussa)
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Ti ringrazio nuovamente AD70, il confronto con voi colleghi è motivo di crescita professionale. Figurati, lo è per chi chiede e per chi risponde o prova a rispondere
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sono d'accordo con te sul fatto che la relazione geologica è esclusiva competenza del geologo e che siamo competenti anche per le altre due relazioni (geotecnica e sismica), così come riportato nel DPR 348/01 dove vengono sostanzialmente elencate tutte quelle attività che noi possiamo svolgere (sempre a seguito di un incarico). A mio avviso mi sembra comunque logico che se un collega, a seguito di incarico relativo alla redazione della sola redazione geologica, inserisce nella relazione il solo approccio semplificato o non inserisce proprio niente (limitandosi magari all'inquadramento sismo-tettonico e alla definizione della categoria di sottosuolo) non può essere responsabile di una progettazione per cui andava eseguita una RSL rigorosa a cura del geotecnico che ne intasca il corrispettivo. Ti ringrazio nuovamente per la tua disponibilità.
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se non ricordo male in nessun punto delle NTC 2018 viene esplicitato che la scelta di un approccio piuttosto che un altro sia di competenza esclusiva del geologo. Farò tesoro del tuo consiglio
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Non dicevo che l’adozione o meno dell’approccio semplificato sia competenza esclusiva del geologo ma solo che alcuni elementi necessari a tale valutazione siano di competenza esclusiva del geologo e devono essere compresi nella relazione geologica (§6.2.1). Mi riferisco, ad esempio, alla stratigrafia ed all’assetto morfologico che condizionano la possibilità di applicare il modello monodimensionale e quindi la possibilità di utilizzo delle categorie di sottosuolo (§7.11.3.2).
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Buongiorno a tutti, vorrei approfittare di questa spazio e della competenza dei tanti colleghi per porre un quesito e riuscire a dare una soluzione al dilemma che, oramai, occupa la mia mente da diversi giorni. All'interno di un RTP ho un incarico per la sola redazione della relazione geologica per un progetto relativo ad un adeguamento sismico di una struttura e non riesco a capire, in maniera definitiva, se lo studio della RSL (semplificato o rigoroso) sia di mia competenza o di competenza del geotecnico (così almeno mi sembra di capire leggendo le NTC 2018 e successiva circolare). Considerato che l'ingegnere intasca il corrispettivo per la redazione della relazione geotecnica (e della relazione sismica) non vorrei assumermi gratuitamente delle responsabilità che eventualmente competono ad altri. Vi chiedo scusa se, magari, ritorno su un argomento già discusso ma mi farebbe comodo avere una conferma dai colleghi più esperti. Vi ringrazio anticipatamente. Ciao Geoterra, leggo solo ora il tuo post e ti rispondo per il mio pensiero: la RSL viene compensata nei tariffari nella voce "QbI.09: Relazione sismica e sulle strutture (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)" o in voci quasi identiche a seconda della fase di progettazione in cui sei tenuto a partecipare. Lasciamo perdere norme regionali o statali... qui si parla di soldi e come vengono distribuiti a seconda di chi fa cosa. Questa voce di tariffario compensa non solo l'aspetto della determinazione dell'azione sismica ma anche considerazioni di natura strutturale che non sono ovviamente di ns competenza e motivo per il quale anche considerazioni ad esempio sui criteri relativi alla normalizzazione vanno intrapresi con cognizione di causa ossia con conoscenza sulla struttura da realizzare (modi di vibrare etc.). Detto questo la RSL rappresenta solo una % che questa voce ripaga. Fatte queste considerazioni devi capire nell'RTP a chi è stata attribuita questa voce di competenza (in termini economici) nella ripartizione originale: la cosa più ovvia è quella di mettersi d'accordo con lo strutturista (al quale in genere viene assegnata) per spartirsi una parte di questo compenso e riconoscendo a lui il fatto che l'assunzione di Responsabilità su quanto prodotto grava molto più sulle sue spalle che sulle nostre.
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